PAGAMENTI DELLE P.A. - CESSIONE
DEL CREDITO
(Circolare
n.29 dell’8/10/2009)
L’accettazione
espressa della cessione del credito, da parte delle Amministrazioni debitrici,
libera definitivamente l’impresa da ogni ulteriore verifica sulla propria
morosità rispetto al pagamento di cartelle esattoriali (ex art.48-bis, D.P.R.
602/1973) al momento dell’effettivo pagamento delle somme spettanti.
All’atto
dell’erogazione degli importi dovuti dall’Amministrazione, infatti, tale
controllo sarà effettuato solo nei confronti della banca, o dell’intermediario,
che ha acquistato il credito dall’impresa originaria.
Questo il
principale chiarimento, in materia di sospensione dei pagamenti delle Pubbliche
Amministrazioni, fornito con la Circolare n.29 dell’8 ottobre 2009 del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia
e Finanze, ad integrazione dei chiarimenti forniti con la precedente C.M.
n.22/2008.
Risultano,
pertanto, accolte le istanze che, avevano rilevato la necessità che la verifica
della morosità, in capo all’impresa che cede il credito, fosse effettuata solo
all’atto della cessione dello stesso, e non anche nella fase di pagamento in
favore del cessionario.
La citata
C.M. n.29/2009 contiene ulteriori indicazioni sulle modalità applicative
dell’art.48-bis del D.P.R. 602/1973[1], relative, tra l’altro, al pagamento nei
confronti di raggruppamenti d’imprese ed al pagamento contestuale di una
pluralità di fatture.
1. Cessione
del credito
1.1 Notifica
della cessione del credito ed esito della verifica
1.2 Mancata
notifica o diniego della P.A. alla cessione del credito
2. Pagamenti
a favore di raggruppamenti d’imprese
3. Pagamento
contestuale di più fatture
4. Aspetti
procedurali
4.1 Momento
in cui operare la verifica
4.2 Errata
attivazione della verifica
5.
Esclusione dalla verifica per i contratti di leasing della P.A.
1. Cessione
del credito
Con
riferimento alla cessione del credito[2] vantato dall’impresa nei confronti
della P.A., la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.29 dell’8
ottobre 2009 ha parzialmente corretto l’orientamento espresso nella precedente
Circolare n.22/2008, relativamente alle modalità di effettuazione della verifica
di morosità, ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. 602/1973, nei confronti del
destinatario del pagamento (cedente).
In
particolare, viene precisato che la verifica in capo all’impresa va effettuata
al momento della notifica della cessione del credito all’Amministrazione
debitrice, che, accertata la “non inadempienza” della stessa, potrà fornire la
propria accettazione espressa alla cessione, liberando così l’impresa da ogni
ulteriore controllo, da effettuarsi al momento dell’effettivo pagamento delle somme
spettanti.
All’atto
dell’erogazione degli importi dovuti dall’Amministrazione, infatti, la verifica
sarà effettuata solo nei confronti della banca, o dell’intermediario, che ha
acquistato il credito dall’impresa originaria.
1.1 Notifica della cessione del credito
ed esito della verifica
Nell’ipotesi
in cui la cessione del credito sia stata notificata alla P.A. a cura del
cedente, la C.M. n.29/2009 ha chiarito che, al momento della notifica, il
soggetto pubblico effettuerà una prima verifica volta ad accertare se il
cedente risulti inadempiente rispetto al pagamento di cartelle esattoriali per
un ammontare almeno pari a 10.000 euro.
A tal fine,
contestualmente alla notifica relativa alla cessione del credito, il cedente
dovrà:
- richiedere
all’Amministrazione debitrice l’accettazione espressa alla cessione del
credito, che contenga l’esplicito riferimento all’inesistenza di situazioni di
inadempimento a proprio carico;
- allegare
alla richiesta di accettazione del credito il consenso al trattamento dei propri
dati personali[3] (mediante il modulo allegato alla C.M. 29/2009), necessario
per consentire alla P.A. di effettuare la predetta verifica di morosità
prevista dall’art.48-bis.
Resta fermo
che in mancanza di tale consenso, l’Amministrazione non potrà effettuare la
verifica di morosità ed accettare la cessione del credito, con la conseguenza
che, in fase di pagamento del corrispettivo, il controllo ai sensi
dell’art.48-bis verrà effettuato sempre nei confronti del cedente medesimo.
