INPS -
TUTELA MATERNITA’- RIPOSI GIORNALIERI PER IL LAVORATORE PADRE - STATO DI
CASALINGA DELLA MADRE - NOTA N. 112/2009
Con sentenza del Consiglio di Stato n. 4293/2008 è stata
estesa l’applicabilità della norma di cui all’art. 40, lett. c del D.lgs n. 151/01,
relativa ai permessi riconosciuti in favore del padre per le cure del figlio
anche ai casi in cui la madre sia casalinga.
Con nota n.112 del 15 ottobre 2009, che si pubblica in calce
alla presente, l’Inps ha fornito le istruzioni che consentono al lavoratore di
poter usufruire di detta possibilità.
Inps
Roma, 15/10/2009
Circolare n.112
Oggetto: Riposi
giornalieri del padre (art. 40 del d.lgs. 151/2001 – T.U. maternità/paternità)
- Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4293 del 9 settembre 2008.
Sommario:
1) Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi
giornalieri anche nel caso in cui la madre casalinga si trovi nell’oggettiva
impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività.
2) Disciplina
transitoria.
L’art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 (T.U.
maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire
dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente”.
In attuazione della citata disposizione, l’Inps, in varie
circolari, aveva ritenuto che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse
intendersi la madre “lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante,
coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera
professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a
carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale” e non anche la madre
casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del
padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o
grave infermità della madre (vedi circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).
Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di
Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in
esame, “volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio”,
induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del
padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della
“lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che
la distolgano dalla cura del neonato”.
Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, nel condividere l’orientamento giurisprudenziale espresso dal
Consiglio di Stato nella citata sentenza (vedi lettera circolare n.8494 del
12.05.2009 - all.1), ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa
fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro
casalingo.
Il nuovo indirizzo maturato nell’ambito della giurisprudenza
amministrativa, va letto anche alla luce di quanto previsto dalla lett. d,
dell’art. 40 sopra citato, ai sensi del quale il padre lavoratore dipendente
fruisce dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre, anche se casalinga,
sia oggettivamente impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o
gravemente inferma.
L’interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato
consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei
riposi giornalieri, oltre che nell’ipotesi già prevista dalle norme vigenti,
anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga
di dedicarsi alla cura del neonato,
perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari,
partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
Pertanto, in presenza delle predette condizioni,
opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi
giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario
giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo
anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45
del D.Lgs. 151/2001).
Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice
autonoma, anche nell’ipotesi di madre
casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno
successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla
fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).
In caso di parto plurimo (art. 41 del d.lgs. 151/2001),
trovano applicazione le disposizioni già fornite con circolare 95 bis/2006
(punto 7.3): in particolare, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre
dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono
essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto.
Disciplina transitoria
Tenuto conto del limite temporale entro il quale è possibile
fruire dei riposi giornalieri (artt. 39 e 45 del d.lgs. 151/2001), qualora non
sia ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di
ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente, alle
condizioni di cui al paragrafo precedente, potrà beneficiare dei riposi
giornalieri fino al termine del suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare
in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute.
Qualora, invece, il padre dipendente avesse già fruito di ore
di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà
procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo
in questione, sempre che ricorrano le specifiche condizioni sopra indicate.
Alle medesime condizioni, il padre lavoratore dipendente che
avesse fruito nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri (ossia oltre
i tre mesi dopo il parto ed entro l’anno di vita o di ingresso in famiglia) di
assenze orarie ad altro titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà
chiedere al datore di lavoro ed all’Inps la conversione del titolo
giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento
economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri.
La domanda del padre, corredata della necessaria
documentazione, dev’essere presentata all’Inps ed al datore di lavoro secondo
le modalità indicate nella circolare 109/2000 (punto 2) entro l’anno di
prescrizione, decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno di fruizione
dell’assenza.
Per i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei riposi
in parola è dovuta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione
relativa ai riposi medesimi.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a
conguaglio nel mod. DM10 con i contributi dovuti nel mese e con il previsto
codice del quadro “D” D800”. Nella denuncia Emens saranno riportati i dati
riferiti ai riposi medesimi.
Per la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi sarà
utilizzata la procedura DM10/V e saranno rettificate le denunce Emens già
trasmesse.