INAIL - COMUNICAZIONE TASSI PREMIO
ANNO 2010
L’Inail,
entro il 31 dicembre 2009, invierà alle imprese il modulo recante la
comunicazione del tasso di premio applicato per l’anno 2010. L’aliquota del
tasso di premio è determinata dall’Istituto, in aumento od in diminuzione
rispetto al “tasso medio di tariffa” previsto per la classifica assegnata alla
posizione assicurativa dell’azienda, in relazione al rapporto tra premi
assicurativi pagati dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’Inail per
gli infortuni e le malattie professionali verificatisi nel triennio 2006/2008.
Si
rammenta che gli infortuni in itinere
non influenzano la determinazione del tasso di premio della singola posizione
assicurativa dell’azienda, in quanto tali infortuni vengono attribuiti tra
tutti i settori assicurati. Pertanto nel prospetto inviato dall'Inail tali
eventi non devono essere indicati.
Il
provvedimento dell’Istituto deve essere motivato con l'indicazione delle
retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità
permanente e di morte, dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del
numero degli operai-anno e del tasso specifico aziendale di ciascun anno o del
minore periodo interessato.
Ove
ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro può impugnare il provvedimento
dell’Inail e proporre ricorso. Il ricorso, redatto in singola copia su carta
intestata dell’impresa e adeguatamente motivato e circostanziato, deve essere
inoltrato alla locale sede Inail, mediante presentazione diretta o spedito a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla piena
conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla comunicazione con la quale l’Ente
indica il tasso da applicare per l’anno 2010.
Tale
termine è considerato ordinatorio. Dunque l'Istituto dovrà considerare
tempestivamente proposti anche i ricorsi presentati oltre tale termine di 30
giorni.
Peraltro,
il mancato rispetto del termine in parola comporta l'obbligo per l'impresa di
effettuare i versamenti, qualora non intervenga la decisione del ricorso entro
tempi utili per le operazioni di autoliquidazione, sulla base del tasso
comunicato nel provvedimento impugnato, salva la possibilità di ottenere la
restituzione di quanto versato in eccesso nel caso in cui il ricorso venga
accolto. Al contrario, qualora il ricorso sia presentato entro 30 giorni,
l'impresa ha la facoltà di effettuare i pagamenti applicando il tasso in vigore
alla data del provvedimento impugnato, salvo, in caso di decisione sfavorevole
all'impresa, l'obbligo di versare la differenza maggiorata dell'interesse di
dilazione e differimento.
Il
ricorso deve essere deciso, dandone comunicazione all’impresa, entro 120 giorni
dalla data di presentazione.
In caso di mancata risposta il ricorso si intende
respinto. Non essendo
ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchico-amministrativa,
contro il provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio-diniego è
possibile esclusivamente adire al giudice ordinario.
In ordine
all’applicazione degli interessi di
dilazione e differimento, l’Inail con circolare
28 ottobre 2002, n.
Nel caso in cui il
ricorso venga deciso dall’Inail (in senso sfavorevole per l’impresa), entro
i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R. n. 314/2001, e cioè entro 120 giorni
dalla data di presentazione, la maggiorazione, a titolo di interessi, sulla
differenza di premio dovuto, deve essere calcolata in base al tasso di
interesse in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato.
Invece, nel caso di
ricorso deciso (in senso sfavorevole per l’impresa), oltre i termini di
legge, trova applicazione il tasso, o, in caso di variazione, le diverse
misure del tasso di dilazione e differimento, in vigore nel periodo
intercorrente tra la data di scadenza del titolo originario contestato e la
data di scadenza del pagamento della differenza di premio dovuta fissata
dall’Ente in seguito alla reiezione del ricorso.