INCENTIVI ALL'INSTALLAZIONE DI FILTRI ANTIPARTICOLATO SU
AUTOVEICOLI DIESEL "EURO 2" - NOVITĄ
E' in
via di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la Delibera
della Giunta Regionale (D.G.R.) n.10293 del 7 ottobre 2009 recante
"Integrazione dei criteri concernenti l'assegnazione di contributi per
l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione
spontanea (diesel) destinati al trasporto merci (D.G.R. 7633108) ulteriori modalitą
di attuazione delle limitazioni al traffico veicolare (D.G.R. 9958109)".
La
deliberazione estende il campo di applicazione della D.G.R. 7633 dell'11 l
luglio 2008 che stabiliva le modalitą per l'assegnazione di contributi
all'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad
accensione spontanea (diesel), destinati al trasporto di merci, attuata dal
Decreto del Direttore Generale n. 13078 del 14 novembre 2008.
La
D.G.R. in oggetto stabilisce, infatti, di:
·
estendere a tutto il
territorio regionale la misura di incentivazione, rivolta agli autoveicoli
"diesel" destinati al trasporto di merci;
·
ampliare le tipologie
di veicoli
rientranti nella categoria "N1", di cui all'art. 47, comma 2, lettera
C), del D.Lgs. 28511992, che possono accedere al contributo di cui sopra,
omologati ai sensi, oltre che della Direttiva 91/542/CEE, anche delle Direttive
93159/CEE, 96/1/CEE, 96169/CEE e 98177/CE;
·
innalzare, dal 50 al
75,
la percentuale di contributo sul costo di investimento ritenuto ammissibile,
fino al seguente importo massimo definito per le singole categorie di
autoveicoli:
Ų da 2.000,00 a
3.100,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli
autoveicoli di categoria N1 ;
Ų da 2.500,00 a
3.750,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli
autoveicoli di categoria N2;
Ų da 3.000,00 a
4.300,00 il contributo l'installazione del filtro antiparticolato sugli
autoveicoli di categoria N3 con massa compresa tra 12 e 18 tonnellate;
Ų in 5.500,00 il
contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di
categoria N3 con massa superiore a 18 tonnellate.
·
riconoscere,
a seguito di specifica richiesta, a chi abbia gią acquisito il contributo
regionale di cui alla D.G.R. 763312008, l'integrazione
dello stesso per il restante 25% del costo di investimento gią sostenuto e
ritenuto ammissibile, fino al raggiungimento dell'importo massimo di contributo
stabilito per ciascuna categoria di autoveicolo;
·
considerare
irripetibile, per uno stesso veicolo, la prenotazione del Voucher previsto dal
bando di cui al decreto D.G. 14 novembre 2008, n. 13078, laddove questo non sia
stato utilizzato trascorsi 90 giorni
dalla sua emissione;
·
prevedere
una deroga, di natura temporanea,
per i veicoli diesel "EURO 2" (la cui circolazione, ricordiamo, sarą
vietata dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010 dalle ore 7.30 alle ore 19.30, in
zona A1) che potranno circolare, per
i 90 giorni successivi alla data di emissione di uno seguenti documenti:
Ų documento attestante
la prenotazione di acquisto
di un efficace dispositivo idoneo alla riduzione della massa di particolato;
Ų documento attestante
la prenotazione di acquisto di un autoveicolo a minori emissioni, di classe
uguale o superiore a "EURO 3" ovvero uguale o superiore a "EURO 1"
benzina.
I
suddetti documenti, conformi ai modelli che la Regione renderą disponibili online
sul sito www.ambiente.lombardia.it
entro il 15 ottobre 2009, dovranno
essere esibiti dai conducenti dei veicoli interessati in sede di controllo da
parte dei soggetti che svolgono servizio di polizia stradale, anche per
accertamento della loro validitą rispetto al termine di deroga previsto.
Sanzioni
Si
ricorda, infine, che l'inosservanza delle misure di limitazione alla
circolazione ed all'utilizzo dei veicoli, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 450,00 (Legge
Regionale, n. 24, dell'11 dicembre 2006, art. 27, comma 11).