DETERMINAZIONE DEL CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ EBRAICHE PER L'ANNO 2000 - DECRETO MINISTERIALE 6 APRILE 1999

Di seguito è riprodotto il decreto 6 aprile 1999, pbblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94/99, on il quale il Ministro dell'Interno ha definito il calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2000. Come è noto le disposizioni relative a tali festività sono contenute nella legge 101/89.

Per il riposo sabbatico, l'art.  4 della legge in parola dispone, in sintesi, che "gli ebrei dipendenti … da privati … hanno diritto di fruire, su loro richeista, del riposo sabbatico come riposo settimanale". Questo "va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi, senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico".

Le disposizioni trascritte valgono anche      per le festività religiose ebraiche indicate nel decreto ministeriale.

 

Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1999, n. 94

Decreto 6 aprile 1999

 

Determinazione del calendario delle festività ebraiche

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

Visto il successivo art. 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Vista la comunicazione dell'Unione;

 

Decreta:

 

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2000, come segue:

- tutti i sabati

- 19, 20, 21 aprile: vigilia, 1º e 2º giorno di Pesach (Pasqua);

- 26 e 27 aprile: 7º e 8º giorno di Pesach (Pasqua);

- 9 e 10 giugno: 1º e 2º giorno di Shavuot (Pentecoste);

- 10 agosto: digiuno del 9 di Av;

- 30 settembre e 1º ottobre: 1º e 2º giornodi Rosh Ha Shanà (Capodanno);

- 8 e 9 ottobre: vigilia e giorno di Kippur (Digiuno di espiazione);

- 14 e 15 ottobre: 1º e 2º giorno di Succoth (Festa delle capanne);

- 21 ottobre: Sheminì Azzeret;

- 22 ottobre: Simchat Torà (Festa della legge).

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.