ORARIO DI LAVORO - D.LGS. N. 66/2003 - MANCATO RISPETTO DEI RIPOSI GIORNALIERI E SETTIMANALI - SANZIONI - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 76/2009

 

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 76 del 19 ottobre 2009, reperibile sul sito del Collegio in calce alla presente, ha risposto ad un interpello in merito all’applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui alla L. n. 689/1981, per violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali.

Si rammenta che con circolare n. 8/2005, nelle ipotesi di violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, il Dicastero chiariva che andassero applicate tante sanzioni quanti fossero i lavoratori interessati ed i riposi giornalieri o settimanali non fruiti, fermo restando quanto stabilito dall’art. 8, co. 1, L. n. 689/1981.

Il Dicastero, a tal proposito, ha ribadito che la disciplina dei riposi giornalieri e settimanali è formulata con riferimento al singolo lavoratore, così come l’apparato sanzionatorio contenuto nell’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003 è riferito al singolo lavoratore e per il singolo periodo cui si riferisce la violazione.

In occasione della predetta circolare, infatti, era già stato chiarito che la condotta illecita del datore di lavoro si configura ogniqualvolta ogni singolo lavoratore non fruisca dei riposi suddetti. Pertanto, la sanzione finale da contestare al datore di lavoro, anche eventualmente in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981(ossia 1/3 del massimo ovvero, il doppio del minimo della sanzione prevista), sarà determinata dalla somma delle sanzioni edittali moltiplicata per il numero dei riposi non fruiti da ciascun lavoratore.

Sulla base di tale orientamento, l’interpello intende chiarire se, in ogni caso, ogniqualvolta la condotta illecita del datore di lavoro rivolta a più lavoratori possa essere ascritta ad un’unica azione od omissione, sia possibile, sulla scorta di quanto affermato nella predetta circolare n. 8/2005, considerare il concorso formale degli illeciti amministrativi e pertanto applicare il cumulo giuridico ai fini della determinazione della sanzione. Tale cumulo, si ricorda, permetterebbe l’applicazione della sanzione più grave aumentata sino al triplo.

In tal senso il Dicastero, nella nota in parola, ha negato che gli organi ispettivi possano applicare tale cumulo, poichè l’applicazione richiede delicate ed ampie potestà discrezionali che possono essere esercitate solo dall’Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della L. n. 689/1981.

Si deve pertanto concludere che, nella fase di accertamento e contestazione della violazione da parte dell’organo ispettivo, questo potrà limitarsi ad applicare l’eventuale riduzione prevista dall’art. 16 della predetta legge, ogniqualvolta si proceda ad un pagamento nei termini previsti dalla norma (60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione).

Solo in un momento successivo, nel provvedimento di ordinanza ingiunzione, qualora dagli atti istruttori emerga inequivocabilmente l’unicità della condotta a fronte di una pluralità di violazioni, l’Amministrazione competente potrà rideterminare l’importo sanzionatorio sulla base dell’applicazione del cumulo giuridico.

 

Ministero del Lavoro - Interpello n. 76 del 19 ottobre 2009

 

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