SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS.
81/08 - NOMINA DEL SOLO COORDINATORE PER LA ESECUZIONE IN CANTIERI NON
COMPLESSI - MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 30/2009
Il
Ministero del Lavoro con circolare n. 30 del 29 ottobre 2009, ha fornito alcuni
chiarimenti in merito all’applicazione
dell’articolo 90, co. 11, del D.Lgs.
81/08, c.d. “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro” in seguito alle modifiche intervenute con l’entrata in
vigore del D.lgs. 106/2009 (cfr. da ultimo not.
8-9/2009).
Il
Legislatore ha previsto nel caso di cantieri temporanei e mobili non
particolarmente complessi definiti come “…lavori
privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e
comunque di importo inferiore ad euro 100.000”, la possibilità per il
committente di nominare il solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei
casi in cui gli obblighi del coordinatore per la progettazione possano essere
affidati all’unico figura del coordinatore per l’esecuzione.
In tali
casi, precisa il Ministero, il coordinatore per la esecuzione svolge, senza
eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l’articolo 91 attribuisce al
coordinatore per la progettazione, compiti che vanno svolti durante la
progettazione dell’opera e, quindi, l’articolo 90, comma 3, prevede che il
committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la
progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
Anche
nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 11, il coordinatore per l’esecuzione
dei lavori deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico
di progettazione, al fine di consentire la piena realizzazione di tutti i
compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi
in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione.
Ministero
del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali
Roma
29/10/2009
Circolare
n. 30/2009
Oggetto:
applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, comma11, Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
A
riscontro delle numerose richieste di chiarimento in ordine alla corretta
interpretazione della norma di cui all’oggetto, con particolare riferimento a
quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell’Unione Europea, si ritiene
opportuno precisare quanto segue.
A seguito
della entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, l’articolo
90, comma 11, dispone quanto segue: “la disposizione di cui al comma 3 non si
applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla
normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.
In tal
caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal
coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Tale
norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo
coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei
quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da
poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione.
Al
riguardo, appare necessario chiarire che - come espressamente previsto dalla
norma citata - in tali casi il coordinatore per la esecuzione svolge, senza
eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l’articolo 91 attribuisce al
coordinatore per la progettazione.
Si tratta
di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e, pertanto,
l’articolo 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori
designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di
tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche
nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione.