INPS - CASSA INTEGRAZIONE PER MANCANZA DI LAVORO – MODALITA’ DI CALCOLO NEL SETTORE DELL’EDILIZIA E AFFINI - CIRCOLARE N. 116/09

 

L’Inps, con circolare n. 116/09 del 20 novembre 2009, ha accolto la richiesta formulata dall’Ance di estendere al settore dell’edilizia le disposizioni di cui all’art. 6 della L. n. 164/75 relative alle modalità di computo delle settimane integrabili ai fini del riconoscimento della Cassa Integrazione salariale ordinaria, secondo quanto previsto dalla circolare dell’Istituto n. 58 del 20 aprile 2009, che si pubblica in calce alla presente nota.

In particolare, l’Istituto ha confermato che per il calcolo dei limiti temporali di cui alla L. n. 427/75, si deve tener conto delle singole giornate di sospensione del lavoro e non di un’intera settimana, fermo restando che una settimana si può considerare usufruita solo se la sospensione del lavoro ha interessato sei giorni di lavoro, o cinque in caso di settimana corta.

Tale disposizione, pur risultando più favorevole, limita la propria applicazione ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini da parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata crisi aziendale e contrazione del ciclo produttivo.

Facendo riserva di ulteriori chiarimenti in merito si pubblica in calce il testo della circolare in parola.

 

Inps - Direzione Generale

Roma, 20 novembre 2009

Circolare 116/09

 

Oggetto: modalità di calcolo della cassa integrazione salariale ordinaria al settore dell’edilizia e affini.

Sommario: Nuovo criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni nel settore dell’edilizia e affini.

Con riferimento alla nuova modalità di calcolo dei limiti temporali di cui all’art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, definita dalla circolare n. 58 del 20.04.2009, si precisa che le disposizioni si intendono applicabili anche alle integrazioni salariali per il settore edile e affini.

Pertanto, anche il conteggio dei limiti temporali di cui all’art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427 deve essere fatto in base alla predetta circolare n. 58 limitatamente ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini d parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata “crisi aziendale” che comporta una contrazione del ciclo produttivo aziendale.

 

Inps - Direzione Generale

Roma, 20 aprile 2009

Circolare 58/09

 

Oggetto: Trattamento di integrazione salariale ordinaria - computo dei limiti temporali di cui all’art. 6 legge 20.5.1975 n. 164.

Sommario: Nuovo criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

L’ art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164,  stabilisce che «l’integrazione salariale (.…) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi».

Tali limiti - trimestrale e mensile - computati alla stregua del calendario comune (artt. 2962 e 2963 cod. civ.)  comportano  un utilizzo temporale rigido del beneficio.

Tale interpretazione risulta insensibile rispetto all’ attuale tipologia  di organizzazione lavorativa - caratterizzata da una estesa flessibilità - ed all’assetto orario che le imprese - soprattutto in questo periodo -  intendono adottare nello svolgimento dell’attività produttiva.

Nell’ attuale fase di temporaneo rallentamento dell’attività produttiva risulta cruciale consentire un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di consentire alle imprese il superamento dell’ attuale periodo di crisi modulando l’ utilizzo della forza lavoro in relazione all’ andamento dei mercati nazionale ed internazionale.

A tal fine si è definita una interpretazione evolutiva della norma per individuare, d’ intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un nuovo e più flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria.

Pertanto i limiti massimi di cui alla norma sopra riportata possono   essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.

Tale nuova modalità di computo - fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme - dovrà essere valutata dalle Commissioni provinciali in sede di ammissione all’integrazione salariale, anche alla luce della lettera circolare n. 14/5251 del 30 marzo 2009 del Ministero del Lavoro.

A far data dalla presente circolare le aziende ricadenti nella fattispecie di cui sopra (settimane usufruite parzialmente) comunicheranno all’ Inps il numero di settimane effettivamente usufruite  (somma di singoli giorni diviso 5/6) affinché l’ Istituto ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane.