D.LGS. N. 151/2001 - FAMILIARE AFFETTO DA HANDICAP - CONGEDO STRAORDINARIO IN CORSO DI CIG - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 70/2009
Con risposta ad istanza di
interpello n. 70/2009 il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di
chiarimenti in merito al congedo straordinario di due anni per l`assistenza ad
un soggetto portatore di handicap di cui all`art. 42, co.
5 del D.Lgs. n. 151/01 ed al relativo calcolo
dell’indennità nei casi di sospensione parziale dell’attività lavorativa con
intervento delle integrazioni salariali (Cassa Integrazione Guadagni - Cig - ad orario ridotto); sospensione totale dell`attività
lavorativa con intervento delle integrazioni salariali; periodi di riduzione
dell`orario di lavoro e della retribuzione a seguito di stipulazione di
contratti di solidarietà ex art. 1, L. n. 863/1984 ed art. 5, comma 5, della L.
n. 236/1993.
Preliminarmente il
dicastero, nel richiamare le disposizioni ricavate dal combinato degli art. 42
del D.Lgs. n. 151/01 e 4 della L. n. 53/00, ha
precisato che, ai fini del riconoscimento dell`indennità in oggetto, é
condizione necessaria lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del
richiedente il congedo.
Su tale presupposto lo
stesso Ministero ha chiarito che, in costanza di sospensione totale del lavoro,
non é possibile fare richiesta del congedo straordinario, mentre é ammissibile
la domanda se questa é presentata prima di un periodo di Cig
ad orario ridotto o a zero ore.
In tale ultimo caso, il
lavoratore, non essendo interessato dalla sospensione dell’attività lavorativa
o dalla riduzione di orario per Cig, non percepirà il
contributo integrativo previsto per la Cig.
Relativamente al parametro
retributivo utile ai fini della determinazione della misura dell’indennità, la
nota ministeriale ricorda che questa deve essere parametrata
alla retribuzione corrisposta in funzione della effettiva prestazione lavorativa.
In tal senso, e come già
specificato dalla circolare Inps n. 64/01, il beneficio non spetta per i
periodi non retribuiti in caso di part-time verticale, poiché in tali periodi
non si produce attività lavorativa.
Nel caso di sospensione
parziale dell’attività lavorativa con l’intervento di Cig
ad orario ridotto, il lavoratore continua a percepire il trattamento previsto
per le ore di Cig unitamente all’indennità per il
congedo straordinario.
In questo caso, l’indennità
deve essere calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita dal
lavoratore richiedente, al netto del trattamento integrativo.
La nota in parola conclude
specificando che, nei periodi di riduzione di orario di lavoro e della
retribuzione a seguito di contratti di solidarietà ex art. 1, L. n. 863/1984 ed
art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993, il lavoratore é legittimato a richiedere
il congedo straordinario retribuito e l`indennità dovrà essere parametrata all`ultima retribuzione percepita,
eventualmente decurtata del contributo statale nel caso in cui questo fosse
stato già erogato