ATTIVITA’
ISPETTIVA - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ IN SUBAPPALTO - ART.29, CO. 1, D.LGS.
276/2003 MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 77/2009
Il Ministero del Lavoro con nota n. 77 del 22 ottobre 2009, reperibile
anche sul sito del Collegio in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in
merito ad un interpello formulato da Confindustria circa la corretta
interpretazione dell’art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 276/2003 relativo
all’impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi.
Il Dicastero ha precisato che dopo l’entrata in vigore di
detto decreto non può considerarsi superata tout court ogni indagine sugli
assetti dei mezzi diversi dalla forza lavoro utilizzati per l’esecuzione
dell’appalto.
Tale indagine non dovrà tuttavia concentrarsi esclusivamente
sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, di per sè non
decisivo, bensì dovrà considerare l’assetto organizzativo complessivo
dell’appalto/subappalto al fine della verifica in merito alla sussistenza di
una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto (c.d.
soglia minima di imprenditorialità).
La problematica sottoposta all’esame nasce ogniqualvolta,
data la complessità e la specializzazione dell’attività svolta da molte
imprese, nell’ambito dell’affidamento dei lavori in appalto, l’appaltatore, per
motivi oggettivi, non disponga dei mezzi e delle dotazioni necessarie,
servendosi dei mezzi messi a disposizione dal committente.
A tal proposito il Dicastero ha precisato che, abbandonato
l’orientamento che portava nel passato ad una considerazione di tali appalti
quali illeciti, è ora necessario condurre un’analisi approfondita del caso
concreto e di tutto il complesso dell’appalto.
Il Ministero ricorda che anche la giurisprudenza si è ormai
espressa univocamente in materia, affermando il principio secondo il quale sarà
necessario valutare l’effettivo apporto del committente prima di giudicare
illecito un appalto, nel senso che tale apporto deve effettivamente rendere
assolutamente marginale o insignificante il contributo organizzativo
dell’appaltatore.
Di volta in volta, pertanto, bisognerà esaminare se l’apporto
dei mezzi da parte dell’appaltante sia effettivamente coadiuvato da un’adeguata
regolazione economica da parte dell’appaltatore, nonché da una congrua
imputazione dei costi e che l’organizzazione di tali mezzi da parte
dell’appaltatore medesimo sia effettuata con autonomia e con gestione a proprio
rischio.
Sempre
al riguardo, il Dicastero ha chiarito, sulla stregua di un ultimo
pronunciamento giurisprudenziale, che ci si troverà dinanzi ad
un’interposizione illecita di manodopera ogni qualvolta l’appaltatore metta a
disposizione del committente una mera prestazione lavorativa rimanendo a
proprio carico esclusivamente meri compiti di gestione amministrativa del
rapporto di lavoro, senza alcun esercizio di potere direttivo nei confronti dei
lavoratori e senza la sussistenza di una reale organizzazione.
Ministero del Lavoro - Interpello n. 77 del
22 ottobre 2009
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