In caso di
esito negativo della verifica
(cd. “non
inadempienza”):
-
l’Amministrazione debitrice comunica al cedente ed al cessionario
l’accettazione della cessione del credito;
- il cedente
viene escluso, con riferimento allo specifico credito, da una nuova verifica al
momento del pagamento del debito da parte della P.A.. In tal modo, il
cessionario evita il rischio che la P.A. possa sollevare, al momento del
pagamento, eccezioni relative alla situazione del cedente;
- la P.A.
procederà ad un ulteriore controllo nei confronti del solo cessionario,
all’atto del pagamento degli importi a questo spettanti.
In sostanza,
tali precisazioni hanno consentito di superare le criticità emerse in occasione
dei precedenti chiarimenti in materia, contenuti nella C.M. n.22/2008, secondo
la quale la verifica della morosità rispetto all’obbligo di pagamento,
derivante dalla notifica di cartelle esattoriali pari almeno a 10.000 euro,
doveva essere effettuata sempre nei confronti del creditore originario
(cedente), a prescindere dalla circostanza che la cessione del credito fosse
avvenuta con o senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto).
Tale
posizione della Ragioneria ha fatto emergere rilevanti criticità in quanto non
veniva debitamente considerato che, nel caso assai frequente di pagamenti
dilazionati, potevano essere notificate, nel frattempo, ulteriori cartelle
esattoriali a carico dell’impresa cedente.
Per tale
motivo, le banche hanno da subito manifestato estrema riluttanza ad assumere il
ruolo di cessionarie dei crediti verso le Amministrazioni, rendendo di fatto
del tutto vana una forma di finanziamento, divenuta nel tempo prassi
consolidata per gli operatori del settore delle costruzioni.
In caso di
esito positivo della verifica
(“inadempienza”
rispetto al pagamento di cartelle esattoriali pari, almeno, a 10.000 euro):
-
l’Amministrazione non fornisce il consenso esplicito alla cessione del credito.
Resta fermo
che, in tale fase, l’inadempimento del cedente non comporta l’attivazione della
procedura di riscossione coattiva dell’importo accertato, stabilita dal D.M.
40/2008, che si ricorda, opera unicamente in presenza di morosità accertata in
fase di pagamento del corrispettivo;
- la P.A.
effettuerà, al momento del pagamento del corrispettivo[4] in favore del
cessionario, un ulteriore controllo in capo al cedente (esponendo, così, il
cessionario alla possibilità di non ottenere gli importi relativi ai crediti
acquistati).
Sotto il
profilo dell’operatività del controllo nei confronti del cedente al momento
della notifica della cessione del credito, la Ragioneria chiarisce che la
verifica di morosità, necessaria per l’accettazione di tale operazione da parte
del soggetto pubblico, deve essere effettuata anche per i crediti derivanti sia
dai contratti in essere (art.9, della legge 2248/1865, Allegato E), sia dai
contratti di somministrazione e fornitura (art.70, comma 3, del R.D.
2440/1923).
Per quanto
riguarda i contratti di servizi, forniture e lavori di cui al D.Lgs. 163/2006
(cd. “codice degli appalti pubblici”), l’art.117, commi 2-3, del citato
Decreto[5] prevede che le cessioni di crediti derivanti da corrispettivo
d’appalto, concessione e concorso di progettazione:
- devono
essere notificate alle Amministrazioni pubbliche committenti;
- sono
efficaci ed opponibili nei confronti delle P.A. nel caso in cui queste non le
rifiutino espressamente entro 45 giorni dalla notifica.
Quest’ultima
disposizione deve essere coordinata con la procedura da seguire per la cessione
del credito (notifica dell’operazione e consenso al trattamento dei propri
dati), ai fini della verifica ai sensi dell’art.48-bis.
In sostanza,
l’Amministrazione deve effettuare la verifica in capo al creditore originario
al momento della notifica della cessione del credito, previo consenso al
trattamento dei dati personali da parte del cedente, allo scopo, nell’ipotesi
di riscontrata situazione di “inadempienza”, di rifiutare la cessione del credito.
