IRPEF - ACCONTO DI NOVEMBRE - DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO DEL 20% - NUOVA DISCIPLINA PER L'ANNO 2009

 

Il Governo con un Decreto Legge approvato lo scorso 12 novembre 2009, il cui testo non è ancora a disposizione in quanto in corso di pubblicazione, ha disposto il differimento del versamento di una parte dell'acconto Irpef per l’anno 2009 (differimento di 20 punti percentuali) alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. Di conseguenza l’acconto Irpef dovuto entro lunedì 30 novembre ammonterà al 79% anziché al 99%. La differenza sarà versata a giugno del 2010.

L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa pubblicato il 17 novembre 2009, che si pubblica in calce alla presente, ha dettato le prime istruzioni in ordine a tale nuova disposizione che interessa anche le imprese in quanto sostituti di imposta.

Pur in attesa della pubblicazione del testo del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale e delle necessarie e auspicate ulteriori istruzioni, di seguito si fornisce una prima sommaria illustrazione degli adempimenti cui sono chiamate le imprese.

 

Soggetti beneficiari del differimento

Il provvedimento è a favore di tutti i contribuenti che versano l'acconto e quindi: ai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (ad esempio, redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), agli imprenditori, ai soci di società di persone e ai professionisti. Si ritiene dunque che vi rientrino anche i collaboratori coordinati e a progetto.

Si rammenta che sono tenuti al versamento dell'acconto Irpef per l’anno successivo a quello per il quale si effettua il saldo, i contribuenti che hanno un debito di imposta, risultante dalla dichiarazione dei redditi, superiore a 51,65 euro. In tal caso, il contribuente è tenuto a versare un acconto dell'Irpef pari al 99% (con il decreto in commento, e per il solo anno 2009, tale percentuale è ridotta al 79%) dell'Irpef dovuta per l'anno precedente ovvero a quella che si ritiene sarà l'Irpef dovuta per l'anno in corso. L’acconto Irpef si versa:

a) in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo da versare è inferiore a euro 257,52;

b) in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52:

- la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno, o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;

- la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre.

 

Adempimenti delle imprese in qualità sostituto di imposta

L'impresa in qualità di sostituto di imposta deve effettuare gli eventuali versamenti a titolo di acconto tenendo conto delle risultanze del mod. 730-3, in caso di assistenza fiscale diretta resa al proprio dipendente, ovvero del mod. 730-4, nel caso in cui il dipendente abbia scelto di farsi assistere da un CAF o da un professionista incaricato.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, avrebbe dovuto comunicarlo entro il mese di settembre 2009 al sostituto di imposta che effettua il conguaglio.

Il Decreto in commento pone a carico delle imprese un nuovo adempimento. Infatti il Decreto stabilisce che, senza la necessità di specifiche richieste da parte del dipendente tenuto a versare l'acconto Irpef e dunque in modo "automatico", l'impresa deve "rettificare" le risultanze evidenziate nel mod. 730 ricevuto per applicare il differimento del versamento del 20% di quanto dovuto a titolo di acconto.

In assenza di precise istruzioni da parte dell'Agenzia delle entrate, si ritiene che si possa operare come segue.

 

In primo luogo è necessario determinare l'ammontare dell'acconto dovuto fissato nella misura del 79%, e non più del 99% come invece riportato sul modello 730 ricevuto dall'impresa.

Nel caso di versamento dell'acconto in un'unica rata, tale importo si ottiene moltiplicando per 79 e dividendo per 99 l'importo dell'acconto riportato sul mod. 730 ricevuto dall'impresa.

Il risultato costituisce l'importo da versarsi a titolo di acconto.

Nel caso di versamento dell'acconto in due rate, si dovranno anzitutto sommare i due valori indicati sul mod. 730 nel rigo relativo al versamento della prima rata e nel rigo relativo al versamento della seconda rata di acconto. Il risultato andrà moltiplicato per 79 e diviso per 99. A questo importo dovrà essere sottratto quanto versato in occasione della prima rata.

Tale risultato costituisce l'ammontare da versare a titolo di seconda rata di acconto.

 

Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio senza considerare il differimento, i sostituti provvederanno a restituire nella retribuzione di dicembre le maggiori somme trattenute. Le maggiori somme trattenute sono date dalla differenza tra l'importo dell'acconto riportato sul mod. 730 (pari al 99%) e il ricalcolo effettuato dal sostituto.

Le somme restituite possono essere utilizzate dall'impresa, sostituto di imposta, utilizzando nel mod. F24 la compensazione "verticale".

 

 

 

Agenzia delle Entrate

Comunicato stampa del 17 novembre 2009

Con un decreto legge approvato dal Governo è stato disposto il differimento del versamento di 20 punti percentuali dell’acconto IRPEF per l’anno 2009 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. Di conseguenza l’acconto IRPEF dovuto entro lunedì 30 novembre ammonterà al 79 per cento anziché al 99 per cento. La differenza sarà versata a giugno del 2010.

Il provvedimento è a favore di tutti i contribuenti che versano l'acconto e quindi: ai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (ad esempio, redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), agli imprenditori, ai soci di società di persone e ai professionisti.

Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell’acconto nella misura del 99 per cento spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Per coloro che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta tratterranno l’acconto applicando la nuova percentuale del 79 per cento. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti provvederanno a restituire nella retribuzione di dicembre le maggiori somme trattenute.