ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO - MINISTERO
DEL LAVORO - INTERPELLO N. 67/2009
Con
l’interpello n. 67 del 31 luglio 2009, il Ministero del Lavoro ha fornito
chiarimenti in merito all’obbligatorietà della comunicazione di proroga del
rapporto di lavoro dell’associato nel caso di contratto di durata annuale con
clausola di proroga tacita di anno in anno e se rilevino, ai fini della
configurabilità del citato obbligo, i rapporti di lavoro instaurati in data
antecedente al 1° gennaio 2007 anche a seguito dell’entrata in vigore della L.
n. 296/2006, che è intervenuta sul regime delle comunicazioni obbligatorie da
effettuare agli Uffici competenti in caso di instaurazione di un nuovo rapporto
di lavoro o di variazioni dello stesso.
A tal
proposito si rammenta che la L n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ai commi 1180 -
1185 dell’art. 1, ha esteso all’associazione in partecipazione con apporto
lavorativo l’obbligo di comunicazione al Servizio competente dell’instaurazione
del rapporto, ed ha ampliato l’ambito degli eventi modificativi che possono
intervenire nel corso di svolgimento del rapporto, tra i quali si annovera la
proroga.
Il
Ministero ha quindi chiarito come l’obbligo di comunicazione della proroga, da
assolversi da parte dell’associante entro i cinque giorni successivi alla
scadenza del termine originariamente fissato, sussista a prescindere dalla
circostanza che la proroga del contratto operi tacitamente o venga di volta in
volta pattuita. Ad avviso del Dicastero, inoltre, a nulla rileva, ai fini
dell’insorgenza dell’obbligo comunicativo della proroga, la data di
instaurazione del primo rapporto di lavoro, trovando applicazione l’obbligo in
parola a tutti gli eventi di proroga del termine prefissato verificatisi in
data successiva all’entrata in vigore della normativa che tale obbligo ha
introdotto. Infine il Dicastero in tema di sanzionabilità
dell’omesso o ritardato invio della comunicazione di proroga, ha rammentato
come la semplificazione del sistema delle comunicazioni obbligatorie sia stata
attuata, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4-bis, commi 6-ter e 7, del d.
lgs. n. 181/2000, con il decreto ministeriale 30
ottobre 2007, in vigore dall’11 gennaio 2008. Solo le condotte omissive o gli
adempimenti tardivi successivi a tale data sono, pertanto, passibili di
sanzione.