APPALTI PUBBLICI - LA P.A. DEVE INOLTRARE LA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO PER L’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE ENTRO IL 16 DICEMBRE - DECRETO 19 AGOSTO 2009

   

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2009 è stato pubblicato il decreto 19 agosto 2009 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che indica le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all’art. 1 comma 11 del decreto legge n. 162/2008 (allegato 1).

Il suddetto articolo, infatti, nell’istituire il Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2009, disponeva che le modalità di accesso a detto fondo fossero stabilite con apposito decreto, nel rispetto dei principi della parità di accesso tra piccola, media e grande impresa di costruzione, nonchè della proporzionalità per gli aventi diritto nell’assegnazione delle risorse.

In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale in esame che definisce, ai fini della ripartizione del Fondo, le categorie di piccola, media e grande impresa con riferimento alle classifiche di attestazione SOA di cui al d.p.r. n. 34/2000, ed attribuisce a ciascuna di esse 100 milioni di euro.

Le stazioni appaltanti hanno trenta giorni di tempo dalla data di pubblicazione del decreto (avvenuta il 16 novembre 2009), ossia fino al 16 dicembre 2009,  per inviare la richiesta di accesso al Fondo, ai fini della compensazione delle istanze presentate dalle imprese, e regolarmente pervenute alle stazioni appaltanti stesse nei termini fissati (entro l’8 giugno 2009, cioè entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 30 aprile 2009 avvenuta il 9 maggio 2009)

 

Si riepilogano di seguito gli elementi di interesse del decreto in parola legati alle modalità di utilizzo del Fondo.

 

Nel Decreto ministeriale 19 agosto 2009, le piccole, medie e grandi imprese sono individuate con riferimento al sistema di qualificazione SOA di cui al D.P.R. n. 34/2000

(artt. 3 e 28) come segue:

- piccola impresa è l’impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori inferiori a 150.000 euro ovvero in possesso della qualificazione nella prima (fino a 258.228 euro) e/o nella seconda classifica (fino a 516.457 euro);

- media impresa è l’impresa in possesso della qualificazione dalla terza (fino a 1.032.913 euro) alla sesta classifica (fino a 10.329.138 euro);

- grande impresa è l’impresa in possesso della qualificazione nella settima (fino a 15.493.707 euro) e/o ottava classifica (oltre 15.493.707 euro)

 

L'articolo 1 del decreto ministeriale, ai fini della compensazione delle istanze presentate dalle imprese, regolarmente pervenute presso le stazioni appaltanti nei termini fissati, nonché ritenute ammissibili, assegna 100 milioni di euro a ciascuna delle tre categorie di imprese, come sopra definite.

Ciascuna impresa si colloca in ciascuna delle suddette categorie in ragione della qualificazione posseduta, a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e verticale, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle sopra citate

categorie, esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta dall’impresa mandataria.

In altri termini, si ritiene che, ai fini della individuazione della fascia dimensionale cui far riferimento, occorra prendere in considerazione la qualificazione posseduta

dall'impresa (secondo il disposto dell'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000, ovvero in ragione della classifica risultante dall’attestazione SOA) al momento della partecipazione alla

gara.

Ad esempio: laddove un’impresa (singola o come mandataria di raggruppamento) in possesso di attestazione SOA nella VIII classifica (illimitato), abbia partecipato ad una

gara, il cui bando di gara richiedeva, per la categoria prevalente, la VI classifica (lavori fino a 10.329.138 euro), tale impresa, ai fini dell’inquadramento nelle categorie

dimensionali di cui al predetto art. 1, si collocherà nel gruppo delle grandi imprese.

 

L’articolo 2 dispone che entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale in esame (16 novembre 2009) ossia entro il 16 dicembre 2009, ciascuna stazione appaltante invii al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali – richiesta di accesso al Fondo di cui all’art. 1, comma 11, del decreto legge n. 162/2008.

La richiesta deve riportare tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili.

Per ciascuna delle istanze di compensazione, la stazione appaltante deve inoltre inviare:

- documentazione giustificativa prodotta dall’impresa;

- attestazione relativa all’importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione della categoria di impresa (piccola, media o grande secondo i criteri sopra descritti);

- dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse previste in via ordinaria (somme a disposizione nel quadro economico del progetto o ribassi d’asta, ai sensi dell’art. 133, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006) per far fronte alla compensazione;

- dichiarazione di aver provveduto ad aggiornare l’elenco annuale della programmazione dei lavori per il triennio 2009-2011.

 

L’articolo 3 prevede che nell’ambito della ripartizione del Fondo, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali assegna a ciascuna stazione appaltante le risorse in ragione dell’importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.

 

L’articolo 4 stabilisce che se l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo supera la quota del Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa (100 milioni di euro), le stazioni appaltanti partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili (rapporto tra l’ammontare della quota assegnata al Fondo e l’ammontare totale delle richieste di accesso riferite alla stessa categoria di impresa). La stessa proporzione sarà applicata per ogni istanza di compensazione.

Ad esempio: a fronte di 100 milioni di euro disponibili nel gruppo delle “piccole imprese”, e di istanze di compensazione di importo complessivo pari a 140 milioni di euro, la percentuale di partecipazione al Fondo sarà pari al 71,4% (100 milioni :140 milioni =0,714 x 100=71,4%).

Ciò posto: data un’istanza di compensazione che ammonti a 40.000 euro, la somma che potrà essere riconosciuta sarà pari a 28.560 euro (40.000 x 0,714)

 

L’articolo 5 prevede che nel caso di raggruppamenti temporanei, le stazioni appaltanti assegnano le risorse relative alla compensazione all’impresa mandataria, che attribuisce le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento sulla base degli accordi intercorsi tra le stesse imprese.

 

L’articolo 6 dispone, infine, che la corresponsione delle somme a titolo di compensazione alle singole imprese interessate sarà effettuata dalle stazioni appaltanti, previa assegnazione alle stesse delle relative risorse da parte della suddetta Direzione ministeriale, secondo le modalità sopra evidenziate. La comunicazione di assegnazione delle risorse alle stazioni appaltanti verrà pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti..