APPALTI PUBBLICI - LA P.A. DEVE INOLTRARE LA
RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO PER L’ADEGUAMENTO DEI
PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE ENTRO IL 16 DICEMBRE - DECRETO 19 AGOSTO
2009
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2009 è stato pubblicato il decreto
19 agosto 2009 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
che indica le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei
materiali da costruzione di cui all’art. 1 comma 11 del decreto legge n.
162/2008 (allegato 1).
Il
suddetto articolo, infatti, nell’istituire il Fondo con una dotazione di 300
milioni di euro per l’anno 2009, disponeva che le modalità di accesso a detto
fondo fossero stabilite con apposito decreto, nel rispetto dei principi della
parità di accesso tra piccola, media e grande impresa di costruzione, nonchè
della proporzionalità per gli aventi diritto nell’assegnazione delle risorse.
In
attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale in
esame che definisce, ai fini della ripartizione del Fondo, le categorie di
piccola, media e grande impresa con riferimento alle classifiche di
attestazione SOA di cui al d.p.r. n. 34/2000, ed attribuisce a ciascuna di esse
100 milioni di euro.
Le
stazioni appaltanti hanno trenta giorni di tempo dalla data di pubblicazione
del decreto (avvenuta il 16 novembre 2009), ossia fino al 16 dicembre 2009,
per inviare la richiesta di accesso al Fondo, ai fini della
compensazione delle istanze presentate dalle imprese, e regolarmente pervenute
alle stazioni appaltanti stesse nei termini fissati (entro l’8 giugno 2009, cioè
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 30
aprile 2009 avvenuta il 9 maggio 2009)
Si
riepilogano di seguito gli elementi di interesse del decreto in parola legati
alle modalità di utilizzo del Fondo.
Nel Decreto ministeriale 19 agosto
2009, le piccole, medie e grandi imprese sono individuate con riferimento al
sistema di qualificazione SOA di cui al D.P.R. n. 34/2000
(artt. 3 e 28) come segue:
- piccola impresa è l’impresa qualificata per l'esecuzione dei
lavori inferiori a 150.000 euro ovvero in possesso della qualificazione nella
prima (fino a 258.228 euro) e/o nella seconda classifica (fino a 516.457 euro);
- media impresa è l’impresa in possesso della qualificazione dalla
terza (fino a 1.032.913 euro) alla sesta classifica (fino a 10.329.138 euro);
- grande impresa è l’impresa in possesso della qualificazione nella
settima (fino a 15.493.707 euro) e/o ottava classifica (oltre 15.493.707 euro)
L'articolo 1
del
decreto ministeriale, ai fini della compensazione delle istanze presentate
dalle imprese, regolarmente pervenute presso le stazioni appaltanti nei termini
fissati, nonché ritenute ammissibili, assegna
100 milioni di euro a ciascuna delle tre categorie di imprese, come sopra
definite.
Ciascuna impresa si colloca in
ciascuna delle suddette categorie in ragione della qualificazione posseduta, a
prescindere dall’importo del contratto aggiudicato.
Nel caso di raggruppamenti temporanei
di tipo orizzontale e verticale, ciascun raggruppamento concorre alla
distribuzione delle risorse assegnate alle sopra citate
categorie, esclusivamente in ragione
della qualificazione posseduta dall’impresa mandataria.
In altri termini, si ritiene che, ai
fini della individuazione della fascia dimensionale cui far riferimento,
occorra prendere in considerazione la qualificazione posseduta
dall'impresa (secondo il disposto
dell'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000, ovvero in ragione della classifica
risultante dall’attestazione SOA) al momento della partecipazione alla
gara.
Ad esempio: laddove
un’impresa (singola o come mandataria di raggruppamento) in possesso di
attestazione SOA nella VIII classifica (illimitato), abbia partecipato ad una
gara, il cui bando di
gara richiedeva, per la categoria prevalente, la VI
classifica (lavori fino a 10.329.138 euro), tale impresa, ai fini dell’inquadramento
nelle categorie
dimensionali di cui
al predetto art. 1, si collocherà nel gruppo delle grandi imprese.
L’articolo 2
dispone
che entro trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto ministeriale in esame (16 novembre 2009) ossia entro
il 16 dicembre 2009, ciascuna stazione
appaltante invii al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali
– richiesta di accesso al Fondo di
cui all’art. 1, comma 11, del decreto legge n. 162/2008.
La richiesta deve riportare tutte le istanze di compensazione
trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili.
Per ciascuna
delle istanze di
compensazione, la stazione appaltante deve inoltre inviare:
- documentazione giustificativa prodotta dall’impresa;
- attestazione relativa all’importo definitivo ammesso a compensazione con
la specificazione della categoria di
impresa (piccola, media o grande secondo i criteri sopra descritti);
- dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse previste
in via ordinaria (somme a disposizione nel quadro economico del progetto o
ribassi d’asta, ai sensi dell’art. 133, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006) per far
fronte alla compensazione;
- dichiarazione di aver provveduto ad aggiornare l’elenco annuale della programmazione
dei lavori per il triennio 2009-2011.
L’articolo 3
prevede
che nell’ambito della ripartizione del Fondo, la Direzione generale per lo
sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali assegna a ciascuna stazione appaltante le
risorse in ragione dell’importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili,
ripartite per piccola, media e grande impresa.
L’articolo 4
stabilisce
che se l’ammontare delle richieste di
accesso al Fondo supera la quota del Fondo assegnata a ciascuna categoria di
impresa (100 milioni di euro), le stazioni appaltanti partecipano in misura proporzionale alla distribuzione
delle risorse disponibili (rapporto tra l’ammontare della quota assegnata al
Fondo e l’ammontare totale delle richieste di accesso riferite alla stessa
categoria di impresa). La stessa proporzione sarà applicata per ogni istanza di
compensazione.
Ad esempio: a fronte
di 100 milioni di euro disponibili nel gruppo delle “piccole imprese”, e di
istanze di compensazione di importo complessivo pari a 140 milioni di euro, la
percentuale di partecipazione al Fondo sarà pari al 71,4% (100 milioni :140 milioni
=0,714 x 100=71,4%).
Ciò posto: data un’istanza
di compensazione che ammonti a 40.000 euro, la somma che potrà essere
riconosciuta sarà pari a 28.560 euro (40.000 x 0,714)
L’articolo 5
prevede
che nel caso di raggruppamenti temporanei, le stazioni appaltanti assegnano le
risorse relative alla compensazione all’impresa mandataria, che attribuisce le
risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento sulla base degli accordi
intercorsi tra le stesse imprese.
L’articolo 6
dispone,
infine, che la corresponsione delle somme a titolo di compensazione alle
singole imprese interessate sarà effettuata dalle stazioni appaltanti, previa
assegnazione alle stesse delle relative risorse da parte della suddetta
Direzione ministeriale, secondo le modalità sopra evidenziate. La comunicazione
di assegnazione delle risorse alle stazioni appaltanti verrà pubblicata sul
sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti..