ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 67/2009

 

Con l’interpello n. 67 del 31 luglio 2009, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’obbligatorietà della comunicazione di proroga del rapporto di lavoro dell’associato nel caso di contratto di durata annuale con clausola di proroga tacita di anno in anno e se rilevino, ai fini della configurabilità del citato obbligo, i rapporti di lavoro instaurati in data antecedente al 1° gennaio 2007 anche a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 296/2006, che è intervenuta sul regime delle comunicazioni obbligatorie da effettuare agli Uffici competenti in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro o di variazioni dello stesso.

A tal proposito si rammenta che la L n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ai commi 1180 - 1185 dell’art. 1, ha esteso all’associazione in partecipazione con apporto lavorativo l’obbligo di comunicazione al Servizio competente dell’instaurazione del rapporto, ed ha ampliato l’ambito degli eventi modificativi che possono intervenire nel corso di svolgimento del rapporto, tra i quali si annovera la proroga.

Il Ministero ha quindi chiarito come l’obbligo di comunicazione della proroga, da assolversi da parte dell’associante entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine originariamente fissato, sussista a prescindere dalla circostanza che la proroga del contratto operi tacitamente o venga di volta in volta pattuita. Ad avviso del Dicastero, inoltre, a nulla rileva, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo comunicativo della proroga, la data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, trovando applicazione l’obbligo in parola a tutti gli eventi di proroga del termine prefissato verificatisi in data successiva all’entrata in vigore della normativa che tale obbligo ha introdotto. Infine il Dicastero in tema di sanzionabilità dell’omesso o ritardato invio della comunicazione di proroga, ha rammentato come la semplificazione del sistema delle comunicazioni obbligatorie sia stata attuata, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4-bis, commi 6-ter e 7, del d. lgs. n. 181/2000, con il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, in vigore dall’11 gennaio 2008. Solo le condotte omissive o gli adempimenti tardivi successivi a tale data sono, pertanto, passibili di sanzione.