PREVIDENZA COMPLEMENTARE - INPS - TFR AL
FONDO TESORERIA - OPERAZIONI SOCIETARIE CON TRASFERIMENTO DI DIPENDENTI -
ISTRUZIONI -
MESSAGGIO N. 21062/2009
L’Inps
con messaggio del 23 settembre 2009, n. 21062, riprodotto in calce alla
presente, ha ricostruito un quadro organico degli obblighi sussistenti in capo
ai datori di lavoro coinvolti in operazioni in cui si realizza il passaggio di
lavoratori, ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza interruzione del rapporto di
lavoro, quali appunto operazioni societarie (cessione di ramo d’azienda,
fusione per incorporazione, …) o cessioni del contratto di lavoro, per il
profilo degli obblighi contributivi e degli adempimenti verso il Fondo
Tesoreria.
Al
riguardo, sono state recuperate e parzialmente integrate le istruzioni dettate
con circolare INPS 3 aprile 2007, n. 70 ricordando che nel caso in cui, a
seguito di operazione societaria o di cessione del contratto, si verifichi il
passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del TFR inoptato
al Fondo di Tesoreria di personale in precedenza alle dipendenze di un datore
di lavoro al contrario assoggettato a tale obbligo, il nuovo datore di lavoro
sarà tenuto ad effettuare il versamento del TFR limitatamente al personale così
transitato. Ciò pur in assenza del noto requisito occupazionale (media di
almeno cinquanta addetti nell’anno 2006 - per le Aziende in attività al 31
dicembre 2006 - o nell’anno solare di inizio dell’attività) che determina
l’insorgenza dell’obbligo.
Giova
rammentare che il medesimo obbligo di versamento del TFR inoptato al Fondo
Tesoreria sussiste anche nell’opposto caso di personale alle dipendenze di un
datore di lavoro non tenuto al versamento al Fondo Tesoreria, in transito
presso un datore di lavoro subentrante già obbligato, a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data di acquisizione del dipendente.
INPS - D.C. Entrate
Roma,
23 settembre 2009
Messaggio N. 021062
Oggetto: Fondo di Tesoreria. Operazioni
societarie che comportano il trasferimento di lavoratori con applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 2112 del c.c. Precisazioni in materia di
adempimenti e obblighi datoriali.
Premessa
Le
dinamiche occupazionali che si sono di recente sviluppate indicano come siano
sempre più ricorrenti le situazioni in cui, in ambito aziendale, si realizzano
modifiche nelle titolarità datoriali dei rapporti di lavoro senza che ciò
incida sull’integrità dei rapporti medesimi.
Operazioni
societarie - quali la cessione di ramo d’azienda, la fusione per incorporazione
- nonché la cessione del contratto determinano, come noto, situazioni in cui si
realizza il passaggio dei dipendenti da un datore di lavoro all’altro, senza
interruzione del rapporto, ai sensi dell’articolo 2112 del c.c.
Con
riferimento agli obblighi contributivi che ne discendono nei riguardi del Fondo
di Tesoreria, l’Istituto ha già fornito indicazioni nella circolare n. 70/2007
(1) alla quale, quindi, si rimanda.
Ad
integrazione di quanto già illustrato e al fine di venire incontro a richieste
provenienti dal mondo aziendale, si precisa quanto segue.
Versamento della contribuzione al Fondo di
Tesoreria
Nella
sopraindicata circolare é stato - tra l’altro - affermato che, in relazione
all’unicità del rapporto di lavoro e al fine di garantire una linearità nella
gestione del TFR dei lavoratori - nel caso di operazione societaria o di cessione di contratto - permangono gli
obblighi di versamento al Fondo di Tesoreria anche nelle ipotesi in cui si
realizzi un passaggio di personale - in precedenza alle dipendenze di datore di
lavoro assoggettato all’obbligo contributivo nei riguardi del citato Fondo -
presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in
argomento. In detta ipotesi, il nuovo datore di lavoro - pur rimanendo
complessivamente estraneo alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 755 e
successivi, della legge n. 296/2006, ne diviene destinatario, anche in assenza
del requisito occupazionale previsto dalla norma (almeno 50 addetti), con
esclusivo riguardo al personale transitato.
Rivalutazione delle quote di TFR
Come
noto, l’articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento
di fine rapporto - con esclusione di quella maturata nell’anno - devono essere
incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso
costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT,
rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Anche
il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di
ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale
incremento – al netto dell’imposta sostitutiva - deve essere imputato alla
posizione del singolo lavoratore.
Il
costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Nelle
ipotesi in cui ci si trovi in presenza di una delle situazioni sopra descritte,
la rivalutazione delle quote di TFR sarà effettuata dal datore di lavoro
subentrante e dovrà riguardare anche quanto versato alla Tesoreria dall’azienda
cedente (2).
A
medesime conclusioni si giunge con riguardo agli obblighi di versamento
dell’imposta sostitutiva (11%) che, a far tempo dall’anno 2001, grava sulle
rivalutazioni del TFR (3).
Liquidazione del TFR
La
continuità nei versamenti al Fondo di Tesoreria, come sopra illustrata, fa sì
che - alla cessazione del rapporto - il datore subentrante liquidi al
lavoratore - rivalutandolo - tutto il TFR e cioè:
-
quello fisicamente trasferitogli dalla cedente (4);
-
quello da quest’ultima versato al Fondo di Tesoreria;
-
quello connesso ai versamenti dallo stesso effettuati al medesimo Fondo.
Va da
sé che, all’atto della liquidazione, il datore di lavoro subentrante dovrà
provvedere a recuperare dalla Tesoreria le quote globalmente versate per i
lavoratori cessati, in sede di conguaglio con i contributi dovuti (5).
Resta
ferma la richiesta di intervento diretto del Fondo di Tesoreria nei casi di
incapienza mensile.
Gestione del TFR versato al Fondo di
Tesoreria
La
gestione delle quote di TFR confluite alla Tesoreria avviene, come noto,
attraverso le comunicazioni mensili provenienti dal flusso EMens/UNIEMENS.
A tal
fine - all’atto della compilazione del flusso - il subentrante deve:
-
indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il
codice tipo assunzione 2T, (avente il significato di “Assunzione in carico di
lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di
cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di
passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il
cambio di soggetto giuridico”);
-
valorizzare - contemporaneamente,
l’elemento <MatricolaProvenienza>, con l’indicazione della
posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente
in carico.
Il
cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione
nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T,
senza la contemporanea valorizzazione
dell’elemento <MatricolaProvenienza>.
Note
1) Cfr.
parte prima – punto n. 3.
(2) La
rivalutazione dovrà essere indicata, nel flusso relativo al mese di febbraio
dell’anno successivo, nell’elemento <Rivalutazione> presente in EMens o
UNIEMENS.
(3) Cfr
messaggio n. 5859 del 07-03-2008. Nell’ipotesi in cui il trasferimento di
dipendenti avvenga a cavallo dell’anno, l’azienda cedente e l’acquirente
cureranno gli adempimenti da effettuare (versamento all’Erario dell’acconto di
novembre e del saldo di febbraio), al fine di evitare possibili duplicazioni
(es. recupero dell’imposta sostitutiva, doppia comunicazione della
rivalutazione).
(4)
L’ipotesi riguarda lavoratori già in forza alla data del 31 dicembre 2006.
(5) Il
recupero ve effettuato utilizzando i previsti codici PF10 e PF20 del quadro “D”
del DM10 ovvero indicandolo
nell’elemento
<RecuperoTFR>, contenuto in
<AziendaTFR> presente nell’elemento <DenunciaAziendale> di UNIEMENS