APPRENDISTATO - CONTRATTO RICONDUCIBILE AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - EFFETTI - CHIARIMENTI DEL
MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 79/2009
Con interpello n. 79/2009
del 12 novembre 2009, reperibile anche sul sito del Collegio in calce alla
presente nota, il Ministero del Lavoro ha precisato che il contrattato di
apprendistato deve considerarsi a tutti gli effetti un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere per giusta
causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per
il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori
caratteristici del recesso ante tempus previsti per
il contratto a tempo determinato.
Nel merito il Dicastero
sottolinea che:
- secondo l’art. 2, comma
1, della Legge 19 gennaio 1955, n. 25, “l’apprendistato è uno speciale rapporto
di lavoro, in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far
impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze,
l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per
diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”;
- la disciplina legale del
contratto a tempo determinato, contenuta nel decreto Legislativo 6 settembre
2001, n. 368, all’art. 10, comma 1, esclude espressamente dal proprio campo di
applicazione i rapporti di apprendistato;
- il legislatore ha
conferito al rapporto di apprendistato una peculiare struttura e natura
giuridica consistente, contemporaneamente, da un lato in un ordinario rapporto
di lavoro subordinato caratterizzato dalla reciprocità tra la prestazione
lavorativa e la retribuzione, dall’altro un periodo di “tirocinio” finalizzato
a fare acquisire all’apprendista capacità e conoscenze necessarie per
conseguire una qualifica professionale. Entrambi questi elementi costituiscono
la “causa” della fattispecie contrattuale di cui trattasi.
Il Ministero del Lavoro,
inoltre, ricorda che devono essere sempre tenuti distinti lo svolgimento del
rapporto di apprendistato dalla sua scadenza. Durante il rapporto, infatti -
come affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza del 22 novembre
1973, n. 169 - non sussiste alcun razionale motivo per giustificare
l’esclusione di tale rapporto dalla disciplina in materia di licenziamenti;
allo scadere del rapporto, invece, non sussistendo più materia di addestramento
professionale, è raggiunto l’obiettivo formativo e il datore di lavoro può
recedere dal rapporto nel rispetto del periodo di preavviso, ai sensi dell’art.
2118 del Codice civile (recesso c.d. “ad nutum”).
Ove non intervenga detto
recesso il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
Nell’interpello in commento
è posto altresì in evidenza quanto previsto dagli articoli 48 e 49 del D. lgs 276/2003, rispettivamente in materia di apprendistato
per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e di
apprendistato professionalizzante, secondo i quali il datore di lavoro può
recedere dal rapporto al termine dell’apprendistato ai sensi dell’art. 2118 del
Codice civile, mentre gli è precluso il recesso durante lo svolgimento del
rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
A parere del Ministero del
Lavoro, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro in esame
anteriormente alla scadenza del periodo di apprendistato, senza incorrere negli
obblighi risarcitori caratteristici del recesso anticipato previsti per il
contratto a tempo determinato. Non costituisce, peraltro, legittima causa di
licenziamento il mancato superamento della c.d. “prova d’arte”, prima della
scadenza del termine previsto per l’apprendistato, dovendo proseguire il
rapporto, sotto il profilo causale dell’addestramento teorico-pratico, per il
tempo stabilito.
Ministero del Lavoro - Interpello n. 79 del 12
novembre 2009
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