L’omesso
consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’impresa cedente, o la
rilevazione di situazione di morosità di quest’ultima rispetto a cartelle
esattoriali, implica l’effettuazione della verifica, ex art.48-bis, in capo
alla stessa impresa cedente all’atto del successivo pagamento.
Diversamente,
nel caso in cui l’Amministrazione manifesti il proprio consenso alla cessione
del credito, la verifica andrà effettuata, all’atto del pagamento delle somme
dovute, solo nei confronti del cessionario.
In
proposito, si segnala che la Circolare in esame non fornisce un chiarimento
specifico sull’efficacia del consenso tacito (di cui al comma 3 del citato
art.117 del D.Lgs. 163/2006, per effetto del decorso dei 45 giorni dalla
notifica della cessione) anche ai fini della verifica ex art.48-bis. Si
ritiene, tuttavia, che, per coerenza con quanto previsto dal citato art.117,
possa valere, anche a tal fine, la regola del “silenzio assenso”.
1.2 Mancata notifica o diniego della P.A. alla cessione del
credito
Nell’ipotesi
in cui la cessione del credito avvenga senza la preventiva notifica
dell’operazione al soggetto pubblico debitore (ceduto), ovvero la cessione non
sia stata da questo accettata, la Ragioneria Generale conferma quanto già
espresso con la C.M. n.22/2008, e ribadisce che la verifica di morosità
rispetto a cartelle esattoriali verrà effettuata, in fase di pagamento dei
corrispettivi, unicamente in capo al creditore originario (cedente).
2. Pagamenti a favore di
raggruppamenti d’imprese
In tal
ambito, la Ragioneria Generale dello Stato ribadisce che, in presenza di
raggruppamenti temporanei d’imprese (art.37 D.Lgs. 163/2006), la verifica di
morosità deve essere effettuata sia in capo all’impresa mandataria, sia nei
confronti delle imprese mandanti.
La C.M.
n.29/2009 fornisce, altresì, alcune precisazioni rispetto a quanto chiarito
nella C.M. n.22/2008, in relazione al meccanismo di fatturazione relativo alle
prestazioni eseguite dalle imprese facenti parte del raggruppamento.
In particolare,
confermando quanto evidenziato nella C.M. n.22/2008, viene ora chiarito che nei
raggruppamenti temporanei d’imprese, di regola, le singole imprese mantengono
la propria autonomia gestionale sia all’interno di tale organismo, sia nei
confronti dei terzi (ad es. la stazione appaltante), con la conseguenza che
ognuna di esse è tenuta a fatturare autonomamente al committente la propria
quota di lavori.
Inoltre,
viene ulteriormente specificato che, in presenza di associazione temporanea
d’imprese, la verifica ai sensi dell’art.48-bis deve essere effettuata:
- sugli
importi relativi ai lavori effettivamente eseguiti da ogni singola impresa
appartenente al raggruppamento, indipendentemente dalla quota di partecipazione
stabilita nel contratto;
- sempre nei
confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, a prescindere dalle modalità con
cui viene eseguito il pagamento, vale a dire sia nell’ipotesi in cui il mandato
di pagamento sia unico[6] (intestato all’impresa mandataria che riscuote i
corrispettivi in nome e per conto delle imprese mandanti), sia nel caso in cui
lo stesso avvenga in favore delle singole imprese mandanti, che curano
direttamente la riscossione dei propri crediti.
3. Pagamento contestuale di più fatture
In tal
ambito, richiamando quanto già chiarito con la C.M. n.22/2008, la Ragioneria
dello Stato precisa ulteriormente che, in presenza di diverse fatture, emesse
dal medesimo fornitore della P.A. e relative a diversi contratti, la verifica
rispetto alla soglia dei 10.000 euro, ai sensi dell’art.48-bis, deve essere
riferita all’importo risultante dalla singola fattura.
Infatti,
ogni fattura identifica, di per sè, uno specifico pagamento, inteso come
un’obbligazione pecuniaria derivante da un rapporto contrattuale.
Pertanto,
nell’ipotesi in cui l’Amministrazione, per esigenze di speditezza e
semplificazione, intenda corrispondere al fornitore, con un unico mandato di
pagamento relativo a più fatture connesse a diversi rapporti contrattuali, il
cui importo complessivo (e non riferito alle singole fatture) supera la soglia
dei 10.000 euro, non vi sarà nessuna verifica ed il pagamento verrà effettuato
regolarmente in favore del beneficiario.
La C.M.
n.29/2009 conferma la medesima soluzione anche con riferimento all’ipotesi di
appalti di lavori pubblici (in dipendenza dei quali contrattualmente sono
previsti diversi stati di avanzamento lavori - SAL - e saldo finale), ovvero di
contratti di somministrazione o ad esecuzione periodica, in dipendenza dei
quali sono dovuti, a scadenza, diversi pagamenti.
La predetta
verifica deve essere quindi condotta, di volta in volta, in relazione ad ognuno
di essi.
4. Aspetti
procedurali
La C.M.
n.29/2009 contiene, altresì, chiarimenti relativamente al momento in cui
operare la verifica, alle modalità di recupero coattivo dei debiti accertati
verso la P.A. a seguito della verifica e all’errata attivazione della procedura
di cui all’art.48-bis.
4.1 Momento
in cui operare la verifica
La
Ragioneria sottolinea la primaria importanza assunta dal momento di emissione
del mandato di pagamento ai fini dell’attivazione procedurale della verifica ex
art. 48-bis, le cui modalità sono indicate dal D.M. 40/2008.
Sotto il
profilo temporale, viene precisato che, salvo casi eccezionali e contingenti da
motivare adeguatamente, la verifica di cui all’art. 48-bis va effettuata a
ridosso del mandato di pagamento stesso.
Nel caso di
una pluralità di pagamenti nei confronti del medesimo beneficiario, la verifica
dovrà essere espletata con riguardo a ciascuno dei pagamenti da effettuare, salva
l’ipotesi di unico mandato per più pagamenti contestuali, per la quale potrà
ritenersi sufficiente la stessa “liberatoria” (ovverosia verifica con esito
negativo, ai sensi dell’art.3 del citato D.M. 40/2008) per tutti i pagamenti in
questione.
4.2 Errata
attivazione della verifica
La C.M.
n.29/2009 ha fornito chiarimenti, altresì, relativamente alla possibilità che
la verifica ai sensi dell’art.48-bis sia stata attivata senza i necessari
presupposti (ad es. nel caso di pagamenti tra Amministrazioni, o se il
pagamento è giustificato da ragioni di interesse pubblico), ed abbia
riscontrato un inadempimento del beneficiario.
In tale
ipotesi, viene chiarito che il pagamento deve essere, comunque, erogato
all’interessato senza attendere i 30 giorni di sospensione previsti dal D.M.
n.40/2008, fermo restando che la P.A. deve informare di tale circostanza
l’agente della riscossione (Equitalia Servizi Spa), affinchè non venga attivata
la procedura di recupero coattivo dell’importo accertato, ovvero questa venga estinta.
5. Esclusione dalla verifica per
i contratti di leasing della P.A.
Per quanto
riguarda l’applicabilità dell’art.48-bis del D.P.R. 602/1973, in presenza di
pagamenti connessi all’ammortamento dei mutui concessi da banche e dalla Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a., nonchè ad altre operazioni di indebitamento della
P.A., la Ragioneria Generale dello Stato, nella C.M. n.22/2008, aveva già
chiarito che la verifica di morosità non deve essere effettuata.
La citata
C.M. n.29/2009 estende tale principio anche altre forme di finanziamento della
P.A., quali i contratti di locazione finanziaria (cd. leasing) stipulati dalla
P.A. , al fine di ottenere, a fronte del pagamento di un canone periodico, il
godimento di un bene la cui utilità concorre a soddisfare un interesse
pubblico.
In merito,
osserva la Ragioneria Generale, il contratto di leasing, rappresentando una
forma di indebitamento della P.A., è assimilabile ad un contratto di mutuo, sul
presupposto che l’operazione di leasing permette di ripartire su un determinato
arco temporale l’onere finanziario derivante dalla disponibilità del bene.
Pertanto,
chiarisce la citata C.M. n.29/2009, la disposizione sul blocco dei pagamenti
non si applica, altresì, con riferimento al versamento, da parte della P.A.,
dei canoni relativi a contratti di leasing.
Alle stesse
conclusioni si ritiene di poter giungere anche per i contratti di “leasing in
costruendo” di cui all’art.160-bis[7] del D. Lgs. 163/2006, che rappresenta una
particolare modalità di finanziamento della quale si può avvalere la P.A. per
la realizzazione di opere pubbliche, ripartendo su un determinato arco
temporale il relativo onere finanziario (mediante il pagamento dei canoni).
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[1] Come
noto, l’art.48-bis del D.P.R. 602/1973, prevede che le Pubbliche
Amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possano
sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipotesi in
cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare
complessivo pari almeno a tale importo.
Il comma
2-bis dell’art.48-bis prevede che il limite di 10.000 euro possa essere
aumentato, in misura non superiore al doppio, oppure diminuito, con decreto di
natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle Finanze, ad oggi
non ancora emanato.
Le modalità
attuative della disposizione sono state individuate dal D.M. 18 gennaio 2008
n.40, in vigore dal 29 marzo 2008, che ha stabilito sia il sistema di verifica
della posizione debitoria dell’interessato da parte dell’agente della
riscossione (Equitalia Servizi Spa), sia la procedura di riscossione delle
somme dovute all’Erario, nel caso in cui tale morosità sia stata accertata.
[2] Ai sensi
dell’art.1260 e seguenti del codice civile e della legge 52/1991, per la
cessione dei crediti d’impresa.
[3] La
Ragioneria dello Stato ritiene che il consenso dell’interessato al trattamento
dei propri dati (ai sensi del D.Lgs.196/2003), ai fini della verifica, sia
necessario, poichè, di fatto, tale controllo viene effettuato in un momento
temporalmente anche molto distante dall’effettivo pagamento, con la conseguenza
che tale situazione non è riconducibile all’ambito applicativo dell’art.48-bis
(che opera nell’ipotesi in cui l’inadempimento del beneficiario sia stato
accertato in fase di pagamento di importi a suo favore).
Resta fermo
che, come chiarito dalla C.M. n.29/2009, in mancanza del consenso del cedente
al trattamento dei propri dati da parte del soggetto pubblico,
l’Amministrazione non può effettuare la verifica di morosità ed accettare la
cessione del credito, con la conseguenza che, in fase di pagamento del
corrispettivo, la verifica ai sensi dell’art.48-bis verrà effettuata nei
confronti del cedente medesimo.
[4] Ciò
comporta la sospensione del pagamento per un periodo di 30 giorni e
l’attivazione della procedura di cui al citato D.M. 40/2008.
[5] D.Lgs.
12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(omissis)
117.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. Le
disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti
verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e
lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e
gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere
effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio
dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini
dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche,
le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici.
3. Le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di
progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione
4. Le
amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato
contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte
dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni
caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
(omissis)
[6] In tale
ipotesi, infatti, il semplice incarico di riscuotere i corrispettivi, affidato
all’impresa mandataria, non muta l’originario rapporto contrattuale tra le
imprese mandanti ed il soggetto pubblico, con la conseguenza che anche la
titolarità del diritto di credito nei confronti della P.A. resta in capo a
ciascuna di esse.
[7] D.Lgs.
12 aprile 2006, n.163
Art.160-bis.
- Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
1. Per la
realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilità i committenti tenuti all’applicazione del presente codice possono
avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto
pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente
accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto medesimo.
2. Nei casi
di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente
codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici,
tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche
tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie
dell’operazione, nonchè i parametri di valutazione tecnica ed
economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3.
L’offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea
costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili,
ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un
contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di
qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno
dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro può
sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi
requisiti e caratteristiche.
4.
L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale
gestione funzionale dell’opera secondo le modalità previste.
4-bis. Il
soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla
stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di
altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore,
dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto. Nel caso in cui l’offerente sia un
contraente generale, di cui all’articolo 162, comma 1, lettera g), esso può
partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all’acquisizione ed
al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati
dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati
dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti.
4-ter. La
stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno
preliminare. L’aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi
livelli progettuali ed all’esecuzione dell’opera.
4-quater.
L’opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di
opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l’opera può
essere realizzata su area nella disponibilità dell’aggiudicatario.