RAPPORTO DI LAVORO - DONNE ULTRASESSANTENNI - ILLEGITTIMO L’ONERE DI COMUNICAZIONE DELLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 29 ottobre 2009

 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 275 del 29 ottobre 2009, si è pronunciata in merito all’art. 30 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.

La norma citata prevede che le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possano optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. In tal caso per tutto il periodo la lavoratrice resta soggetta alle norme a tutela del licenziamento illegittimo.

Secondo la Corte Costituzionale la norma in esame ha reintrodotto lo stesso onere di comunicazione già dichiarato più volte incostituzionale dalla stessa Corte, con le sentenze n. 137 del 18 giugno 1986, n. 498 del 27 aprile 1998 e n. 256 del 20 giugno 2002, relative a disposizioni di contenuto sostanzialmente analogo.

Benché, infatti, nel tempo sia stata progressivamente innalzata l’età pensionistica degli uomini e delle donne, tali interventi normativi non hanno inciso sulla persistente validità delle precedenti statuizioni della Consulta, secondo la quale l’onere di comunicazione posto a carico della lavoratrice che intenda proseguire il lavoro oltre l’età della pensione di vecchiaia, “compromette e indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra uomini e donne, in violazione dell’art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell’art. 37 Cost., risultando nuovamente leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro”.

Stante quanto sopra, con la pronuncia in esame, la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 198/2006 nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.