LAVORATORI STRANIERI - TESTO UNICO
IMMIGRAZIONE - MODIFICHE - LEGGE N. 94/2009 - CHIARIMENTI - MINISTERO
DELL’INTERNO - CIRCOLARE N. 4820/2009
Si
informa che, nel Supplemento Ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale n. 170
del 24 luglio 2009, è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante
“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
L’art.
1 di tale provvedimento, entrato in vigore lo scorso 8 agosto 2009, innova in
più punti il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione, approvato con Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (e
successive modifiche ed integrazioni).
Si
evidenziano le novità di maggiore interesse per le imprese, anche alla luce dei
primi chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno con circolare n. 4820 del
27 agosto 2009.
Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
A
modifica dell’art. 5, comma 4, primo periodo, del predetto Testo Unico, è stato
previsto che il rinnovo del permesso di soggiorno debba essere richiesto almeno
sessanta giorni prima della scadenza. La precedente versione di tale norma,
invece, differenziava il termine di richiesta in funzione della tipologia di
permesso: almeno novanta giorni prima della scadenza, nei casi di primo
permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato; almeno sessanta giorni
prima, nei casi di primo permesso per lavoro subordinato a tempo determinato;
almeno trenta giorni prima, negli altri casi.
Si
ricorda che, secondo quanto a suo tempo precisato dal Ministero dell’Interno
con propria direttiva del 5 agosto 2006 il cittadino straniero, in attesa della
conclusione delle pratiche di rinnovo,
può contare “sulla
piena
legittimità del soggiorno e continuare a godere dei diritti ad esso connessi”,
a condizione, tra l’altro, che la domanda di rinnovo sia presentata “prima
della scadenza del permesso di soggiorno o entro i sessanta giorni successivi
alla scadenza”.
Diversamente
da quella appena illustrata, già operativa, le altre innovazioni introdotte sul
tema in oggetto necessitano di appositi provvedimenti attuativi.
In
primo luogo, il nuovo art. 4-bis, comma 2, rinvia ad un apposito Regolamento,
da emanarsi entro centottanta giorni, la definizione dei contenuti e delle
modalità di sottoscrizione dell’”Accordo di integrazione”, atto articolato per
“crediti” che dovrà essere siglato contestualmente alla domanda di primo
permesso di soggiorno, ai fini del conseguente rilascio. La perdita integrale
dei “crediti” determinerà, salvo che in alcuni specifici casi, la revoca del
permesso e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.
A
successivi decreti interministeriali è stata inoltre rimessa:
-
l’individuazione del contributo, di importo compreso fra un minimo di 80 e un
massimo di 200 euro, previsto dal nuovo comma 2-ter dell’art. 5, ai fini della
presentazione della richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno;
- la
determinazione delle modalità di svolgimento del test di conoscenza della
lingua italiana al superamento del quale sarà subordinato, ai sensi del nuovo
comma 2-bis dell’art. 9, il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo. Si ricorda che, a norma dell’art. 9, comma 1,
del Testo Unico, come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3
(Cfr. la nostra circolare n. 252 su “l’Informazione” n. 15 del 20.4.2007), il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto
dal cittadino non comunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un
permesso di soggiorno in corso di validità.
Ingressi “fuori quota” di lavoratori
stranieri altamente qualificati
Nell’art.
27 del Testo Unico, concernente i casi particolari di ingresso “fuori quota” (e
cioè al di fuori del contingente massimo annualmente stabilito) di lavoratori
stranieri particolarmente qualificati, è stato inserito il nuovo comma 1-ter,
ai sensi del quale, per le categorie di cui al comma 1, lettere a), c) e g), il
rilascio del nulla osta al lavoro è sostituito dalla semplice comunicazione al
competente Sportello Unico per l’Immigrazione, da presentare con modalità
informatiche, della proposta di “contratto di soggiorno” per lavoro
subordinato.
Le
categorie interessate da tale facilitazione sono, in concreto, i dirigenti ed
il personale altamente specializzato (lettera a), i professori universitari
destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (lettera c) ed i
lavoratori alle dipendenze di organizzazioni od imprese operanti nel territorio
italiano i quali svolgano funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato
o determinato (lettera g).
La
possibilità di fruire di questa particolare procedura è tuttavia subordinata
alla sottoscrizione, da parte del datore di lavoro interessato, di un
protocollo di intesa con il Ministero dell’Interno, contenente l’impegno a
garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni in tema di assunzione di lavoratori
stranieri, con particolare riferimento alla capacità economica richiesta.
E’
prevista, a questi fini, la presentazione di un’apposita istanza al predetto
dicastero, sulla base della modulistica informatizzata che sarà appositamente
predisposta e che dovrà essere utilizzata dai soli datori di lavoro che
esercitino l’opzione in parola (in tutti gli altri casi, come precisato dalla
circolare ministeriale citata in premessa, continuerà a valere la procedura già
in uso).
Conseguimento in Italia di un dottorato o di
un master universitario di secondo livello
Un’altra
innovazione di interesse concerne l’inserimento del nuovo comma 11-bis
nell’art. 22 del Testo Unico, a norma del quale lo studente straniero che abbia
conseguito in Italia un dottorato od un master universitario di secondo livello
potrà richiedere, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio:
- o il
rilascio di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, previa
iscrizione, per un massimo di dodici mesi, nell’elenco anagrafico delle persone
in cerca di lavoro, di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
-
oppure, nel caso in cui l’interessato sia già stato oggetto di una proposta di
assunzione, la conversione del permesso per studio in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, presentando apposita domanda al competente Sportello Unico
per l’Immigrazione.
Ricongiungimenti familiari
Come
sottolineato dal Ministero dell’Interno, la nuova formulazione dell’art. 29 del
Testo Unico, pur non modificando sostanzialmente le categorie dei familiari per
i quali è possibile chiedere il ricongiungimento, incide su alcuni requisiti
soggettivi ed oggettivi previsti per l’accoglimento, entro il nuovo termine di
centottanta giorni, delle relative istanze. Si evidenzia, in particolare, il
comma 3, lettera a), della norma suddetta, che impone al soggetto richiedente
di dimostrare la disponibilità “di un alloggio conforme ai requisiti igienico
sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici
comunali”.