INPS - LEGGE 104/92 - PERMESSI PER GENITORI E PARENTI CON
HANDICAP GRAVE E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PROPORZIONAMENTO PERIODO DI FRUIZIONE - MESSAGGIO N. 26411/2009
Con messaggio n. 26411 del
18 novembre 2009, l’Inps ha fornito istruzioni in materia di diritto alla
fruizione dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio
1992, n. 104, in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni (Cig).
L’art. 33, comma 3, della
Legge n. 104/1992, prevede che, successivamente al compimento del terzo anno di
vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui
che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine
entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso
mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera
continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità
non sia ricoverata a tempo pieno.
Al riguardo, l’Istituto
pone in rilievo che, analogamente a quanto già avviene per il contratto di
lavoro part-time verticale, nel caso di riduzione dell’attività lavorativa
coincidente con il periodo di integrazione salariale, il diritto ai permessi di
cui trattasi è soggetto a riproporzionamento in
funzione dell’effettiva riduzione della prestazione lavorativa richiesta.
Pertanto, il riproporzionamento va effettuato secondo
il criterio indicato dall’INPS per il part-time verticale al punto 3.2 della
circolare n. 133 del 17 luglio 2000, utilizzando la seguente proporzione: x : a
= b : c (dove “a” corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi; “b” a
quelli dei giorni di permesso teorici; “c” a quello dei giorni lavorativi).
Il risultato numerico va
arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione
sia fino allo 0,50 o superiore.