VERSAMENTI A TITOLO DI CONTRIBUTO AL SSN SUI PREMI ASSICURATIVI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI - COMPENSAZIONE CON MODELLO F24
La legge finanziaria 2009 – Legge 22 dicembre 2008, n.
203 articolo 2, comma 3 – ha confermato la possibilità di recuperare in
compensazione mediante modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, le somme
versate nel periodo di imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio
Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione relativi alla responsabilità
civile, limitatamente ai veicoli a motore adibiti al trasporto merci di massa
complessiva a pieno carico non inferiore ad 11,5 tonnellate, omologati ai sensi
della Direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con Decreto del Ministero
dell’Ambiente 23 marzo 1992 (categoria “Euro 2” o superiore); il limite massimo
previsto è di € 300,00 per ciascun veicolo.
Con risoluzione n.72/E emanata in data 29 febbraio
2008, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il codice tributo da
utilizzarsi nella sezione Erario è il “6793” denominato “credito per versamenti
del CSSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli
adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a
11,5 tonnellate, omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente del
23 marzo 1992”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice
tributo deve essere indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle
somme evidenziate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel campo “anno di
riferimento” è indicato l’anno d’imposta (2008), espresso nella forma “AAAA”.