“TREMONTI - TER” - CHIARIMENTI
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
(Circolare
n.44/E del 27/10/2009)
Non
cumulabilità con il 55% per interventi di riqualificazione energetica,
applicazione dell’agevolazione anche in caso di risultato di esercizio negativo
e computabilità nel valore dell’investimento degli oneri accessori, degli
interessi passivi di diretta imputazione, nonchè di parti di ricambio e
accessori di beni già posseduti.
Questi i
principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare
n.44/E del 27 ottobre 2009, relativi alla corretta applicazione dell’art.5 del
decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n.102 (cd “Tremonti - ter”), che prevede l’esclusione da
tassazione, ai fini delle imposte sul reddito d’impresa (IRPEF/IRES), del 50%
del valore degli investimenti, aventi ad oggetto macchinari ed apparecchiature
di nuova costruzione effettuati dal 1° luglio al 30 giugno 2010.
All’interno
della Circolare, l’Agenzia specifica:
- soggetti
interessati: possono accedere all’agevolazione tutti i soggetti residenti nel
territorio dello Stato titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla
natura giuridica, dimensione e settore di appartenenza.
La Tremonti
- ter non si applica, in ogni caso, ai soggetti che producono reddito di lavoro
autonomo;
-
investimenti agevolabili: l’agevolazione è applicabile per l’acquisizione dei
soli beni nuovi, compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007,
impiegati nel processo produttivo, a prescindere dalla loro entrata in
funzione, ad esclusione dei beni merce.
Per
verificare specifici casi di inclusione o esclusione, si deve far riferimento
anche alle indicazioni contenute nelle “Note esplicative e di contenuto dei
singoli codici della classificazione” (disponibile sul sito www.istat.it).
Per
l’ammissibilità al beneficio, si deve, inoltre, far riferimento all”‘Elenco
alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche”
elaborato dall’Istat (anch’esso disponibile sul sito www.istat.it) e non al
codice di attività del fornitore.
In sostanza,
ai fini dei benefici fiscali rileva il codice oggetto dell’investimento a
prescindere dal codice di attività utilizzato dal venditore/fornitore.
Nella
nozione di nuovi macchinari e apparecchiature si intendono compresi i
componenti o parti indispensabili per il loro funzionamento, che ne
costituiscano dotazione, anche se non inclusi nella divisione 28.
Per quanto
riguarda, invece, l’acquisto di nuove parti di ricambio e accessori, queste
rientrano nell’agevolazione solo se espressamente incluse nella divisione 28.
Le
agevolazioni competono, con le modalità specificate dalla Circolare stessa,
anche nei casi particolari di effettuazione dell’investimento mediante appalto
o leasing e per beni realizzati in economia;
-
determinazione dell’agevolazione: l’importo escluso da tassazione è il 50% del
valore dell’investimento in nuovi macchinari o apparecchiature, che comprende
anche gli oneri accessori di diretta imputazione, ivi compresi gli eventuali
interessi passivi[1] sostenuti per l’acquisto.
Costituisce
una componente del costo agevolabile l’IVA totalmente indetraibile[2], mentre
non viene considerata nel valore degli investimenti l’IVA parzialmente
indetraibile per effetto del “pro-rata[3]”, la cui entità può essere
determinata solo a posteriori in sede di dichiarazione annuale.
La Circolare
ricorda che sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30
giugno 2010, in base ai criteri fiscali di competenza previsti dall’articolo
109, commi 1 e 2 del D.P.R. 917/1986 - TUIR;
- fruizione
dell’agevolazione: le agevolazioni si applicano, indipendentemente dal
risultato d’esercizio ottenuto (utile o perdita), sempre e solo in sede di
saldo di pagamento delle imposte annuali, attraverso una variazione in
diminuzione della base imponibile del reddito di impresa, esclusivamente nel
periodo di imposta in cui si effettuano gli investimenti agevolabili.
L’Agenzia,
inoltre, precisa che l’agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell’IRPEF e
dell’IRES e non opera ai fini dell’IRAP;
- cumulo con
altre agevolazioni: l’agevolazione in esame non reca una previsione di non
cumulabilità con altre agevolazioni.
Pertanto, in
via generale, i benefici previsti dalla Tremonti - ter sono cumulabili con
altre agevolazioni fiscali, salvo che non sia prevista espressamente la non
cumulabilità.
In tal
ambito, viene chiaramente ribadita l’impossibilità di cumulare la Tremonti -
ter con le agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici (55%)[4].
In
quest’ultimo caso, il contribuente avrà la facoltà di decidere se avvalersi
della detrazione per le spese di riqualificazione energetica del 55% o
dell’esclusione dal reddito d’impresa del 50% del valore dell’investimento;
- revoca:
come già previsto dall’art.5, comma 3 del dl 78/2009, “l’incentivo fiscale è
revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli
investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo
periodo d’imposta successivo all’acquisto”.
In tal
ambito viene specificato che, poichè obiettivo dell’agevolazione risulta essere
l’utilizzo del bene in strutture produttive ubicate nell’ambito dello Spazio
Economico Europeo, costituisce ulteriore causa di revoca anche il trasferimento
del bene presso proprie strutture produttive al di fuori dello stesso ambito
territoriale.
Viene
chiarito, infine, che per la determinazione del valore dei beni strumentali da
indicare ai fini dell’applicazione degli studi di settore, si deve tenere conto
del valore dei beni acquisiti attraverso l’agevolazione Tremonti - ter[5].
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[1] Iscritti
in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge -
art.110, comma 1, lettera b del D.P.R. 917/1986 - TUIR.
[2] Ai sensi
dell’art.19 - bis 1del D.P.R. 29 settembre 1972, n.633.
[3] Ai sensi
dell’art.19, comma 5 del D.P.R. 29 settembre 1972, n.633.
[4] Infatti,
in base al DM 19 febbraio 2007 “le detrazioni non sono cumulabili con altre
agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionale per i
medesimi interventi”
[5] Cfr. la
Circolare Ministeriale 58/E del 27 giugno 2002, paragrafo 9.6.1