INPS - LEGGE 104/92 - PERMESSI PER GENITORI E PARENTI CON HANDICAP GRAVE E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PROPORZIONAMENTO PERIODO DI FRUIZIONE - MESSAGGIO N. 26411/2009

 

Con messaggio n. 26411 del 18 novembre 2009, l’Inps ha fornito istruzioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni (Cig).

L’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, prevede che, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Al riguardo, l’Istituto pone in rilievo che, analogamente a quanto già avviene per il contratto di lavoro part-time verticale, nel caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con il periodo di integrazione salariale, il diritto ai permessi di cui trattasi è soggetto a riproporzionamento in funzione dell’effettiva riduzione della prestazione lavorativa richiesta. Pertanto, il riproporzionamento va effettuato secondo il criterio indicato dall’INPS per il part-time verticale al punto 3.2 della circolare n. 133 del 17 luglio 2000, utilizzando la seguente proporzione: x : a = b : c (dove “a” corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi; “b” a quelli dei giorni di permesso teorici; “c” a quello dei giorni lavorativi).

Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.