APPRENDISTATO - CONTRATTO RICONDUCIBILE AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - EFFETTI - CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 79/2009

 

Con interpello n. 79/2009 del 12 novembre 2009, reperibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota, il Ministero del Lavoro ha precisato che il contrattato di apprendistato deve considerarsi a tutti gli effetti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato.

Nel merito il Dicastero sottolinea che:

- secondo l’art. 2, comma 1, della Legge 19 gennaio 1955, n. 25, “l’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”;

- la disciplina legale del contratto a tempo determinato, contenuta nel decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, all’art. 10, comma 1, esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i rapporti di apprendistato;

- il legislatore ha conferito al rapporto di apprendistato una peculiare struttura e natura giuridica consistente, contemporaneamente, da un lato in un ordinario rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dalla reciprocità tra la prestazione lavorativa e la retribuzione, dall’altro un periodo di “tirocinio” finalizzato a fare acquisire all’apprendista capacità e conoscenze necessarie per conseguire una qualifica professionale. Entrambi questi elementi costituiscono la “causa” della fattispecie contrattuale di cui trattasi.

Il Ministero del Lavoro, inoltre, ricorda che devono essere sempre tenuti distinti lo svolgimento del rapporto di apprendistato dalla sua scadenza. Durante il rapporto, infatti - come affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza del 22 novembre 1973, n. 169 - non sussiste alcun razionale motivo per giustificare l’esclusione di tale rapporto dalla disciplina in materia di licenziamenti; allo scadere del rapporto, invece, non sussistendo più materia di addestramento professionale, è raggiunto l’obiettivo formativo e il datore di lavoro può recedere dal rapporto nel rispetto del periodo di preavviso, ai sensi dell’art. 2118 del Codice civile (recesso c.d. “ad nutum”).

Ove non intervenga detto recesso il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

Nell’interpello in commento è posto altresì in evidenza quanto previsto dagli articoli 48 e 49 del D. lgs 276/2003, rispettivamente in materia di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e di apprendistato professionalizzante, secondo i quali il datore di lavoro può recedere dal rapporto al termine dell’apprendistato ai sensi dell’art. 2118 del Codice civile, mentre gli è precluso il recesso durante lo svolgimento del rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

A parere del Ministero del Lavoro, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro in esame anteriormente alla scadenza del periodo di apprendistato, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso anticipato previsti per il contratto a tempo determinato. Non costituisce, peraltro, legittima causa di licenziamento il mancato superamento della c.d. “prova d’arte”, prima della scadenza del termine previsto per l’apprendistato, dovendo proseguire il rapporto, sotto il profilo causale dell’addestramento teorico-pratico, per il tempo stabilito.

 

Ministero del Lavoro - Interpello n. 79 del 12 novembre 2009

Il documento è in formato PDF Acrobat - per visualizzarlo serve il programma Acrobat Reader (gratuito e disponibile sul sito della Adobe all'indirizzo http://www.adobe.it).

 

Suggerimento: Per una più rapida visualizzazione dell'articolo è possibile scaricarlo sul computer cliccando con il tasto destro del mouse sul collegamento ipertestuale (link) e scegliendo l'opzione "Salva oggetto con nome ...". Una volta salvato, cliccare sul file per aprirlo con Acrobat Reader.