ATTIVITA’ ISPETTIVA - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ IN SUBAPPALTO - ART.29, CO. 1, D.LGS. 276/2003 MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 77/2009

 

Il Ministero del Lavoro con nota n. 77 del 22 ottobre 2009, reperibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in merito ad un interpello formulato da Confindustria circa la corretta interpretazione dell’art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 276/2003 relativo all’impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi.

Il Dicastero ha precisato che dopo l’entrata in vigore di detto decreto non può considerarsi superata tout court ogni indagine sugli assetti dei mezzi diversi dalla forza lavoro utilizzati per l’esecuzione dell’appalto.

Tale indagine non dovrà tuttavia concentrarsi esclusivamente sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, di per sè non decisivo, bensì dovrà considerare l’assetto organizzativo complessivo dell’appalto/subappalto al fine della verifica in merito alla sussistenza di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto (c.d. soglia minima di imprenditorialità).

La problematica sottoposta all’esame nasce ogniqualvolta, data la complessità e la specializzazione dell’attività svolta da molte imprese, nell’ambito dell’affidamento dei lavori in appalto, l’appaltatore, per motivi oggettivi, non disponga dei mezzi e delle dotazioni necessarie, servendosi dei mezzi messi a disposizione dal committente.

A tal proposito il Dicastero ha precisato che, abbandonato l’orientamento che portava nel passato ad una considerazione di tali appalti quali illeciti, è ora necessario condurre un’analisi approfondita del caso concreto e di tutto il complesso dell’appalto.

Il Ministero ricorda che anche la giurisprudenza si è ormai espressa univocamente in materia, affermando il principio secondo il quale sarà necessario valutare l’effettivo apporto del committente prima di giudicare illecito un appalto, nel senso che tale apporto deve effettivamente rendere assolutamente marginale o insignificante il contributo organizzativo dell’appaltatore.

Di volta in volta, pertanto, bisognerà esaminare se l’apporto dei mezzi da parte dell’appaltante sia effettivamente coadiuvato da un’adeguata regolazione economica da parte dell’appaltatore, nonché da una congrua imputazione dei costi e che l’organizzazione di tali mezzi da parte dell’appaltatore medesimo sia effettuata con autonomia e con gestione a proprio rischio.

Sempre al riguardo, il Dicastero ha chiarito, sulla stregua di un ultimo pronunciamento giurisprudenziale, che ci si troverà dinanzi ad un’interposizione illecita di manodopera ogni qualvolta l’appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa rimanendo a proprio carico  esclusivamente  meri compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro, senza alcun esercizio di potere direttivo nei confronti dei lavoratori e senza la sussistenza di una reale organizzazione.

 

Ministero del Lavoro - Interpello n. 77 del 22 ottobre 2009

 

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