AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVA GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul
proprio sito Internet la Guida relativa alle agevolazioni fiscali per il
risparmio energetico degli edifici esistenti, alla luce delle ultime modifiche
apportate, contenute nell’art.29 del D.L. 185/2008 (convertito, con modificazioni,
nella Legge 2/2009), nell’art.31, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99 e,
da ultimo, nel Decreto Interministeriale del 6 agosto 2009, che prevede la
semplificazione degli adempimenti amministrativi per usufruire della detrazione
in questione.
In particolare, si segnala che la Guida edita
dall’Agenzia delle Entrate tiene conto delle novità introdotte, tra cui:
-
l’introduzione di una comunicazione da inviare all’Agenzia delle
Entrate, nel caso in cui i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta
(individuata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate,
Protocollo n.57639/2009);
- la
ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti
a decorrere dall’anno d’imposta 2009 (nel 2008 la ripartizione andava da un
minimo di tre a un massimo di dieci rate annuali);
- la
sostituzione, con effetto retroattivo, della tabella dei valori minimi di trasmittanza termica;
- l’esonero,
anche per le caldaie a condensazione, a partire dal 15 agosto 2009, della presentazione
dell’attestato di qualificazione energetica (l’esonero si applicava già per la
sostituzione di finestre e degli infissi e per l’installazione di pannelli
solari).
Tra le novità di cui tener conto per fruire
dell’agevolazione legata alla riqualificazione energetica degli edifici, non
citate nella Guida dell’Agenzia, spicca quella dei nuovi valori di riferimento
sul risparmio energetico, che è necessario rispettare dal 1° gennaio 2010.
In particolare, per ottenere la detrazione del 55%:
- per gli interventi
di riqualificazione energetica “globale” (art.1, comma 344, della Legge
296/2006), occorre far riferimento ai valori limite di fabbisogno di energia
primaria annua per la climatizzazione invernale riportati nelle tabelle del
punto 2 dell’Allegato A del Decreto 11 marzo 2008;
- per gli
interventi sulle strutture opache orizzontali, verticali, e sulle finestre
comprensive di infissi (art.1, comma 345, della Legge 296/2006), i valori
limite di trasmittanza termica a cui far riferimento
sono quelli riportati nella tabella del punto 2 dell’Allegato B del medesimo
Decreto 11 marzo 2008.
Per un
approfondimento ed un riepilogo degli interventi agevolati, della misura
massima della detrazione riconosciuta in funzione dei lavori eseguiti e dei
chiarimenti ministeriali forniti in materia, si rinvia al Dossier predisposto
dall’ANCE e disponibile sul sito all’indirizzo www.ance.it.