INPS - ART. 29 LEGGE 341/95 -
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2009 - ISTRUZIONI OPERATIVE
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2009 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero del Lavoro 16 luglio 2009 che conferma, per l'anno 2009, nella misura
pari all'11,50% la riduzione contributiva prevista nel settore dell’edilizia
dall'art. 29 della Legge n. 341/95.
Con
circolare n. 115 del 5 novembre 2009, che qui di seguito si riepiloga, l’Inps
ha impartito le necessarie istruzioni operative al fine di consentire ai datori
di lavoro il godimento della riduzione contributiva in parola.
La riduzione spetta esclusivamente per i periodi di
paga decorrenti dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
1) Nuova disciplina della riduzione contributiva
11,50%
La
disciplina della riduzione in parola è stata modificata dalla Legge n. 247/2007
che ha reintrodotto in maniera stabile, a decorrere dall'anno 2008, la
riduzione dell'11,50% per le imprese edili regolari, iscritte alla Cassa Edile
le quali versano i contributi sull’orario contrattuale di settore. Il
provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione sarà confermata o nuovamente
determinata anno per anno da un decreto interministeriale da adottarsi entro il
31 luglio di ogni anno (cfr. Not. nn. 1 e 2/2008). Decorsi trenta giorni dalla
predetta data e sino all’adozione del decreto si applica la riduzione determinata
per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali
in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata
adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di
riferimento.
Come detto,
per l'anno 2009 è intervenuto il Decreto del Ministero del Lavoro del 16 luglio
2009 che ha confermato, per il corrente anno, la riduzione nella misura pari
all'11,50%.
2) Istruzioni Inps
L'Istituto, con la circolare n. 115/2009, ha dettato le necessarie
istruzioni per l'applicazione della riduzione in parola.
.Ambito e misura della riduzione
La
riduzione in commento, che compete per i soli periodi di paga da gennaio a
dicembre 2009, interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività
edile, individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2.
Dal 1°
gennaio 2008 vige una nuova classificazione denominata ATECO 2007 non ancora
recepita dall'Inps. Al fine di consentire una agevole verifica della posizione
della singola impresa, sul sito del Collegio in calce alla presente circolare,
è riportata una tavola di raccordo tra i codici ATECO 2002 (utilizzati
dall'Inps e più sopra denominati codici Istat) e i nuovi codici ATECO 2007.
Con la
circolare in commento l'Inps ricorda che la base di calcolo sulla quale
applicare la riduzione dell'11,50% è
determinata sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro
escludendo:
- la
contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- il
contributo dello 0,30% per la formazione continua che è compreso nella
contribuzione versata dai datori di lavoro per la disoccupazione involontaria;
- le
eventuali misure compensative spettanti, ossia del contributo destinato al
fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), pari allo 0,20%.
Si tratta dell'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo dello
0,20% riconosciuto con riferimento ai lavoratori per i quali l'impresa versi,
tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria
dell'Inps (cfr. Not. n. 4/2007). Pertanto le imprese che trattengono il TFR in
azienda, non beneficiando della misura compensativa e versando l’intera
contribuzione dello 0,20% all’Inps, potranno applicare la riduzione dell’11,50%
anche sullo 0,20% in parola.
La riduzione
opera con riferimento ai soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con
un orario di lavoro di 40 ore settimanali, quindi non spetta per gli operai che
prestano attività lavorativa a tempo parziale.
Il
beneficio non compete inoltre per quei lavoratori per i quali spetta al datore
di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio
assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).
Requisiti per
accedere alla riduzione
Per poter
godere della riduzione dell'11,50% è
necessario che i datori di lavoro spediscano alla sede Inps territorialmente
competente lo specifico modello di dichiarazione predisposto dell'Inps,
allegato nella circolare in commento, che si consiglia di inviare
tramite raccomandata a.r. unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.
Con tale
auto-dichiarazione l’impresa attesta:
1) l’assenza di condanne
passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro nel quinquennio precedente;
2) il possesso dei requisiti
per il rilascio del Durc.
L'Istituto
ha sottolineato che l'invio della autocertificazione è vincolante ai fini
dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento. Nel caso in cui venga
accertata la non veridicità della dichiarazione, l’Istituto procederà al
recupero delle somme indebitamente fruite.
Il
fac-simile è pubblicato in calce alla presente nota.
Con
l'occasione si rammenta che la Legge n. 296/2006 subordina il godimento di
benefici contributivi al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale
24 ottobre 2007 ha previsto l'obbligo di inviare una apposita
autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o
giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative
in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del
medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato
con riferimento a ciascun illecito.
Il
Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l'invio della
autocertificazione alla DPL deve precedere la prima richiesta del beneficio
fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, la autocertificazione
doveva essere inviata alla DPL entro il 30 aprile 2009 (cfr suppl. n. 1 al Not.
n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo
comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.
In
relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti
situazioni:
-
è stata inviata la autocertificazione alla DPL e non sono intervenute
modifiche: l'impresa non deve inviare nulla alla DPL ma deve trasmettere
all'Inps il modello di dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto n.
115/2009;
-
non è stata inviata la autocertificazione alla DPL: oltre ad inviare
all'Inps il modello di dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto n.
115/2009, l'impresa, deve inviare alla DPL l'autocertificazione prevista dal
Decreto 24 ottobre 2007 prima della presentazione del DM10 sul quale è esposta
la riduzione dell'11,50%;
-
è stata inviata la autocertificazione alla DPL ma nel frattempo sono
intervenute modifiche: oltre ad inviare all'Inps il modello di
dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto n. 115/2009, l'impresa,
deve inviare alla DPL l'autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007
prima della presentazione del DM10 sul quale è esposta la riduzione
dell'11,50%.
Modalità operative
Le
istruzioni prevedono che per le operazioni di conguaglio i datori di
lavoro interessati dovranno:
- calcolare
l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si
riferisce la denuncia ed esporlo nel quadro “D” del DM10, con il già previsto
codice “L206”;
-
determinare l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante, ove
non già operata, per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a
“gennaio 2009”, ed indicarlo nel quadro “D” del DM10, accompagnato dal già
previsto codice “L207”.
Si
riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della
riduzione contributiva 11,50% in vigore per l'anno 2009.
Aliquota periodo 1° gennaio -
31 dicembre 2009
Imprese industriali con più
di 15 dipendenti
35,28%* -
23,81% (Fondo pensioni) = 11,47% base
su cui opera la riduzione contributiva
Imprese industriali fino a 15
dipendenti
34,68%* -
23,81% (Fondo pensioni) = 10,87% base su
cui opera la riduzione contributiva
Imprese artigiane
32,63%* -
23,81% (Fondo pensioni) = 8,82% base su
cui opera la riduzione contributiva
* tale valore è ottenuto deducendo lo 0,30% per le tutte le
imprese. Con riferimento ai lavoratori per i quali l'impresa versi, tutto o in
parte, il TFR in favore dei fondi pensione o al fondo di tesoreria dell'Inps
tale valore dovrà essere ulteriormente ridotto della quota parte di esenzione
spettante del contributo dello 0,20% al fondo di garanzia per il Trattamento di
Fine Rapporto.
Modello
di dichiarazione per riduzione contributiva edilizia
Tavola
di raccordo tra i codici ATECO 2002 e i nuovi codici ATECO 2007
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