INPS -
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - RIPRESA DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA -
MESSAGGIO N. 24799/2009
Con messaggio n. 24799 del 2 novembre 2009, l’Inps ha
ribadito il concetto di valutazione ex ante circa la riprendibilità dell’attività
produttiva ai fini del riconoscimento della Cassa integrazioni guadagni
ordinaria, per mancanza di lavoro, richiamando i precedenti messaggi n. 6990/09
e 7526/09 (cfr. da ultimo Not. 5/2009) e fornendo chiarimenti sugli elementi
che le Commissioni debbano valutare.
Si ricorda che con i messaggi da ultimo richiamati, l’Inps
aveva chiarito che l’approvazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni
deve essere concessa :
a) quando vi sia una effettiva ripresa dell’attività
lavorativa sospesa;
b) quando sia possibile formulare, al momento della
presentazione della domanda, una valutazione in termini di “prevedibilità” fondata su elementi certi, circa la ripresa
dell’attività lavorativa sospesa
Con il messaggio n. 24799/2009, la Direzione Generale
Lombardia dell’Inps ha precisato che tali elementi certi dai quali desumere la
prevedibilità della ripresa possono consistere in dichiarazioni, contenute
nella domanda di cassa integrazione, rese dall’impresa sotto propria
responsabilità che attestino l’esistenza di ordini:
1) già acquisiti
ovvero 2) in fase di potenziale acquisizione, come ad esempio
a seguito di offerte presentate per la partecipazione a gare d’appalto ovvero
su preventivi di spesa a committenti privati.
L’Istituto ricorda che ai fini della autorizzazione di
integrazione salariale è ininfluente quanto successivamente accadrà.
Di seguito si pubblica il messaggio in parola.
Inps -
Direzione Regionale Lombardia
Messaggio n. 024799 del 2/11/2009
Oggetto:
Applicazione msg 6990 del 27 marzo 2009 e 7526 del 2 aprile 2009.
Si richiamano le Direzioni in indirizzo a sensibilizzare le
Commissioni Provinciali per la Cassa Integrazione Ordinaria ed Edilizia sul
rispetto dei dettami di cui ai msg in oggetto, il cui comune denominatore è la
valutazione ex ante della riprendibilità dell’attività sospesa per mancanza di
lavoro, sulla base di elementi certi di giudizio.
Gli stessi, che non devono mai mancare, possono essere
costituiti da dichiarazioni contenute nella domanda di integrazione salariale,
laddove l’azienda, sotto la propria responsabilità enunci la sussistenza di
ordini già acquisiti o in fase di potenziale acquisizione, come ad esempio a
seguito di offerte presentate per la partecipazione a gare d’appalto, ovvero su
preventivi di spesa a committenti privati.
E ciò in quanto il giudizio della Commissione sulla
riammissione all’attività produttiva dei lavoratori interessati va espresso in
via preventiva, valutando la capacità della ditta di riprendere l’attività
lavorativa al termine del periodo di contrazione e non sulla base di
quanto successivamente accaduto.
Ne consegue che, per non vanificare lo spirito della norma, codeste Direzioni Provinciali daranno priorità all’istruttoria delle istanze per mancanza di lavoro a preventivo, con l’obiettivo, per il corrente e, a regime, sul pregresso, di presentare alla Commissione Provinciale domande da decidersi prima del verificarsi della data di prevista ripresa di attività.