IRPEF
- CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2009
Per le operazioni di conguaglio
fiscale relative all’anno 2009, che devono essere effettuate entro il 28 febbraio
2010, si dovrà tenere conto, tra l'altro, di quanto previsto dal Decreto legge
n. 185/2008 che ha confermato per l'anno 2009 un regime di tassazione agevolata
degli incrementi di produttività (l'EET per il settore edile). Tale particolare
regime, che consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva del 10%,
trova applicazione, fino al limite di 6.000 euro lordi, per i soli lavoratori
dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno conseguito un reddito
imponibile non superiore a 35.000 euro (cfr. suppl. n. 2 al Not.
n. 1/2009). Tale misura agevolativa non trova
applicazione per l'anno 2010, in quanto il Decreto legge n. 185/2008 ha
previsto dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 il periodo di vigenza del
trattamento fiscale di favore.
Si rammenta, in via generale,
che:
a) il sostituito potrà richiedere
al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro
dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere
avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio 2010 e dovrà essere supportata
dalla consegna delle certificazioni uniche rilasciate dagli altri soggetti
eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle
operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate
dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Premio inizio attività in edilizia). La Cassa
Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori
di tali somme.
b) Le operazioni di conguaglio
devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2010. Tali operazioni
dovranno tener conto delle somme e dei valori corrisposti fino al 31 dicembre
2009, ovvero al 12 gennaio 2010. Il risultato delle predette operazioni,
peraltro, inciderà sulle somme erogate nel mese in cui il conguaglio è
effettuato.
c) Le operazioni di conguaglio
comportano per il sostituto la necessità di:
- determinare l’ammontare
complessivo per l'anno 2009 delle somme e dei valori fiscalmente imponibili,
secondo le disposizioni di cui all’art. 51 Tuir, che
il sostituto ha corrisposto nell’anno 2009, comprendendo, previa richiesta del
dipendente, gli eventuali altri redditi come precisato al punto a). A tal fine
si rammenta che si dovrà sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili
trattenuti direttamente dallo stesso che non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente ex art. 51, comma 2, lett. h) Tuir
(ad esempio gli assegni periodici corrisposti al coniuge e direttamente
trattenuti dal datore di lavoro);
- applicare all'imponibile
fiscale, come sopra precisato, le aliquote Irpef per scaglioni di reddito,
determinando l'imposta lorda dovuta;
- determinare l'imposta netta
dovuta, sottraendo da quella lorda l'importo delle detrazioni spettanti al
sostituito;
- determinare l'addizionale
regionale e quella comunale all'Irpef;
- effettuare le operazioni di
conguaglio, raffrontando le ritenute fiscali operate in corso d'anno con la
complessiva ritenuta fiscale annua come sopra calcolata.
d) Le modalità sopra riportate
trovano applicazione anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente derivanti da collaborazione coordinata e lavoro a progetto.
Di seguito si richiamano alcuni
aspetti concernenti le predette operazioni.
1) DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE FISCALE
A proposito della determinazione
dell'imponibile fiscale si segnala che:
a) I contributi complessivamente
versati, sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del
lavoratore alle forme di previdenza complementare (ad es. PREVEDI per gli
impiegati e gli operai del settore edile) sono deducibili per un importo
complessivamente non superiore ad euro 5.164,57.
b) E' confermato anche per l'anno
2009 che i contributi versati al Fasi o ad altri enti e casse aventi
esclusivamente fini assistenziali cassa fino al limite di 3.615,20 euro sono deducibili.
c) Non concorrono alla formazione dell'imponibile fiscale su cui
applicare le aliquote Irpef per scaglioni, le somme percepite dal lavoratore
dipendente, a titolo di incrementi di produttività,
innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e
redditività legati all’andamento economico dell’impresa (tra questi, per il
settore edile, rientra l'Elemento Economico Territoriale).
Infatti, ricorrendone i requisiti, le somme
erogate per uno dei titoli sopra richiamati e fino al limite di 6.000 euro
lordi sono sottoposte ad una imposta sostitutiva pari al 10% in luogo della
tassazione Irpef ordinaria e delle addizionali regionali e comunali. Tale
limite di 6.000 euro è da considerarsi al lordo della stessa imposta
sostitutiva del 10%. Se il lavoratore percepisce, sempre per i titoli sopra
visti, somme superiori a 6.000 euro lordi, la quota eccedente tale limite
sconterà le imposte secondo il regime ordinario e non quello del 10%.
L'importo
di 6.000 euro è da intendersi come limite complessivo alla cui determinazione
concorrono tutte le voci retributive sopra menzionate. Inoltre tale limite non
può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro.
Tale
beneficio trova applicazione con esclusivo riferimento ai dipendenti del
settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008
alla medesima imposta sostitutiva del 10% applicata nel 2008 stesso. Se il
sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva nel 2009 non è lo
stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il
beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente
conseguito nel medesimo anno 2008.
d)
Con riguardo alle somme e ai valori erogati nel 2009 concorrono alla formazione
del reddito di lavoro dipendente, per l'intero importo:
-
le erogazioni liberali non superiori nel periodo d'imposta a 258,23 euro
concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie
di dipendenti;
-
i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o
familiari del dipendente.
Peraltro,
tali erogazioni liberali se sono erogate in natura (e dunque sotto forma di
beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) non concorrono alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore,
nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir.
L’esclusione
dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, fermo
restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, il
complessivo valore delle liberalità concorre interamente a formare il reddito.
Qualora
invece tali liberalità siano erogate in denaro concorrono interamente alla
formazione del reddito di lavoro dipendente (cfr. da ultimo Not.
n. 11/2008).
e)
Per l’anno 2009 sono confermate, secondo le risultanze contabili determinate
dalla CAPE, le quote imponibili ai fini Irpef del contributo dovuto alla stessa
(cfr. suppl. n. 4 al Not. 11/2000) e cioè:
-
operai 0,35%
-
impiegati iscritti 0,30%
Di
dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le operazioni di conguaglio
fiscale 2009, anche per le retribuzioni che verranno erogate dal 1° gennaio
2010.
f)
Sono oneri deducibili, cioè elementi posti in diminuzione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, gli assegni periodici corrisposti
al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in
conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento
del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Si
ribadisce che è consentita la deducibilità del solo assegno diretto al mantenimento
del coniuge, e non dell’assegno pagato al coniuge per il mantenimento dei
figli. La quota erogata per il mantenimento dei figli dà, invece, diritto
all’ex coniuge erogante alle detrazioni per figli a carico.
2) SCAGLIONI DI REDDITO E RELATIVE ALIQUOTE
DI IMPOSTA
Anche
per il 2009 le aliquote d’imposta ed i relativi scaglioni di reddito sono
quelli fissati con decorrenza 1° gennaio 2007, come riportato ogni mese nella
apposita tabella pubblicata sul Notiziario del Collegio.
3) DETRAZIONI
Circa
le tipologie e le modalità di calcolo delle detrazioni si rinvia agli schemi
pubblicati su ogni numero del Notiziario del Collegio.
Di
seguito si evidenziano alcuni punti di particolare interesse.
a) detrazioni per carichi di famiglia
Ai
sensi della Legge Finanziaria 2008 e come chiarito dall'Agenzia delle Entrate
con circolare n. 15/2008, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per
carichi famigliari è necessario che il lavoratore, ogni anno, presenti al
datore di lavoro una specifica dichiarazione di spettanza delle detrazioni in
parola, indicando anche il codice fiscale dei soggetti per i quali beneficia
delle detrazioni. La dichiarazione presentata per un periodo di imposta non
trova applicazione per il periodo successivo.
Le
detrazioni per carichi di famiglia competono, ricorrendone i requisiti, per:
a)
il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
b)
i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati;
c)
ogni altra persona indicata nell’art. 433 cod. civ., convivente con il
contribuente o percipiente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria.
Tali
detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste (dunque
competono per l’intero mese iniziale o finale, anche se la condizione insorge o
cessa nel corso del mese).
