DETERMINAZIONE
DEL CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ EBRAICHE PER L'ANNO 2000 - DECRETO MINISTERIALE
6 APRILE 1999
Di
seguito è riprodotto il decreto 6 aprile 1999, pbblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 94/99, on il quale il Ministro dell'Interno ha definito il
calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2000. Come è noto le
disposizioni relative a tali festività sono contenute nella legge 101/89.
Per
il riposo sabbatico, l'art. 4 della
legge in parola dispone, in sintesi, che "gli ebrei dipendenti … da
privati … hanno diritto di fruire, su loro richeista, del riposo sabbatico come
riposo settimanale". Questo "va da mezz'ora prima del tramonto del
sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato. Tale diritto è
esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In
ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica
o in altri giorni lavorativi, senza diritto ad alcun compenso straordinario.
Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali
previsti dall'ordinamento giuridico".
Le
disposizioni trascritte valgono anche
per le festività religiose ebraiche indicate nel decreto ministeriale.
Gazzetta
Ufficiale 23 aprile 1999, n. 94
Decreto
6 aprile 1999
Determinazione
del calendario delle festività ebraiche
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Vista
la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa
stipulata il 27 febbraio 1987;
Visto
l'art. 4 della citata legge il quale dispone:
1)
la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo
sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora
dopo il tramonto del sabato;
2)
gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che
esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano
assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro
richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è
esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In
ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la
domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso
straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi
essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;
3)
nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno
conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario
degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni
accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di
sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;
4)
si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel
giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.
Visto
il successivo art. 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si
applicano le disposizioni relative al sabbatico e prescrive che entro il 30
giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al
Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Vista
la comunicazione dell'Unione;
Decreta:
Il
calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2000, come
segue:
-
tutti i sabati
-
19, 20, 21 aprile: vigilia, 1º e 2º giorno di Pesach (Pasqua);
-
26 e 27 aprile: 7º e 8º giorno di Pesach (Pasqua);
-
9 e 10 giugno: 1º e 2º giorno di Shavuot (Pentecoste);
-
10 agosto: digiuno del 9 di Av;
-
30 settembre e 1º ottobre: 1º e 2º giornodi Rosh Ha Shanà (Capodanno);
-
8 e 9 ottobre: vigilia e giorno di Kippur (Digiuno di espiazione);
-
14 e 15 ottobre: 1º e 2º giorno di Succoth (Festa delle capanne);
-
21 ottobre: Sheminì Azzeret;
-
22 ottobre: Simchat Torà (Festa della legge).
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.