TUTELA MATERNITA’ - L. 53/2000 - CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 68/2009

 

Si informa che il Ministero del Lavoro, con interpello n. 68/2009 del 31 luglio 2009, ha fornito precisazioni in merito alla corretta interpretazione della normativa a sostegno della maternità e paternità per la cura dei figli e, in particolare, sulla sussistenza del diritto delle lavoratrici ad usufruire di particolari forme di flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro, indipendentemente dalla presentazione da parte dell’azienda di un progetto di richiesta di contributi, ai sensi dell’art. 9 della Legge 28 marzo 2000, n. 53.

Secondo quanto previsto dall’art. 9 della Legge n. 53/2000, al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all’art. 19 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, per l’erogazione di contributi in favore di datori lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, i quali attuino accordi contrattuale che prevedano azioni positive.

In proposito, il Ministero ritiene che il datore di lavoro, qualora non presenti progetti di richiesta di contributi per la promozione di azioni volte ad incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, non è esonerato dal dovere di leale collaborazione sotto i profili della buona fede, correttezza e ragionevolezza nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro stesso è, pertanto, tenuto a valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l’assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilizzazione degli orari.

Tale valutazione, evidentemente, andrà effettuata con riferimento al caso concreto, avendo riguardo alla oggettiva e comprovata situazione di difficoltà familiare e alle documentate esigenze di accudienza ed educative della prole.