APPALTI PUBBLICI - CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI VERSO LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

 

A seguito di una richiesta di parere da parte dell’Ance, il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 16 settembre 2009, ha fornito chiarimenti (cfr. allegato) circa l’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, relativo alla cessione pro soluto dei crediti vantati dai soggetti privati nei confronti di regioni ed enti locali.

La norma richiamata prevede, limitatamente all’anno 2009, che su istanza del creditore, le regioni e gli enti locali possano, entro 20 giorni e nei limiti del Patto di stabilità interno, certificare la liquidità e l’esigibilità del credito al fine di consentirne la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari.

La norma individua genericamente l’ambito di applicazione nelle “somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti”. Il decreto attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 maggio 2009 introduce, tuttavia, un elemento di incertezza circa l’applicazione della norma dagli appalti di lavori. Il decreto, infatti, non prevede nel titolo la parola appalti, sembrando così escludere indebitamente - in quanto non in linea con la normativa primaria - gli appalti di lavori.

Il Ministero dell’economia, acquisite anche le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha sottolineato che “non vi è dubbio che tra i crediti certificabili rientrino anche quelli relativi a somme dovute per appalti e, pertanto, anche per appalti di lavori”, confermando l’interpretazione dell’Ance che, fin dall’inizio ha ritenuto di ricomprendere tra le fattispecie riconducibili alla norma tutte le tipologie di appalto, compresa, naturalmente, quella avente ad oggetto la realizzazione di lavori.

L’Ance, inoltre, ha chiesto al Ministero di chiarire se l’applicazione della norma ai crediti vantati nei confronti delle Regioni ricomprenda anche quelli maturati nei riguardi delle aziende che svolgono attività strumentali alle regioni stesse (es. ASL, Enti di Bonifica, ... ). Il Ministero ha escluso qualsiasi interpretazione estensiva, osservando che la norma ha individuato espressamente le sole Regioni e i soli enti locali quali enti aventi la facoltà di rilasciare certificazioni.

 

Si pubblica di seguito il testo del parere in parola.

 

Ministero Dell’Economia e delle Finanze

Ufficio legislativo economia

2368/varie/12681

 

All’Associazione nazionale Costruttori Edili

c.a. Direttore Generale

E, p.c. Al Gabinetto del Ministro

 

OGGETTO: Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) - Art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 200 9, n. 2.

 

Si fa riferimento alla lettera del 5 agosto 2009 con la quale il Direttore Generale dell’ANCE ha richiesto, a questo Dicastero, chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, sono stati formulati due quesiti, volti a comprendere se:

1) la norma citata trovi applicazione anche con riguardo agli appalti aventi od oggetto la realizzazione di lavori;

2) la disposizione trovi applicazione, oltre che con riferimento alle somme dovute dalle Regioni, anche con riguardo alle aziende che svolgono attività strumentali alle Regioni stesse.

Al riguardo, acquisite anche le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si osserva quanto segue.

Relativamente al quesito di cui al punto 1) si rileva che in base al dato testuale di cui all’Art. 9, comma 3 bis predetto e all’Art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2009, non vi è dubbio che tra i crediti certificabili rientrino anche quelli relativi a somme dovute per appalti e, pertanto, anche per appalti di lavori.

Per quanto concerne il secondo quesito, si osserva che il già citato comma 3 bis individua espressamente le sole Regioni e i soli enti locali quali enti aventi la facoltà di rilasciare le certificazioni, per cui non lascia spazio ad una diversa e più estensiva interpretazione.

Ne consegue che le aziende sanitarie ed ospedaliere non sono legittimate a rilasciare certificazioni su crediti vantati nei loro confronti.

 

Il Capo dell’Ufficio

Roma, 16 ottobre 2009