AUTOTRASPORTO - PUBBLICATI I REGOLAMENTI SULL’ACCESSO ALLA PROFESSIONE E AL MERCATO
Sono stati pubblicati sulla G.U.C.E.
n. L/300 del 14/11/2009, il Regolamento (CE) n. 1071/2009 e il Regolamento n.
1072/2009.
Il Regolamento(CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009,
stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l’attività, in ambito comunitario, di trasportatore su strada e abroga la
direttiva 96/26/CE. Il provvedimento, che entrerà in vigore 4.12.2009 e si
applicherà a decorrere dal 4 dicembre 2011 a tutte quelle imprese che,
anteriormente alla data suddetta, sono in possesso del titolo autorizzativo per l’esercizio della professione nonché a
quelle che vorranno esercitare in futuro.
Dal provvedimento, inoltre, si evince che le imprese
in possesso dei requisiti antecedentemente il 4.12.2009 devono adeguarsi alle
disposizioni del Regolamento suddetto entro il 4.12.2011, mentre per quelle
autorizzate all’esercizio successivamente al dicembre 2009 si presume la
conformità del titolo autorizzativo dalla data di
pubblicazione del Regolamento medesimo, ossia il 4 dicembre 2009.
Il Regolamento interviene, fissando i requisiti
(onorabilità, idoneità finanziaria e professionale) sull’esercizio della
professione, lasciando la facoltà, a ciascuno Stato membro, di stabilire
ulteriori condizioni “supplementari”, purché siano proporzionate e non
discriminatorie.
Un’interessante novità è rappresentata
dall’istituzione della figura del “Gestore dei trasporti”, persona fisica – in
possesso di determinati requisiti – nominata internamente all’azienda o scelta
al di fuori di essa, qualora nell’impresa stessa non sia presente soggetto
idoneo allo svolgimento di tale compito.
Infine, gli Stati membri sono chiamati a costituire un
registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, al fine di
facilitare la cooperazione degli Stati in materia di controlli.
Il Regolamento (CE) n. 1072/2009, del 29 ottobre 2009,
che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di
merci su strada, entrerà in vigore il 4.12.2009 e si applicherà anch’esso a
decorrere dal 4 dicembre 2011, ad eccezione delle norme relative al cabotaggio,
che invece troveranno applicazione a partire dal 14 maggio 2010.
Il provvedimento si applica ai trasporti
internazionali di merci su strada per conto terzi realizzati in ambito
comunitario, nonché alla parte di percorso effettuato sul territorio di
qualsiasi Stato membro attraversato in transito (nel caso di un trasporto da
uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa) e ai trasporti eseguiti in
regime di cabotaggio.
La novità più importante riguarda, comunque, i
trasporti di cabotaggio, definiti come quei “trasporti nazionali di merci
effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro
ospitante”. Nella fattispecie, la norma prevede che, una volta eseguita la
consegna nell’ambito di un trasporto internazionale di merci, i trasportatori
potranno effettuare operazioni di cabotaggio per un numero massimo di tre
viaggi e comunque mai oltre 7 giorni dall’ultimo scarico nello Stato membro
ospitante.
Si sottolinea che fino a quando non si applicheranno le
norme del presente Regolamento ai trasporti suddetti vige la normativa
nazionale sul cabotaggio (DM Ministero Infrastrutture e Trasporti 3 aprile
2009).
Infine, il
provvedimento dispone, salvo quanto non regolato dalle disposizioni UE, che
nell’ambito dei servizi di trasporto eseguiti in regime di cabotaggio si
applica il dettato legislativo, regolamentare e amministrativo dello Stato
membro ospitante per quanto concerne le condizioni del contratto di trasporto,
i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali, le disposizioni relative al
trasporto di alcune tipologie di merci (in particolare per merci pericolose,
derrate deperibili e “animali vivi”), i tempi di guida e di riposo e l’IVA
applicabile ai servizi di trasporto.