APPALTI PUBBLICI - CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI VERSO LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI
A seguito di una richiesta di parere da parte
dell’Ance, il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 16 settembre
2009, ha fornito chiarimenti (cfr. allegato) circa l’ambito di applicazione
dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n.
2/2009, relativo alla cessione pro soluto dei crediti vantati dai soggetti
privati nei confronti di regioni ed enti locali.
La norma richiamata prevede, limitatamente all’anno
2009, che su istanza del creditore, le regioni e gli enti locali possano, entro
20 giorni e nei limiti del Patto di stabilità interno, certificare la liquidità
e l’esigibilità del credito al fine di consentirne la cessione pro soluto a
favore di banche o intermediari finanziari.
La norma individua genericamente l’ambito di
applicazione nelle “somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti”. Il
decreto attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 maggio
2009 introduce, tuttavia, un elemento di incertezza circa l’applicazione della
norma dagli appalti di lavori. Il decreto, infatti, non prevede nel titolo la
parola appalti, sembrando così escludere indebitamente - in quanto non in linea
con la normativa primaria - gli appalti di lavori.
Il Ministero dell’economia, acquisite anche le
valutazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha
sottolineato che “non vi è dubbio che tra i crediti certificabili rientrino
anche quelli relativi a somme dovute per appalti e, pertanto, anche per appalti
di lavori”, confermando l’interpretazione dell’Ance che, fin dall’inizio ha
ritenuto di ricomprendere tra le fattispecie riconducibili alla norma tutte le
tipologie di appalto, compresa, naturalmente, quella avente ad oggetto la
realizzazione di lavori.
L’Ance, inoltre, ha chiesto al Ministero di chiarire
se l’applicazione della norma ai crediti vantati nei confronti delle Regioni
ricomprenda anche quelli maturati nei riguardi delle aziende che svolgono
attività strumentali alle regioni stesse (es. ASL, Enti di Bonifica, ... ). Il
Ministero ha escluso qualsiasi interpretazione estensiva, osservando che la
norma ha individuato espressamente le sole Regioni e i soli enti locali quali
enti aventi la facoltà di rilasciare certificazioni.
Si pubblica di seguito il testo del parere in parola.
Ministero Dell’Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo economia
2368/varie/12681
All’Associazione nazionale Costruttori Edili
c.a. Direttore Generale
E, p.c. Al Gabinetto del Ministro
OGGETTO: Associazione nazionale costruttori edili
(ANCE) - Art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 200 9, n. 2.
Si fa riferimento alla lettera del 5 agosto 2009 con
la quale il Direttore Generale dell’ANCE ha richiesto, a questo Dicastero,
chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 3 bis, del
decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
In particolare, sono stati formulati due quesiti,
volti a comprendere se:
1) la norma citata trovi applicazione anche con
riguardo agli appalti aventi od oggetto la realizzazione di lavori;
2) la disposizione trovi applicazione, oltre che con
riferimento alle somme dovute dalle Regioni, anche con riguardo alle aziende
che svolgono attività strumentali alle Regioni stesse.
Al riguardo, acquisite anche le valutazioni del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si osserva quanto segue.
Relativamente al quesito di cui al punto 1) si rileva
che in base al dato testuale di cui all’Art. 9, comma 3 bis predetto e all’Art.
1, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2009, non vi è dubbio che tra i
crediti certificabili rientrino anche quelli relativi a somme dovute per
appalti e, pertanto, anche per appalti di lavori.
Per quanto concerne il secondo quesito, si osserva che
il già citato comma 3 bis individua espressamente le sole Regioni e i soli enti
locali quali enti aventi la facoltà di rilasciare le certificazioni, per cui
non lascia spazio ad una diversa e più estensiva interpretazione.
Ne consegue che le aziende sanitarie ed ospedaliere
non sono legittimate a rilasciare certificazioni su crediti vantati nei loro
confronti.
Il Capo dell’Ufficio
Roma, 16 ottobre 2009