RIFORMA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO -          LEGGE 12 MARZO 1998 N.68

 

Si fa seguito a quanto pubblicato sul Notiziario n. 5/99 per riportare qui di seguito un breve commento sulle norme di maggiore interesse. Si sottolinea che le norme della suddetta legge contenenti gli adempimenti operativi delle imprese opera dalla, se non espressamente indicata una decorrenza diversa, dopo 300 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, ovvero il 17 gennaio 2000 (art. 23 comma 2).

Pertanto, nel periodo transitorio, restano in vigore gli adempimenti previsti dalla legge n. 482/68, la cui abrogazione entra in vigore nella medesima data del 17 gennaio 2000.

Art. 3 - Sono ridefinite le quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie. In particolare, la predetta quota passa dall'attuale 15% previsto dalla legge n. 482/68 per le imprese con oltre 35 dipendenti, al 7% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

A fronte di tale riduzione dell'aliquota, per le imprese che occupano da 36 a 50 dipendenti è stabilito l'obbligo di assunzione di 2 lavoratori disabili; per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti è disposto l'obbligo di assumere un disabile. Da rilevare che l'obbligo per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti si applica solo nel caso di nuove assunzioni.

 

I suddetti obblighi sono sospesi se l'impresa ha in corso procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e contratti di solidarietà.

Art. 4 - Ai fini della determinazione dei disabili da collocare, non sono computati i lavoratori occupati ai sensi della legge di cui trattasi, i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi, i soci di cooperative nonché i dirigenti. I lavoratori in part-time sono computati proporzionalmente all'orario di lavoro svolto.

Nella quota di riserva rientrano i disabili dipendenti che lavorano a domicilio o con telelavoro, mentre non sono invece computati nella quota stessa i soggetti divenuti inabili durante il rapporto di lavoro se con capacità lavorativa pari o superiore al 60% o se l'inabilità è conseguenza di inosservanza da parte del datore di lavoro delle norme sulla sicurezza ed igiene sul lavoro.

L'infortunio o la malattia di cui sopra non constituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento se il lavoratore può essere adibito a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori.

In tal caso, se destinato a mansioni inferiori, il disabile avrà diritto al mantenimento del trattamento più favorevole corrispondente alle mansioni di provenienza.

Art. 5 - I datori di lavoro che, per le particolari condizioni della propria attività non possono occupare tutta la percentuale dei disabili, possono inoltrare domanda per essere parzialmente esonerati, purché versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito dalle Regioni ai sensi dell'art. 14, un contributo pari a L. 25.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun disabile non occupato.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvenuta il 24 marzo 1999, il Ministro del Lavoro, con proprio decreto, disciplinerà procedimenti, criteri e modalità degli esoneri parziali.

I datori di lavoro potranno inoltre essere autorizzati a portare a compensazione tra le varie unità produttive il numero dei disabili che occupano.

Art. 6 - Le Regioni individuano gli uffici competenti a cui è affidato l'inserimento lavorativo dei disabili, la tenuta delle liste, il rilascio delle autorizzazioni degli esoneri e delle compensazioni territoriali nonché la stipula delle convenzioni. Tale disposizione è entrata in vigore il 24 marzo 1999.

Art. 7 - L'assunzione dei disabili è nominativa per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti; per il 50% delle assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti; per il 60% delle assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

Art. 9 - La richiesta di assunzione deve essere effettuata entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo.

I datori di lavoro sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto indicante il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero dei nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

Tali prospetti sono pubblici ed il loro invio si configura come richiesta di avviamento.

Il Ministro del lavoro, con proprio decreto da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, stabilirà la periodicità dell'invio dei prospetti ed eventuali ulteriori informazioni utili che gli stessi potrebbero contenere.

Art. 10 - Ai disabili assunti ai sensi di legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

Non può essere richiesta al disabile una prestazione incompatibile con la propria minorazione. In caso di aggravamento delle condizioni di salute del disabile, il datore di lavoro può richiedere un accertamento sulla compatibilità delle nuove condizioni con il lavoro in azienda.

Nel caso risulti incompatibile proseguire l'attività lavorativa, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che persiste tale incompatibilità.

Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso che la Commissione incaricata dell'accertamento appuri la definitiva impossibilità di reinserire il disabile in azienda.

Il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore disabile è annullabile qualora il numero dei lavoratori rimanenti, occupati obbligatoriamente, sia inferiore alla quota di riserva istituita dalla legge. Entro 10 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione per la sostituzione del lavoratore disabile.

Art. 11 - Prevede convenzioni da stipularsi tra datore di lavoro ed uffici competenti per favorire l'inserimento dei disabili al lavoro.

Nelle suddette convenzioni sono stabiliti termini e modalità dell'assunzione, anche con facoltà di scelta nominativa.

Sono previsti inoltre tirocini, assunzioni a termine, periodi di prova più lunghi rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di riferimento.

Gli uffici competenti possono anche adottare deroghe ai limiti di età e durata dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato.

Art. 12 - Prevede convenzioni tra uffici competenti, datori di lavoro, cooperative sociali e disabili liberi professionisti, finalizzate all'inserimento temporaneo dei lavoratori disabili presso le suddette cooperative sociali ovvero liberi professionisti disabili, a fronte dell'impegno dei datori di lavoro di affidare agli stessi commesse di lavoro.

Tali convenzioni possono riguardare solo un lavoratore disabile per le imprese con meno di 50 dipendenti e non più del 30% dei lavoratori disabili per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Le convenzioni sono subordinate: alla contestuale assunzione a tempo indeterminato del lavoratore disbaile da parte del datore di lavoro; alla copertura dell'aliquota d'obbligo attraverso detta assunzione; all'impiego del disabile presso la cooperativa sociale o libero professionista disabile per la durata della convenzione che non può essere superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte degli uffici competenti.

La convenzione deve inoltre contenere i nominativi dei soggetti disabili da inserire, l'importo delle commesse che il datore si impegna ad affidare, il cui ammontare non può essere inferiore al costo totale derivante alla cooperativa sociale o ai liberi professionisti dall'impiego del lavoratore disabile, il percorso formativo personalizzato.

Art. 13 - In riferimento alle convenzioni di cui all'art. 11, sono previste per i datori di lavoro le seguenti agevolazioni:

1. fiscalizzazione totale per otto anni dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con handicap psichico o intellettivo;

2. fiscalizzazione del 50% per 5 anni dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e 79%;

3. rimborsi parziali degli oneri relativi alla riorganizzazione del posto di lavoro per accogliere i disabili per i lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Attraverso dette convenzioni, il datore di lavoro può far svolgere al disabile attività di tirocinio finalizzata all'assunzione per 12 mesi, rinnovabili per una sola volta, durante i quali è assolto l'obbligo di assunzione.

Durante il tirocinio il datore di lavoro dovrà assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzione con l'INAIL, nonché per la responsabilità civile.

Art. 14 - È prevista l'istituzione da parte delle Regioni di un Fondo regionale, che funzionerà con modalità da stabilirsi con legge regionale, assicurando una presenza paritetica dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

Art. 15 - In caso di ritardo nell'invio dei prospetti di cui all'art. 9 è prevista una sanzione amministrativa di L. 1.000.000, maggiorata di L. 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

In caso di mancato adempimento agli obblighi della legge di cui trattasi, il datore di lavoro è tenuto al versamento di L. 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che non risulta occupato nella medesima giornata a copertura della quota di riserva obbligatoria.

Art. 17 - Ai fini della partecipazione a bandi per appalti pubblici o in caso di rapporti di convenzione o concessione con le pubbliche amministrazioni, il legale rappresentante dell'impresa dovrà presentare preventivamente una propria dichiarazione che attesti che l'impresa è in regola con le norme relative al collocamento dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici provinciali competenti sul rispetto delle suddette norme, pena l'esclusione.

Art. 18 - I disabili già assunti obbligatoriamente rimangono in servizio anche se il numero è superiore alle unità da occupare in base alle nuove quote di riserva.

In attesa di una riforma sul diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, viene riservata agli stessi una quota di riserva dell'1% dei lavoratori occupati, per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

Per le imprese che occupano da 51 a 150 dipendenti la suddetta riserva riguarda 1 unità.

Art. 20 - Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato un Regolamento di esecuzione.