ORARIO
DI LAVORO - D.LGS. N. 66/2003 - MANCATO RISPETTO DEI RIPOSI GIORNALIERI E
SETTIMANALI - SANZIONI - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 76/2009
Il
Ministero del Lavoro, con nota n. 76 del 19 ottobre 2009, reperibile sul sito del
Collegio in calce alla presente, ha risposto ad un interpello in merito
all’applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui alla L. n.
689/1981, per violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali.
Si
rammenta che con circolare n. 8/2005, nelle ipotesi di violazioni in materia di
riposi giornalieri e settimanali, il Dicastero chiariva che andassero applicate
tante sanzioni quanti fossero i lavoratori interessati ed i riposi giornalieri
o settimanali non fruiti, fermo restando quanto stabilito dall’art. 8, co. 1,
L. n. 689/1981.
Il
Dicastero, a tal proposito, ha ribadito che la disciplina dei riposi
giornalieri e settimanali è formulata con riferimento al singolo lavoratore,
così come l’apparato sanzionatorio contenuto nell’art. 18 bis del D.Lgs. n.
66/2003 è riferito al singolo lavoratore e per il singolo periodo cui si
riferisce la violazione.
In
occasione della predetta circolare, infatti, era già stato chiarito che la
condotta illecita del datore di lavoro si configura ogniqualvolta ogni singolo
lavoratore non fruisca dei riposi suddetti. Pertanto, la sanzione finale da
contestare al datore di lavoro, anche eventualmente in misura ridotta ex art.
16 della L. n. 689/1981(ossia 1/3 del massimo ovvero, il doppio del minimo
della sanzione prevista), sarà determinata dalla somma delle sanzioni edittali
moltiplicata per il numero dei riposi non fruiti da ciascun lavoratore.
Sulla
base di tale orientamento, l’interpello intende chiarire se, in ogni caso,
ogniqualvolta la condotta illecita del datore di lavoro rivolta a più
lavoratori possa essere ascritta ad un’unica azione od omissione, sia
possibile, sulla scorta di quanto affermato nella predetta circolare n. 8/2005,
considerare il concorso formale degli illeciti amministrativi e pertanto
applicare il cumulo giuridico ai fini della determinazione della sanzione. Tale
cumulo, si ricorda, permetterebbe l’applicazione della sanzione più grave
aumentata sino al triplo.
In
tal senso il Dicastero, nella nota in parola, ha negato che gli organi ispettivi
possano applicare tale cumulo, poichè l’applicazione richiede delicate ed ampie
potestà discrezionali che possono essere esercitate solo dall’Autorità
competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della L. n. 689/1981.
Si
deve pertanto concludere che, nella fase di accertamento e contestazione della
violazione da parte dell’organo ispettivo, questo potrà limitarsi ad applicare
l’eventuale riduzione prevista dall’art. 16 della predetta legge, ogniqualvolta
si proceda ad un pagamento nei termini previsti dalla norma (60 giorni dalla
contestazione immediata o dalla notificazione).
Solo
in un momento successivo, nel provvedimento di ordinanza ingiunzione, qualora
dagli atti istruttori emerga inequivocabilmente l’unicità della condotta a
fronte di una pluralità di violazioni, l’Amministrazione competente potrà
rideterminare l’importo sanzionatorio sulla base dell’applicazione del cumulo
giuridico.
Ministero
del Lavoro - Interpello n. 76 del 19 ottobre 2009
Il documento è in formato PDF Acrobat - per
visualizzarlo serve il programma Acrobat Reader
(gratuito e disponibile sul sito della Adobe all'indirizzo http://www.adobe.it).
Suggerimento: Per una più rapida visualizzazione dell'articolo è possibile scaricarlo sul computer cliccando con il tasto destro del mouse sul collegamento ipertestuale (link) e scegliendo l'opzione "Salva oggetto con nome ...". Una volta salvato, cliccare sul file per aprirlo con Acrobat Reader.