INAIL - DURC - RILASCIO IN CASO DI RICORSI AMMINISTRATIVI - NOTA DELL’ISTITUTO N. 8523/2009

 

L’Inail, con la nota n. 8523 del 17 settembre 2009, recependo quanto affermato dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 64 del 31 luglio 2009 (cfr. da ultimo Not 8-9/2009), ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla concessione del DURC in caso di ricorso amministrativo.

Si rammenta che il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello citato, ha evidenziato come, decorsi i termini espressamente previsti per la decisione dei ricorsi, si formi il cosiddetto silenzio-rigetto dell’Amministrazione, che equivale a tutti gli effetti ad una decisione esplicita di diniego.

Pertanto, superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso è da intendersi respinto ed il rilascio dell’attestazione di regolarità contributiva è precluso, ove non venga tempestivamente proposto un ricorso in via giudiziaria.

L’Istituto, con la nota in parola, è intervenuto  per l’ambito di propria competenza confermando che, spirato il termine di 180 giorni, previsto dall’art. 5 del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314, per la decisione dei ricorsi in materia tariffaria intentati all’Inail, senza che al ricorrente sia stata comunicata la relativa decisione, il ricorso deve intendersi respinto, e le Sedi territoriali sono impossibilitate a certificare la regolarità contributiva dell’impresa, in assenza di un ricorso giudiziario pendente.

A tal proposito l’Istituto ha sollecitato le proprie Direzioni Regionali, per il cui tramite vanno presentati i ricorsi di competenza del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, ad istruire in tempo utile ed in maniera completa i ricorsi stessi, affinché la decisione amministrativa possa intervenire entro i prescritti 180 giorni.

La finalità della sollecitazione è evidentemente quella di dare effettività alla sede amministrativa, in funzione deflattiva del contenzioso giurisdizionale.

 

Nota n. 8523 del 17 settembre 2009