Si
rammenta che per la vivenza a carico è necessario che i familiari possiedano un
reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri
deducibili di cui all’art. 10 Tuir. Tale limite di
reddito è riferito all’intero periodo d’imposta ed è irrilevante il momento in
cui è prodotto nel corso dell’anno.
- Detrazioni per figli a carico
E’
prevista, come regola generale la ripartizione al 50% della detrazione
spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la
detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più
elevato. Non è ammesso alcun altro tipo di ripartizione.
Se
i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o il matrimonio è stato
annullato, sciolto o ne sono cessati gli effetti civili, la detrazione spetta
interamente, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel
caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione deve essere ripartita,
in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Se il genitore
affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari,
per limiti di reddito non può usufruire in tutto o in parte della detrazione,
la detrazione stessa è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo,
salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore
affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.
Ove
uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione per i figli
a carico compete a tale ultimo coniuge (ossia quello che ha a carico l'altro)
per l’intero importo.
Viene
confermata, per il caso di mancanza del coniuge, la regola del subentro del
primo figlio nella detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente. Come
in passato si verifica l’ipotesi di mancanza del coniuge nei seguenti casi:
-
se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il
contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente
ed effettivamente separato. A tal fine si rammenta che la "mancanza del
coniuge" si ha solo nel caso di decesso dell’altro genitore, o qualora
l’altro genitore naturale non abbia riconosciuto i figli (oltre che nel caso di
figli adottivi o di affidati o affiliati del solo contribuente), mentre non c'è
"mancanza" nel caso in cui il genitore manchi perché separato o
divorziato;
-
se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi
non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato.
- Ulteriore detrazione per genitori
con almeno quattro figli a carico
A
differenza delle normali detrazioni per carichi di famiglia, l’ulteriore
detrazione in commento trova applicazione nell’intera misura anche se la
condizione richiesta dalla norma (esistenza di almeno quattro figli a carico)
sussiste solo per una parte dell’anno.
Tale
detrazione si aggiunge alle detrazioni per figli a carico ordinariamente
spettanti, pertanto è fruibile soltanto se risultano applicabili le normali
detrazioni per familiari a carico.
- Detrazioni per carichi di famiglia a
favore di lavoratori extracomunitari residenti in Italia
Secondo
quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate la disciplina del riconoscimento
delle detrazioni per figli a carico di lavoratori extracomunitari varia a
seconda che:
a)
i figli siano residenti in Italia.
In
tal caso il legame familiare può essere documentato dalla certificazione dello
stato di famiglia rilasciato dagli Uffici comunali dal quale risulti
l’iscrizione dei figli stessi nelle anagrafi della popolazione;
b)
i figli siano residenti all’estero.
In
tal caso la documentazione attestante lo status di familiare a carico deve,
alternativamente, essere costituita da:
-
documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine,
con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto
competente per territorio;
-
documentazione con apposizione dell’Apostille, per i
soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia
del 5 ottobre 1961;
-
documentazione validamente formulata dal Paese d’origine, ai sensi della
normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme
all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.
L’Agenzia
delle Entrate, con circolare n. 15/2008, ha precisato che:
-
la richiesta di detrazione per gli anni successivi a quello in cui è stata
presentata tale documentazione deve essere accompagnata da una
dichiarazione del lavoratore che confermi il perdurare di tale situazione. Solo
nel caso in cui i dati certificati debbano essere aggiornati, il lavoratore
dovrà produrre una nuova documentazione avente le caratteristiche sopra
rammentate;
-
l'obbligo di comunicazione del codice fiscale dei familiari a carico non
ammette eccezioni ed è condizione cui resta subordinato il riconoscimento delle
detrazioni relative.
Pertanto,
anche i lavoratori extracomunitari residenti in Italia, se intendono chiederne
l'attribuzione per i familiari residenti all'estero, devono comunicare
annualmente al datore di lavoro il relativo codice fiscale.
