SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. 81/08 - NOMINA DEL SOLO COORDINATORE PER LA ESECUZIONE IN CANTIERI NON COMPLESSI - MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 30/2009

 

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 30 del 29 ottobre 2009, ha fornito alcuni chiarimenti in merito  all’applicazione dell’articolo 90, co. 11, del D.Lgs. 81/08, c.d. “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” in seguito alle modifiche intervenute con l’entrata in vigore del D.lgs. 106/2009 (cfr. da ultimo not. 8-9/2009).

Il Legislatore ha previsto nel caso di cantieri temporanei e mobili non particolarmente complessi definiti come “…lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000”, la possibilità per il committente di nominare il solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei casi in cui gli obblighi del coordinatore per la progettazione possano essere affidati all’unico figura del coordinatore per l’esecuzione.

In tali casi, precisa il Ministero, il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l’articolo 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione, compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e, quindi, l’articolo 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.

Anche nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 11, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, al fine di consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione.

 

Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali

Roma 29/10/2009

Circolare n. 30/2009

 

Oggetto: applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, comma11, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

 

A riscontro delle numerose richieste di chiarimento in ordine alla corretta interpretazione della norma di cui all’oggetto, con particolare riferimento a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell’Unione Europea, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, l’articolo 90, comma 11, dispone quanto segue: “la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.

In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione.

Al riguardo, appare necessario chiarire che - come espressamente previsto dalla norma citata - in tali casi il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l’articolo 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione.

Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e, pertanto, l’articolo 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione.