VERSAMENTI
A TITOLO DI CONTRIBUTO AL SSN SUI PREMI ASSICURATIVI PER LA RESPONSABILITÀ
CIVILE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI - COMPENSAZIONE CON MODELLO F24
Si ricorda che la legge finanziaria
2009 (L.22/12/2008, n.203, articolo 2, comma 3) ha confermato la possibilità di
recuperare in compensazione mediante modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, le somme versate nel periodo di imposta 2008
a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale su taluni premi di
assicurazione relativi alla responsabilità civile.
I premi di assicurazione agevolati
sono quelli relativi ai veicoli a motore adibiti al trasporto merci di massa
complessiva a pieno carico non inferiore ad 11,5 tonnellate, omologati ai sensi
della Direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con Decreto del Ministero
dell’Ambiente 23 marzo 1992 (categoria “Euro 2” o superiore); il limite massimo
previsto è di € 300,00 per ciascun veicolo.
Con risoluzione n.72/E emanata in data
29 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il codice tributo da utilizzarsi
nella sezione Erario è il “6793”
denominato “credito per versamenti del CSSN sui premi di assicurazione per
responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi
del Decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 marzo 1992”.
In sede di compilazione del modello
F24, il codice tributo deve essere indicato nella sezione “Erario” in
corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna “importi a credito
compensati”.
Nel campo “anno di riferimento” è
indicato l’anno d’imposta (2008), espresso nella forma “AAAA”.