Il
codice fiscale va richiesto agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, che
provvederanno al rilascio previo esame della documentazione attestante la
parentela.
b) Altre detrazioni (spese di produzione del
reddito)
Tali
detrazioni invece sono rapportate al periodo di lavoro nell’anno. Ad esempio
nel caso di rapporto di lavoro di durata di 306 giornate, dal 1° marzo al 31
dicembre, al fine di determinare la detrazione spettante si dovrà rapportare il
risultato finale a 306 : 365.
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF
In
occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se
antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare l’addizionale
regionale all’Irpef dovuta dal dipendente.
Si
ricorda che la base imponibile delle addizionali è quella stessa determinata
per il calcolo dell’Irpef. Si rammenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, le addizionali in parola sono dovute se per lo stesso anno risulta
dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Circa
le modalità cui i sostituti si devono attenere per effettuare la trattenuta ed
il versamento delle ritenute in oggetto, dovute sui redditi da lavoro
dipendente, si rinvia alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n.
3 al Not. n. 12/99 e Not.
n. 2/2000).
Peraltro
si ricorda che l’importo dell’addizionale determinato all’atto delle operazioni
di conguaglio di fine anno deve essere trattenuto in un numero massimo di 11
rate nei periodi di paga successivi a quello in cui incide l’operazione di
conguaglio stessa e non oltre il periodo di paga del mese di novembre 2010, da
versare entro il 16 dicembre 2010. In caso di cessazione del rapporto di lavoro
l’importo dell’addizionale deve essere trattenuto in un’unica soluzione.
L'addizionale
regionale è dovuta alla Regione in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale
alla data di compimento delle operazioni di conguaglio, e quindi, in linea
generale, alla data del 31 dicembre dell'anno cui l'addizionale si riferisce.
La
tabella delle aliquote in vigore per i redditi conseguiti nell'anno 2009 per la
Regione Lombardia è pubblicata sul Notiziario mensile.
Il
versamento dell'addizionale da effettuarsi tramite mod. F24, dovrà essere
contraddistinto dal codice tributo 3802: "Addizionale regionale all'I.R.PE.F. - Sostituto d'imposta". Dovrà essere
indicato l'anno di riferimento nella forma "AAAA” nonché il codice della
Regione (per la Lombardia codice 10).
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Con
la legge 296/2006 è stato previsto un nuovo metodo di versamento
dell’addizionale comunale all’Irpef. Tale nuovo metodo si basa sul sistema
dell’acconto e del saldo (cfr. suppl. n.1 al Not. n.
2/2007).
Il
saldo dell’addizionale dovuta è determinato in occasione del conguaglio di fine
anno ed è trattenuto e versato in massimo undici rate a partire dal mese
successivo a quello di effettuazione del conguaglio stesso e comunque non oltre
il mese di novembre e dunque con versamento entro il mese di dicembre 2010. In
caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno il saldo va
determinato e versato in un’unica soluzione.
Per
quanto attiene la determinazione della base imponibile, vale quanto sopra
specificato per l’addizionale regionale.
La
ritenuta relativa all’addizionale comunale deve essere effettuata dal sostituto
di imposta relativamente ai dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni
che hanno deliberato in materia. Sul sito internet del Ministero delle Finanze,
www.finanze.gov.it selezionando nella sezione “Aree Tematiche” la voce
“Fiscalità locale” “Addizionale comunale all’Irpef”, è pubblicato l’elenco dei
comuni che hanno adottato tale addizionale. Circa le modalità di versamento si
sottolinea che le stesse sono state modificate con decreto Ministeriale 5
ottobre 2007. Secondo tali nuove disposizioni, con decorrenza 1°gennaio 2008,
l’addizionale comunale all’Irpef deve essere versata direttamente ai comuni
interessati. Operativamente i sostituti di imposta dovranno effettuare il
versamento dell’addizionale all’Irpef specificando sul Mod. F24 quanto dovuto a
ciascun Comune. La compilazione del modello in parola andrà eseguita come
segue:
-
indicazione del codice tributo:
cod.
3847 per l’acconto;
cod.
3848 per il saldo;
-
indicazione codice catastale del Comune da associare al codice tributo. Il
codice catastale è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.