RIFORMA
DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO -
LEGGE 12 MARZO 1998 N.68
Si
fa seguito a quanto pubblicato sul Notiziario n. 5/99 per riportare qui di
seguito un breve commento sulle norme di maggiore interesse. Si sottolinea che
le norme della suddetta legge contenenti gli adempimenti operativi delle
imprese opera dalla, se non espressamente indicata una decorrenza diversa, dopo
300 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, ovvero il 17 gennaio 2000
(art. 23 comma 2).
Pertanto,
nel periodo transitorio, restano in vigore gli adempimenti previsti dalla legge
n. 482/68, la cui abrogazione entra in vigore nella medesima data del 17
gennaio 2000.
Art.
3 - Sono ridefinite le quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie.
In particolare, la predetta quota passa dall'attuale 15% previsto dalla legge
n. 482/68 per le imprese con oltre 35 dipendenti, al 7% per le imprese che
occupano più di 50 dipendenti.
A
fronte di tale riduzione dell'aliquota, per le imprese che occupano da 36 a 50
dipendenti è stabilito l'obbligo di assunzione di 2 lavoratori disabili; per le
imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti è disposto l'obbligo di assumere un
disabile. Da rilevare che l'obbligo per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti si applica solo nel caso di nuove assunzioni.
I
suddetti obblighi sono sospesi se l'impresa ha in corso procedure di cassa
integrazione guadagni straordinaria, mobilità e contratti di solidarietà.
Art.
4 - Ai fini della determinazione dei disabili da collocare, non sono computati
i lavoratori occupati ai sensi della legge di cui trattasi, i lavoratori con
contratti a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi, i soci di
cooperative nonché i dirigenti. I lavoratori in part-time sono computati
proporzionalmente all'orario di lavoro svolto.
Nella
quota di riserva rientrano i disabili dipendenti che lavorano a domicilio o con
telelavoro, mentre non sono invece computati nella quota stessa i soggetti
divenuti inabili durante il rapporto di lavoro se con capacità lavorativa pari
o superiore al 60% o se l'inabilità è conseguenza di inosservanza da parte del
datore di lavoro delle norme sulla sicurezza ed igiene sul lavoro.
L'infortunio
o la malattia di cui sopra non constituisce di per sé giustificato motivo di
licenziamento se il lavoratore può essere adibito a mansioni equivalenti o, in
mancanza, a mansioni inferiori.
In
tal caso, se destinato a mansioni inferiori, il disabile avrà diritto al
mantenimento del trattamento più favorevole corrispondente alle mansioni di
provenienza.
Art.
5 - I datori di lavoro che, per le particolari condizioni della propria
attività non possono occupare tutta la percentuale dei disabili, possono
inoltrare domanda per essere parzialmente esonerati, purché versino al Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili, istituito dalle Regioni ai sensi
dell'art. 14, un contributo pari a L. 25.000 per ogni giorno lavorativo e per
ciascun disabile non occupato.
Entro
120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvenuta il 24 marzo
1999, il Ministro del Lavoro, con proprio decreto, disciplinerà procedimenti,
criteri e modalità degli esoneri parziali.
I
datori di lavoro potranno inoltre essere autorizzati a portare a compensazione
tra le varie unità produttive il numero dei disabili che occupano.
Art.
6 - Le Regioni individuano gli uffici competenti a cui è affidato l'inserimento
lavorativo dei disabili, la tenuta delle liste, il rilascio delle
autorizzazioni degli esoneri e delle compensazioni territoriali nonché la
stipula delle convenzioni. Tale disposizione è entrata in vigore il 24 marzo
1999.
Art.
7 - L'assunzione dei disabili è nominativa per i datori di lavoro che occupano
da 15 a 35 dipendenti; per il 50% delle assunzioni obbligatorie per i datori di
lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti; per il 60% delle assunzioni
obbligatorie per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
Art.
9 - La richiesta di assunzione deve essere effettuata entro 60 giorni dal
momento in cui sorge l'obbligo.
I
datori di lavoro sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto
indicante il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero dei
nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
Tali
prospetti sono pubblici ed il loro invio si configura come richiesta di
avviamento.
Il
Ministro del lavoro, con proprio decreto da emanarsi entro 120 giorni
dall'entrata in vigore della legge, stabilirà la periodicità dell'invio dei
prospetti ed eventuali ulteriori informazioni utili che gli stessi potrebbero
contenere.
Art.
10 - Ai disabili assunti ai sensi di legge si applica il trattamento economico
e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
Non
può essere richiesta al disabile una prestazione incompatibile con la propria
minorazione. In caso di aggravamento delle condizioni di salute del disabile,
il datore di lavoro può richiedere un accertamento sulla compatibilità delle
nuove condizioni con il lavoro in azienda.
Nel
caso risulti incompatibile proseguire l'attività lavorativa, il disabile ha
diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che
persiste tale incompatibilità.
Il
rapporto di lavoro può essere risolto nel caso che la Commissione incaricata
dell'accertamento appuri la definitiva impossibilità di reinserire il disabile
in azienda.
