INPS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - RIPRESA DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA - MESSAGGIO N. 24799/2009

 

Con messaggio n. 24799 del 2 novembre 2009, l’Inps ha ribadito il concetto di valutazione ex ante circa la riprendibilità dell’attività produttiva ai fini del riconoscimento della Cassa integrazioni guadagni ordinaria, per mancanza di lavoro, richiamando i precedenti messaggi n. 6990/09 e 7526/09 (cfr. da ultimo Not. 5/2009) e fornendo chiarimenti sugli elementi che le Commissioni debbano valutare.

Si ricorda che con i messaggi da ultimo richiamati, l’Inps aveva chiarito che l’approvazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni deve essere concessa :

a) quando vi sia una effettiva ripresa dell’attività lavorativa sospesa;

b) quando sia possibile formulare, al momento della presentazione della domanda, una valutazione in termini di “prevedibilità”  fondata su elementi certi, circa la ripresa dell’attività lavorativa sospesa

Con il messaggio n. 24799/2009, la Direzione Generale Lombardia dell’Inps ha precisato che tali elementi certi dai quali desumere la prevedibilità della ripresa possono consistere in dichiarazioni, contenute nella domanda di cassa integrazione, rese dall’impresa sotto propria responsabilità che attestino l’esistenza di ordini:

1) già acquisiti

ovvero 2) in fase di potenziale acquisizione, come ad esempio a seguito di offerte presentate per la partecipazione a gare d’appalto ovvero su preventivi di spesa a committenti privati.

L’Istituto ricorda che ai fini della autorizzazione di integrazione salariale è ininfluente quanto successivamente accadrà.

Di seguito si pubblica il messaggio in parola.

 

Inps -

Direzione Regionale Lombardia

Messaggio n. 024799 del 2/11/2009

 

Oggetto: Applicazione msg 6990 del 27 marzo 2009 e 7526 del 2 aprile 2009.

 

Si richiamano le Direzioni in indirizzo a sensibilizzare le Commissioni Provinciali per la Cassa Integrazione Ordinaria ed Edilizia sul rispetto dei dettami di cui ai msg in oggetto, il cui comune denominatore è la valutazione ex ante della riprendibilità dell’attività sospesa per mancanza di lavoro, sulla base di elementi certi di giudizio.

Gli stessi, che non devono mai mancare, possono essere costituiti da dichiarazioni contenute nella domanda di integrazione salariale, laddove l’azienda, sotto la propria responsabilità enunci la sussistenza di ordini già acquisiti o in fase di potenziale acquisizione, come ad esempio a seguito di offerte presentate per la partecipazione a gare d’appalto, ovvero su preventivi di spesa a committenti privati.

E ciò in quanto il giudizio della Commissione sulla riammissione all’attività produttiva dei lavoratori interessati va espresso in via preventiva, valutando la capacità della ditta di riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di contrazione e non sulla base di

quanto successivamente accaduto.

Ne consegue che, per non vanificare lo spirito della norma, codeste Direzioni Provinciali daranno priorità all’istruttoria delle istanze per mancanza di lavoro a preventivo, con l’obiettivo, per il corrente e, a regime, sul pregresso, di presentare alla Commissione Provinciale domande da decidersi prima del verificarsi della data di prevista ripresa di attività.