IRPEF -
ACCONTO DI NOVEMBRE - DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO DEL 20% - NUOVA DISCIPLINA
PER L'ANNO 2009
Il Governo
con un Decreto Legge approvato lo scorso 12 novembre 2009, il cui testo non è
ancora a disposizione in quanto in corso di pubblicazione, ha disposto il
differimento del versamento di una parte dell'acconto Irpef per l’anno 2009
(differimento di 20 punti percentuali) alla data di pagamento del saldo per lo
stesso anno. Di conseguenza l’acconto Irpef dovuto entro lunedì 30 novembre
ammonterà al 79% anziché al 99%. La differenza sarà versata a giugno del 2010.
L'Agenzia
delle Entrate con comunicato stampa pubblicato il 17 novembre 2009, che si
pubblica in calce alla presente, ha dettato le prime istruzioni in ordine a tale
nuova disposizione che interessa anche le imprese in quanto sostituti di
imposta.
Pur in
attesa della pubblicazione del testo del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale e
delle necessarie e auspicate ulteriori istruzioni, di seguito si fornisce una
prima sommaria illustrazione degli adempimenti cui sono chiamate le imprese.
Soggetti beneficiari del differimento
Il
provvedimento è a favore di tutti i contribuenti che versano l'acconto e
quindi: ai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi
(ad esempio, redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), agli
imprenditori, ai soci di società di persone e ai professionisti. Si ritiene
dunque che vi rientrino anche i collaboratori coordinati e a progetto.
Si rammenta
che sono tenuti al versamento dell'acconto Irpef per l’anno successivo a quello
per il quale si effettua il saldo, i contribuenti che hanno un debito di
imposta, risultante dalla dichiarazione dei redditi, superiore a 51,65 euro. In
tal caso, il contribuente è tenuto a versare un acconto dell'Irpef pari al 99%
(con il decreto in commento, e per il solo anno 2009, tale percentuale è
ridotta al 79%) dell'Irpef dovuta per l'anno precedente ovvero a quella che si
ritiene sarà l'Irpef dovuta per l'anno in corso. L’acconto Irpef si versa:
a) in
un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo da versare è inferiore a
euro 257,52;
b) in due
rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52:
- la prima,
nella misura del 40%, entro il 16 giugno, o entro il 16 luglio con la
maggiorazione dello 0,40%;
- la
seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre.
Adempimenti delle imprese in qualità
sostituto di imposta
L'impresa in
qualità di sostituto di imposta deve effettuare gli eventuali versamenti a
titolo di acconto tenendo conto delle risultanze del mod. 730-3, in caso di
assistenza fiscale diretta resa al proprio dipendente, ovvero del mod. 730-4,
nel caso in cui il dipendente abbia scelto di farsi assistere da un CAF o da un
professionista incaricato.
Il
contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di
seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento
inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, avrebbe dovuto
comunicarlo entro il mese di settembre 2009 al sostituto di imposta che
effettua il conguaglio.
Il Decreto
in commento pone a carico delle imprese un nuovo adempimento. Infatti il
Decreto stabilisce che, senza la necessità di specifiche richieste da parte del
dipendente tenuto a versare l'acconto Irpef e dunque in modo
"automatico", l'impresa deve "rettificare" le risultanze
evidenziate nel mod. 730 ricevuto per applicare il differimento del versamento
del 20% di quanto dovuto a titolo di acconto.
In assenza
di precise istruzioni da parte dell'Agenzia delle entrate, si ritiene che si
possa operare come segue.
In primo
luogo è necessario determinare l'ammontare dell'acconto dovuto fissato nella
misura del 79%, e non più del 99% come invece riportato sul modello 730
ricevuto dall'impresa.
Nel caso di
versamento dell'acconto in un'unica rata, tale importo si ottiene
moltiplicando per 79 e dividendo per 99 l'importo dell'acconto riportato sul
mod. 730 ricevuto dall'impresa.
Il risultato
costituisce l'importo da versarsi a titolo di acconto.
Nel caso di
versamento dell'acconto in due rate, si dovranno anzitutto sommare i due
valori indicati sul mod. 730 nel rigo relativo al versamento della prima rata e
nel rigo relativo al versamento della seconda rata di acconto. Il risultato
andrà moltiplicato per 79 e diviso per 99. A questo importo dovrà essere
sottratto quanto versato in occasione della prima rata.
Tale
risultato costituisce l'ammontare da versare a titolo di seconda rata di
acconto.
Qualora sia
stato già effettuato il pagamento dello stipendio senza considerare il
differimento, i sostituti provvederanno a restituire nella retribuzione di
dicembre le maggiori somme trattenute. Le maggiori somme trattenute sono date
dalla differenza tra l'importo dell'acconto riportato sul mod. 730 (pari al
99%) e il ricalcolo effettuato dal sostituto.
Le somme
restituite possono essere utilizzate dall'impresa, sostituto di imposta,
utilizzando nel mod. F24 la compensazione "verticale".
Agenzia delle Entrate
Comunicato stampa del 17 novembre 2009
Con
un decreto legge approvato dal Governo è stato disposto il differimento del
versamento di 20 punti percentuali dell’acconto IRPEF per l’anno 2009 alla data
di pagamento del saldo per lo stesso anno. Di conseguenza l’acconto IRPEF
dovuto entro lunedì 30 novembre ammonterà al 79 per cento anziché al 99 per
cento. La differenza sarà versata a giugno del 2010.
Il
provvedimento è a favore di tutti i contribuenti che versano l'acconto e
quindi: ai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi
(ad esempio, redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), agli
imprenditori, ai soci di società di persone e ai professionisti.
Ai
contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell’acconto nella misura
del 99 per cento spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in
eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Per
coloro che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta
tratterranno l’acconto applicando la nuova percentuale del 79 per cento.
Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione
senza considerare tale riduzione, i sostituti provvederanno a restituire nella
retribuzione di dicembre le maggiori somme trattenute.