Il
licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo
del lavoratore disabile è annullabile qualora il numero dei lavoratori
rimanenti, occupati obbligatoriamente, sia inferiore alla quota di riserva
istituita dalla legge. Entro 10 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro
il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione per la sostituzione del
lavoratore disabile.
Art.
11 - Prevede convenzioni da stipularsi tra datore di lavoro ed uffici
competenti per favorire l'inserimento dei disabili al lavoro.
Nelle
suddette convenzioni sono stabiliti termini e modalità dell'assunzione, anche
con facoltà di scelta nominativa.
Sono
previsti inoltre tirocini, assunzioni a termine, periodi di prova più lunghi
rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di riferimento.
Gli
uffici competenti possono anche adottare deroghe ai limiti di età e durata dei
contratti di formazione e lavoro e di apprendistato.
Art.
12 - Prevede convenzioni tra uffici competenti, datori di lavoro, cooperative
sociali e disabili liberi professionisti, finalizzate all'inserimento
temporaneo dei lavoratori disabili presso le suddette cooperative sociali
ovvero liberi professionisti disabili, a fronte dell'impegno dei datori di
lavoro di affidare agli stessi commesse di lavoro.
Tali
convenzioni possono riguardare solo un lavoratore disabile per le imprese con
meno di 50 dipendenti e non più del 30% dei lavoratori disabili per le imprese
che occupano più di 50 dipendenti.
Le
convenzioni sono subordinate: alla contestuale assunzione a tempo indeterminato
del lavoratore disbaile da parte del datore di lavoro; alla copertura
dell'aliquota d'obbligo attraverso detta assunzione; all'impiego del disabile
presso la cooperativa sociale o libero professionista disabile per la durata
della convenzione che non può essere superiore a 12 mesi, prorogabili di
ulteriori 12 mesi da parte degli uffici competenti.
La
convenzione deve inoltre contenere i nominativi dei soggetti disabili da
inserire, l'importo delle commesse che il datore si impegna ad affidare, il cui
ammontare non può essere inferiore al costo totale derivante alla cooperativa
sociale o ai liberi professionisti dall'impiego del lavoratore disabile, il
percorso formativo personalizzato.
Art.
13 - In riferimento alle convenzioni di cui all'art. 11, sono previste per i
datori di lavoro le seguenti agevolazioni:
1.
fiscalizzazione totale per otto anni dei contributi previdenziali ed
assistenziali per ogni lavoratore disabile con riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79% o con handicap psichico o intellettivo;
2.
fiscalizzazione del 50% per 5 anni dei contributi previdenziali ed
assistenziali per ogni lavoratore disabile con riduzione della capacità
lavorativa tra il 67 e 79%;
3.
rimborsi parziali degli oneri relativi alla riorganizzazione del posto di
lavoro per accogliere i disabili per i lavoratori con riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50%.
Attraverso
dette convenzioni, il datore di lavoro può far svolgere al disabile attività di
tirocinio finalizzata all'assunzione per 12 mesi, rinnovabili per una sola
volta, durante i quali è assolto l'obbligo di assunzione.
Durante
il tirocinio il datore di lavoro dovrà assicurare i tirocinanti contro gli
infortuni sul lavoro, mediante convenzione con l'INAIL, nonché per la
responsabilità civile.
Art.
14 - È prevista l'istituzione da parte delle Regioni di un Fondo regionale, che
funzionerà con modalità da stabilirsi con legge regionale, assicurando una
presenza paritetica dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e
dei disabili.
Art.
15 - In caso di ritardo nell'invio dei prospetti di cui all'art. 9 è prevista
una sanzione amministrativa di L. 1.000.000, maggiorata di L. 50.000 per ogni
giorno di ulteriore ritardo.
In
caso di mancato adempimento agli obblighi della legge di cui trattasi, il
datore di lavoro è tenuto al versamento di L. 100.000 al giorno per ciascun
lavoratore disabile che non risulta occupato nella medesima giornata a
copertura della quota di riserva obbligatoria.
Art.
17 - Ai fini della partecipazione a bandi per appalti pubblici o in caso di
rapporti di convenzione o concessione con le pubbliche amministrazioni, il
legale rappresentante dell'impresa dovrà presentare preventivamente una propria
dichiarazione che attesti che l'impresa è in regola con le norme relative al
collocamento dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli
uffici provinciali competenti sul rispetto delle suddette norme, pena
l'esclusione.
Art.
18 - I disabili già assunti obbligatoriamente rimangono in servizio anche se il
numero è superiore alle unità da occupare in base alle nuove quote di riserva.
In
attesa di una riforma sul diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi
superstiti di deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, viene riservata
agli stessi una quota di riserva dell'1% dei lavoratori occupati, per i datori
di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
Per
le imprese che occupano da 51 a 150 dipendenti la suddetta riserva riguarda 1
unità.
Art.
20 - Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato
un Regolamento di esecuzione.