INPS - CASSA INTEGRAZIONE PER MANCANZA DI LAVORO – MODALITA’ DI CALCOLO
NEL SETTORE DELL’EDILIZIA E AFFINI - CIRCOLARE N. 116/09
L’Inps, con circolare n.
116/09 del 20 novembre 2009, ha accolto la richiesta formulata dall’Ance di
estendere al settore dell’edilizia le disposizioni di cui all’art. 6 della L.
n. 164/75 relative alle modalità di computo delle settimane integrabili ai fini
del riconoscimento della Cassa Integrazione salariale ordinaria, secondo quanto
previsto dalla circolare dell’Istituto n. 58 del 20 aprile 2009, che si
pubblica in calce alla presente nota.
In particolare, l’Istituto
ha confermato che per il calcolo dei limiti temporali di cui alla L. n. 427/75,
si deve tener conto delle singole giornate di sospensione del lavoro e non di
un’intera settimana, fermo restando che una settimana si può considerare
usufruita solo se la sospensione del lavoro ha interessato sei giorni di
lavoro, o cinque in caso di settimana corta.
Tale disposizione, pur
risultando più favorevole, limita la propria applicazione ai soli casi di
riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di
commesse o di ordini da parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente
generalizzata crisi aziendale e contrazione del ciclo produttivo.
Facendo riserva di
ulteriori chiarimenti in merito si pubblica in calce il testo della circolare
in parola.
Inps - Direzione
Generale
Roma, 20 novembre 2009
Circolare 116/09
Oggetto: modalità di calcolo della
cassa integrazione salariale ordinaria al settore dell’edilizia e affini.
Sommario: Nuovo criterio di calcolo
della settimana integrabile computata a giorni nel settore dell’edilizia e
affini.
Con riferimento alla nuova
modalità di calcolo dei limiti temporali di cui all’art. 6 della legge 20
maggio 1975, n. 164, definita dalla circolare n. 58 del 20.04.2009, si precisa
che le disposizioni si intendono applicabili anche alle integrazioni salariali
per il settore edile e affini.
Pertanto, anche il
conteggio dei limiti temporali di cui all’art. 1 della legge 6 agosto 1975, n.
427 deve essere fatto in base alla predetta circolare n. 58 limitatamente ai
soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a
riduzione di commesse o di ordini d parte di Enti Appaltanti o Committenti con
conseguente generalizzata “crisi aziendale” che comporta una contrazione del
ciclo produttivo aziendale.
Inps - Direzione
Generale
Roma, 20 aprile 2009
Circolare 58/09
Oggetto: Trattamento di
integrazione salariale ordinaria - computo dei limiti temporali di cui all’art.
6 legge 20.5.1975 n. 164.
Sommario: Nuovo criterio di calcolo
della settimana integrabile computata a giorni.
L’ art. 6 della legge 20
maggio 1975, n. 164, stabilisce che
«l’integrazione salariale (.…) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3
mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato
trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi».
Tali limiti - trimestrale e
mensile - computati alla stregua del calendario comune (artt. 2962 e 2963 cod.
civ.) comportano un utilizzo temporale rigido del beneficio.
Tale interpretazione
risulta insensibile rispetto all’ attuale tipologia di organizzazione lavorativa - caratterizzata
da una estesa flessibilità - ed all’assetto orario che le imprese - soprattutto
in questo periodo - intendono adottare
nello svolgimento dell’attività produttiva.
Nell’ attuale fase di
temporaneo rallentamento dell’attività produttiva risulta cruciale consentire
un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di
consentire alle imprese il superamento dell’ attuale periodo di crisi modulando
l’ utilizzo della forza lavoro in relazione all’ andamento dei mercati
nazionale ed internazionale.
A tal fine si è definita
una interpretazione evolutiva della norma per individuare, d’ intesa con il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un nuovo e più
flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del
trattamento di integrazione salariale ordinaria.
Pertanto i limiti massimi
di cui alla norma sopra riportata possono
essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario
ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una
settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni,
o cinque in caso di settimana corta.
Tale nuova modalità di
computo - fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme - dovrà
essere valutata dalle Commissioni provinciali in sede di ammissione
all’integrazione salariale, anche alla luce della lettera circolare n. 14/5251
del 30 marzo 2009 del Ministero del Lavoro.
A far data dalla presente
circolare le aziende ricadenti nella fattispecie di cui sopra (settimane
usufruite parzialmente) comunicheranno all’ Inps il numero di settimane
effettivamente usufruite (somma di
singoli giorni diviso 5/6) affinché l’ Istituto ne tenga conto ai fini del
computo delle 52 settimane.