CESSIONE DI TERRENO CON FABBRICATO DA DEMOLIRE - REGIME FISCALE
La cessione di un terreno su cui sorge un fabbricato
destinato alla demolizione, configura un trasferimento di terreno edificabile e
non del fabbricato stesso, rientrando, pertanto, nel campo di applicazione
dell’IVA.
Questo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia
europea con la sentenza C-461/08 del 19 novembre 2009.
In particolare, un’impresa procedeva all’acquisto di
un terreno su cui sorgevano due fabbricati, mentre il venditore,
precedentemente alla cessione, stipulava un contratto di demolizione degli
edifici stessi, con spese a carico dell’acquirente.
In tale fattispecie, secondo la Corte, “il terreno
costituirebbe l’elemento principale della cessione, mentre il fabbricato
esistente sarebbe solo un elemento puramente accessorio della cessione.
Infatti, sarebbe prevista, sin dall’inizio, la demolizione del medesimo e
quindi la cessione di un terreno allo scopo di costruirvi un nuovo fabbricato”.
In sostanza, non si vengono a configurare due
prestazioni formalmente distinte che, quindi, darebbero luogo, individualmente,
a imposizioni o ad esenzioni dall’IVA diverse, ma si considerano come un’unica
operazione, essendo le due prestazioni strettamente connesse.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che la cessione
di un terreno sui cui sorge un vecchio fabbricato destinato alla demolizione,
iniziata prima di tale cessione, per la futura costruzione di un nuovo
edificio, forma un’operazione unica ai fini IVA, avente ad oggetto non la
cessione del fabbricato esistente, ma quella di un terreno non edificato (cioè
di un’area edificabile su cui non insiste un fabbricato).
Tale tipo di cessione, quindi, non rientra
nell’esenzione dall’IVA prevista dall’articolo 13, parte B, lett. g) della
sesta direttiva 77/388/CEE[1], indipendentemente dallo stato di avanzamento dei
lavori di demolizione del vecchio fabbricato al momento del trasferimento
effettivo del terreno, con conseguente applicazione IVA nella misura prevista
dallo Stato in cui viene effettuata la stessa cessione (in Italia con aliquota
ordinaria del 20%).
-----------------------
[1] Dir. 17-5-1977 n. 77/388/CEE
Sesta direttiva del Consiglio in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte
sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme.
Articolo 13. Esenzioni all’interno del Paese.
<omissis>
B. Altre esenzioni
Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati
membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta
e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate
e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
g) le cessioni di fabbricati o di una frazione di
fabbricato e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all’articolo
4, paragrafo 3, lettera a);
<omissis>