SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS.
81/08 - SOSPENSIONE DELL`ATTIVITA` IMPRENDITORIALE EX ART. 14 - SOGGETTI
LEGITTIMATI AL PROVVEDIMENTO - MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 33/2009
La
Direzione Generale per l`Attivita` Ispettiva del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è intervenuta con
circolare n. 33 del 10 novembre 2009 in materia di sospensione dell`attività
imprenditoriale ex art. 14 del D.Lgs. n. 81/08, così
come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 106/09
(cfr. da ultimo Not. n. 8-9/2009).
A tal
proposito si riporta un primo commento dell’Ance relativo alle modifiche
apportate dal Decreto in parola. Il Dicastero con la circolare in commento,
fermo restando che le indicazioni sul provvedimento sospensivo fornite con le
precedenti circolari e lettere circolari non trovano piu`
applicazione dal 20 agosto 2009, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/09, chiarisce quali siano i soggetti
legittimati a poter adottare il provvedimento in oggetto. Si tratta, in
particolare, degli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Aziende
Sanitarie Locali, vale a dire gli Uffici da cui dipendono i funzionari ispettivi.
Con
riferimento alla competenza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro,
e` opportuno ricordare che questo puo` adottare il
provvedimento sospensivo sia nel caso in cui venga accertata sul luogo di
lavoro la presenza di lavoratori ``in nero``, sia in caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L`accertamento in materia prevenzionistica deve avvenire sempre nel rispetto
delle competenze in tema di vigilanza e, pertanto, gli organi ispettivi ministeriali possono adottare la
sospensione in quegli ambiti in cui tale personale ha competenza
all`accertamento. Al riguardo, l`art. 13, co. 2 del T.U sulla sicurezza stabilisce chiaramente che il personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e`, altresi`,
competente nell`ambito delle ``attivita` nel settore
delle costruzioni edili o di genio civile (...)`` , mentre il personale
ispettivo delle AASSLL puo` adottare tale
provvedimento in ogni altro ambito o settore merceologico.
Tra
le caratteristiche della sospensione, la natura discrezionale del
provvedimento ricopre un ruolo di
assoluto rilievo. Il dicastero, infatti, ricorda che tale misura puo` essere adottata, di norma, ogni qual volta ne siano
accertati i presupposti, salvo valutare circostanze specifiche che ne
impediscano l`adozione. Si tratta, in particolare, di valutare situazioni nelle
quali dalla sospensione dell`attivita` possa
scaturire una situazione di maggior pericolo per l`incolumita`
dei lavoratori o di terzi o, nel caso di impiego di lavoratori irregolari, un
grave pregiudizio agli impianti, alle attrezzature o ai beni presenti sul luogo
di lavoro.
Un
limite assoluto all`adozione del provvedimento sospensivo e` quello richiamato
dal co. 11 bis dell`art. 14 che stabilisce, nelle
sole ipotesi di lavoro irregolare, l`impossibilita` di adottare tale
provvedimento nei casi in cui il lavoratore in nero risulti essere l`unico
occupato dall`impresa, a prescindere che si tratti di lavoratore autonomo e
dalla tipologia contrattuale utilizzata. In tale caso, comunque, il lavoratore dovra` essere allontanato dal luogo di lavoro sino al
momento in cui lo stesso non sia regolarizzato, soprattutto da un punto di
vista della sicurezza (visite mediche, formazione, informazione, etc). In merito alla previsione relativa all`impiego di
personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o
superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, che
costituisce una delle due cause da cui puo` scaturire
il provvedimento sospensivo, il Ministero
conferma che si deve trattare di lavoratori sconosciuti alla Pubblica Amministrazione.
Pertanto,
dovranno essere considerati irregolari tutti quei lavotori
per i quali non sia stata effettuata la comunicazione al Centro per l`Impiego,
oppure non siano stati effettuati gli adempimenti previsti dall`art. 23 del DPR
n. 1124/65, come modificato dall`art. 39, co. 8 del
D.L. n. 112/08 relativo agli adempimenti
di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro, nei casi in cui non
sia previsto l`obbligo di comunicazione
preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Con riferimento al calcolo
della misura del 20%, la nota ministeriale ricorda che si riferisce al totale
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell`accesso ispettivo
ed interessa sia i lavoratori in nero che quelli regolarmente assunti.
Per cio` che concerne le gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in attesa che sia
emanato un apposito Decreto che elenchi le violazioni in materia prevenzionisitica, per l`adozione del provvedimento
sospensivo gli organi di vigilanza devono fare riferimento all`allegato I al D.
Lgs. n. 81/08.
La
definizione della reiterazione ha invece consentito di chiarire che la presenza
di piu` violazioni, almeno due, anche contestuali,
nei cinque anni successivi, rispetto ad una prima violazione accertata con
sentenza definitiva o con prescrizione obbligatoria ottemperata, comporta
l`adozione del provvedimento sospensivo.
Le
violazioni da prendere in considerazioni ai fini dell`adozione del
provvedimento de quo sono quelle che abbiano una stessa indole, ossia quelle
contenute nell`allegato I, nonche` tutte quelle
commesse successivamente all`entrata in vigore del D.Lgs.
n. 106/09 e riferite alla medesima impresa e non alla persona fisica che ha
agito per conto dell`impresa.
Per
le violazioni in materia di salute e sicurezza e conseguente adozione del
provvedimento di prescrizione obbligatoria, potra` ritenersi
comunque possibile la prosecuzione dell`attivita` per
il tempo strettamente necessario alla eliminazione delle irregolarita`
accertate ed in adempimento della prescrizione stessa.
Per cio` che concerne gli effetti della sospensione, questi si
circoscrivono alla singola unita` produttiva e, con
particolare riferimento all`edilizia, all`attivita`
svolta dall`impresa nel singolo cantiere rispetto al quale si sono verificate
le violazioni, presupposto per l`adozione del provvedimento.
Da un
punto di vista temporale, gli effetti della sospensione decorrono, nei soli
casi di sospensione per utilizzo di lavoratori irregolari, dalle ore dodici del
giorno lavorativo successivo al giorno di apertura dell`Ufficio che ha emanato
il provvedimento sospensivo, ovvero alla cessazione dell`attivita`
in corso, salvo che non si verifichino situazioni di pericolo imminente o di
grave rischio per la salute ed incolumita` dei
lavoratori o dei terzi.
L`adozione
del provvedimento su segnalazione delle amministrazioni pubbliche deve avvenire
seguendo un particolare schema che prevede, previa tempestiva comunicazione da
parte dei soggetti pubblici che hanno accertato la sussistenza dei presupposti
della sospensione, la possibilita` per l`Ufficio di
adottare il provvedimento senza ulteriori verifiche sul luogo, a patto pero` che non siano trascorsi piu`
di sette giorni dalla data dell`accertamento. Per la revoca del provvedimento,
fermo restando che lo stesso puo` essere annullato
esclusivamente dall`organo di vigilanza che lo ha adottato, anche se da
personale diverso rispetto a quello che lo ha emanato, e` necessario il
pagamento di una somma aggiuntiva, pari ad Euro 1.500 e 2.500, diversificata a
seconda che la stessa riguardi una sospensione per lavoro irregolare o per violazioni
in materia prevenzionistica. Oltre al pagamento di tali importi, per la revoca
e` necessaria la regolarizzazione delle violazioni accertate. Per cio` che concerne la regolarizzazione dei lavoratori in
nero, relativamente al settore dell`edilizia, configurandosi nella quasi totalita` dei casi la violazione di obblighi puniti con
sanzioni penali, il personale ispettivo e` tenuto ad adottare il provvedimento
di prescrizione obbligatoria e verificarne la relativa ottemperanza nei limiti
dei termini fissati dal personale ispettivo.
L`eventuale
regolarizzazione dei lavoratori in un periodo antecedente all`emanazione di un
provvedimento sospensivo, come nel caso di provvedimento emanato su
segnalazione delle amministrazioni pubbliche, comportera`
l`annullamento della misura sospensiva in sede di autotutela. Nel caso di
sequestro penale di cui agli artt. 354 e 355 del c.p.p.,
la sospensione, ex art. 14 del T.U., non trova applicazione, pur in presenza di
oggettivi presupposti di legge, in quanto l`ambito di applicazione del
provvedimento sospensivo coincide con il sequestro cautelare. Relativamente
all`inottemperanza del provvedimento sospensivo adottato per occupazione di
lavoratori irregolari, il dicastero, considerato che in tale caso e` prevista
la pena alternativa dell`arresto o dell`ammenda, conferma che, rientrando
nell`ambito della prescrizione obbligatoria ex art. 301 del T.U., comportera` la sospensione dell`attivita`
imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati
dalle violazioni.
L`adempimento
alla prescrizione obbligatoria consentira` al
contravventore di essere ammesso al pagamento di ¼ del massimo dell`ammenda
prevista che, si ricorda, e` pari ad Euro 6.400.
Nel
caso di inottemperanza alla sospensione emessa per gravi e reiterate
violazioni, per la quale e` prevista la sola pena dell`arresto, non essendo
ammissibile la prescrizione obbligatoria, all`imputato non restera`
che richiedere al Giudice l`applicazione della conversione in ammenda della
sanzione, cosi` come previsto dall`art. 302 del T.
U..
Avverso
il provvedimento sospensivo e` ammesso ricorso entro 30 giorni alla Direzione
regionale del lavoro territorialmente competente e al Presidente della Giunta
regionale che, entro il termine di 15 giorni, dovranno pronunciarsi sull`istanza, altrimenti si verifichera` la perdita di efficacia della misura
sospensiva. Oltre alla sanzione principale della sospensione, l`art. 11 del D.Lgs. n. 106/09, che ha novellato l`art. 14 del D.Lgs. n. 81/08, ha previsto una ulteriore sanzione
accessoria a carico dell`impresa, ossia l`interdizione a poter contrattare con
le Pubbliche amministrazioni. La durata del provvedimento interdittivo
e` stata diversificata in base alla gravita` della
causa che ha determinato il provvedimento principale. L`ambito di efficacia del
provvedimento interdittivo, diversamente da quello
sospensivo, interessera` l`impresa nel suo complesso,
non potendosi limitare al singolo cantiere. La misura interdittiva,
peraltro, si sovrappone ad altre forme di interdizione alla contrattazione con
le PP.AA., come quella connessa al rilascio del Durc, in assenza del quale, ricorda il Ministero, non e`
possibile partecipare ad appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture.