RAPPORTO DI LAVORO - DONNE
ULTRASESSANTENNI - ILLEGITTIMO L’ONERE DI
COMUNICAZIONE DELLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - PRONUNCIA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE - sentenza 29 ottobre 2009
La Corte Costituzionale,
con sentenza n. 275 del 29 ottobre 2009, si è pronunciata in merito all’art. 30
del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna”.
La norma citata prevede che
le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla
pensione di vecchiaia, possano optare di continuare a prestare la loro opera
fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di
lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del
diritto alla pensione di vecchiaia. In tal caso per tutto il periodo la
lavoratrice resta soggetta alle norme a tutela del licenziamento illegittimo.
Secondo la Corte
Costituzionale la norma in esame ha reintrodotto lo stesso onere di
comunicazione già dichiarato più volte incostituzionale dalla stessa Corte, con
le sentenze n. 137 del 18 giugno 1986, n. 498 del 27 aprile 1998 e n. 256 del
20 giugno 2002, relative a disposizioni di contenuto sostanzialmente analogo.
Benché, infatti, nel tempo
sia stata progressivamente innalzata l’età pensionistica degli uomini e delle
donne, tali interventi normativi non hanno inciso sulla persistente validità
delle precedenti statuizioni della Consulta, secondo la quale l’onere di
comunicazione posto a carico della lavoratrice che intenda proseguire il lavoro
oltre l’età della pensione di vecchiaia, “compromette e indebolisce la piena ed
effettiva realizzazione del principio di parità tra uomini e donne, in
violazione dell’art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole
giustificazione, e dell’art. 37 Cost., risultando nuovamente leso il principio
della parità uomo-donna in materia di lavoro”.
Stante quanto sopra, con la
pronuncia in esame, la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 198/2006 nella parte in cui prevede, a
carico della lavoratrice che intenda proseguire il rapporto di lavoro oltre il
sessantesimo anno di età, l’onere di dare tempestiva comunicazione della
propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima
della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella
parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di
lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.