INCENTIVI ALL’INSTALLAZIONE DI FILTRI ANTIPARTICOLATO
SU AUTOVEICOLI DIESEL “EURO 2” - NOVITÀ
Con la
Delibera della Giunta della Regione Lombardia (D.G.R.) n.10293 del 7 ottobre
2009 recante “Integrazione dei criteri concernenti l’assegnazione di contributi
per l’installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad
accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto merci (D.G.R. 7633108) –
ulteriori modalità di attuazione delle limitazioni al traffico veicolare
(D.G.R. 9958109)”.
La
deliberazione estende il campo di applicazione della D.G.R. 7633 dell’11 l
luglio 2008 che stabiliva le modalità per l’assegnazione di contributi
all’installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad
accensione spontanea (diesel), destinati al trasporto di merci, attuata dal
Decreto del Direttore Generale n. 13078 del 14 novembre 2008.
La D.G.R. in
oggetto stabilisce, infatti, di:
• estendere
a tutto il territorio regionale la misura di incentivazione, rivolta agli
autoveicoli “diesel” destinati al trasporto di merci;
• ampliare
le tipologie di veicoli rientranti nella categoria “N1”, di cui all’art. 47,
comma 2, lettera C), del D.Lgs. 28511992, che possono accedere al contributo di
cui sopra, omologati ai sensi, oltre che della Direttiva 91/542/CEE, anche
delle Direttive 93159/CEE, 96/1/CEE, 96169/CEE e 98177/CE;
• innalzare,
dal 50 al 75, la percentuale di contributo sul costo di investimento ritenuto
ammissibile, fino al seguente importo massimo definito per le singole categorie
di autoveicoli:
- da €
2.000,00 a € 3.100,00 il contributo per l’installazione del filtro
antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N1 ;
- da €
2.500,00 a € 3.750,00 il contributo per l’installazione del filtro
antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N2;
- da €
3.000,00 a € 4.300,00 il contributo l’installazione del filtro antiparticolato
sugli autoveicoli di categoria N3 con massa compresa tra 12 e 18 tonnellate;
- in €
5.500,00 il contributo per l’installazione del filtro antiparticolato sugli
autoveicoli di categoria N3 con massa superiore a 18 tonnellate.
•
riconoscere, a seguito di specifica richiesta, a chi abbia già acquisito il
contributo regionale di cui alla D.G.R. 763312008, l’integrazione dello stesso
per il restante 25% del costo di investimento già sostenuto e ritenuto
ammissibile, fino al raggiungimento dell’importo massimo di contributo stabilito
per ciascuna categoria di autoveicolo;
•
considerare irripetibile, per uno stesso veicolo, la prenotazione del Voucher
previsto dal bando di cui al decreto D.G. 14 novembre 2008, n. 13078, laddove
questo non sia stato utilizzato trascorsi 90 giorni dalla sua emissione;
• prevedere
una deroga, di natura temporanea, per i veicoli diesel “EURO 2” (la cui
circolazione, ricordiamo, sarà vietata dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010
dalle ore 7.30 alle ore 19.30, in zona A1) che potranno circolare, per i 90 giorni
successivi alla data di emissione di uno seguenti documenti:
- documento
attestante la prenotazione di acquisto di un efficace dispositivo idoneo alla
riduzione della massa di particolato;
- documento
attestante la prenotazione di acquisto di un autoveicolo a minori emissioni, di
classe uguale o superiore a “EURO 3” ovvero uguale o superiore a “EURO 1”
benzina.
I suddetti
documenti, conformi ai modelli che la Regione renderà disponibili online sul
sito www.ambiente.lombardia.it entro il 15 ottobre 2009, dovranno essere esibiti dai conducenti dei
veicoli interessati in sede di controllo da parte dei soggetti che svolgono
servizio di polizia stradale, anche per accertamento della loro validità
rispetto al termine di deroga previsto.
Sanzioni
Si ricorda, infine,
che l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione ed
all’utilizzo dei veicoli, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 75,00 ad euro 450,00 (Legge Regionale, n. 24, dell’11
dicembre 2006, art. 27, comma 11).