IRPEF -
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI
- ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% - ANNO 2009
La
disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto, TFR, prevede (cfr. suppl.
n. 1 al Not. n. 11/2001) che sull’importo della
rivalutazione del TFR, maturato a favore di ogni dipendente, sia trattenuta,
annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’11%. Detta
imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo TFR, deve essere
calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle seguenti scadenze
fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del 90%, ed entro il 16
febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto
entro il 16 dicembre 2009 sarà dovuto, per l’anno stesso, l’acconto
della predetta imposta sostitutiva calcolato sul 90% delle rivalutazioni
maturate nell’anno 2008, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai
trattamenti di fine rapporto erogati nel corso di detto anno 2008 (c.d. metodo
storico). In alternativa l’acconto può essere determinato avendo riguardo
all’importo delle rivalutazioni che si stima maturino nel corso dell’anno 2009
(c.d. metodo previsionale).
Per la
determinazione dell’acconto, in tale ipotesi alternativa, il sostituto di
imposta calcolerà la rivalutazione presuntiva applicando ai TFR maturati al 31
dicembre 2008, e relativi ai dipendenti in forza al 30 novembre 2009, la
percentuale Istat relativa al mese di dicembre 2008, che è pari a 3,0364%.
A tale
rivalutazione presuntiva si dovrà sommare la rivalutazione effettiva relativa
ai TFR erogati ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il
30 novembre 2009. Sul totale così ottenuto si applicherà l’imposta sostitutiva
dell’11%. Di tale importo dovrà, quindi, essere calcolato il 90% che
costituisce l’ammontare dell’acconto da versare entro il 16 dicembre 2009.
Si rammenta
che, nell'ipotesi di stime errate che comportino un versamento dell'acconto
inferiore a quello dovuto, verranno applicate le sanzioni previste.
L’acconto
deve essere versato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo 1712. Il periodo di riferimento, da
indicare nella Sezione Erario, è l’anno d’imposta cui si riferisce il
versamento, cioè 2009.
Infine, si
rammenta che sia per il versamento dell’acconto che del saldo può essere
utilizzato, se ancora sussistente, il credito di imposta di cui all’art.
3, comma 213, della legge n. 662/96 (credito di imposta relativo ai versamenti
effettuati dalle imprese negli anni 1997 e 1998 a titolo di acconto sulle
imposte dovute dai dipendenti all’atto della corresponsione del TFR). Il citato
credito può essere utilizzato, per i versamenti in parola senza alcun limite di
importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste dalla
relativa normativa. Nel caso in cui venga utilizzato il citato credito, ai fini
della compilazione del mod. F24, nella colonna “anno di riferimento” va
indicato l’anno di utilizzo del credito stesso e nella colonna “importi a
credito compensati” il codice tributo 1250, relativo all’anticipo di imposta
sui TFR.
Rivalutazioni
delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria
Anche il TFR
versato al Fondo di Tesoreria dell’Inps (che, come noto, interessa le sole
imprese con oltre 50 dipendenti) deve essere rivalutato alla fine di ciascun
anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento
deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore e assoggettato
all’imposta sostitutiva dell’11%.
Al riguardo,
si fa presente che l’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva
relativa sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso
il datore di lavoro sia alla quota maturata presso il Fondo dovranno essere
effettuati dal datore di lavoro.
Il datore di
lavoro provvederà poi a conguagliare secondo le istruzioni fornite dall’Inps
con messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n.
4/2008) l’importo versato relativo alla rivalutazione della quota di
accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia
contributiva modello DM10, compensando il credito maturato attraverso
l’assolvimento dell’imposta sostitutiva con il debito contributivo.
Più
precisamente l’importo dell'acconto dell'imposta dell'11% relativo alle somme
versate al Fondo di Tesoreria deve essere riportato sul quadro “D” del DM10,
preceduto dal codice “PF30” con il significato di “importo imposta sostitutiva
TFR Fondo di Tesoreria”.
Rivalutazioni
delle quote di TFR destinate alla previdenza complementare
Come noto,
le quote di TFR destinate alla previdenza complementare invece non rientrano
nella base imponibile su cui il datore di lavoro deve calcolare l'imposta
dell'11%.