INAIL - DURC - RILASCIO IN CASO DI RICORSI
AMMINISTRATIVI - NOTA DELL’ISTITUTO N. 8523/2009
L’Inail,
con la nota n. 8523 del 17 settembre 2009, recependo quanto affermato dal
Ministero del Lavoro con l’interpello n. 64 del 31 luglio 2009 (cfr. da ultimo
Not 8-9/2009), ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla concessione del
DURC in caso di ricorso amministrativo.
Si
rammenta che il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello citato, ha
evidenziato come, decorsi i termini espressamente previsti per la decisione dei
ricorsi, si formi il cosiddetto silenzio-rigetto dell’Amministrazione, che
equivale a tutti gli effetti ad una decisione esplicita di diniego.
Pertanto,
superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso è da intendersi
respinto ed il rilascio dell’attestazione di regolarità contributiva è
precluso, ove non venga tempestivamente proposto un ricorso in via giudiziaria.
L’Istituto,
con la nota in parola, è intervenuto per
l’ambito di propria competenza confermando che, spirato il termine di 180
giorni, previsto dall’art. 5 del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314, per la
decisione dei ricorsi in materia tariffaria intentati all’Inail, senza che al
ricorrente sia stata comunicata la relativa decisione, il ricorso deve
intendersi respinto, e le Sedi territoriali sono impossibilitate a certificare
la regolarità contributiva dell’impresa, in assenza di un ricorso giudiziario
pendente.
A tal
proposito l’Istituto ha sollecitato le proprie Direzioni Regionali, per il cui
tramite vanno presentati i ricorsi di competenza del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente, ad istruire in tempo utile ed in maniera completa i
ricorsi stessi, affinché la decisione amministrativa possa intervenire entro i
prescritti 180 giorni.
La
finalità della sollecitazione è evidentemente quella di dare effettività alla
sede amministrativa, in funzione deflattiva del contenzioso giurisdizionale.
Nota n. 8523
del 17 settembre 2009