AGEVOLAZIONI
FISCALI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
(Legge
13/5/99, n.133)
Sul
S.O. n.96/L alla G.U. n.113 del 17 maggio 1999 è stata pubblicata la legge 13
maggio 1999, n.133 che prevede, per il 1999 e il 2000, agevolazioni fiscali per
l'acquisto di beni strumentali nuovi.
Si
pubblica di seguito una breve analisi sulle modalità applicative dei benefici
fiscali con particolare riferimento alle tipologie di investimenti agevolate
per le imprese del settore rinviando, per un approfondimento della materia,
alla guida operativa predisposta dall'ANCE disponibile presso gli uffici del
Collegio.
Contenuto
dell'agevolazione
I
benefici fiscali si applicano a condizione che sussista un'utile di impresa nel
periodo di imposta 1999 o 2000. Sulla parte di reddito corrispondente al valore
dei nuovi investimenti effettuati nell'esercizio l'imposta (IRPEF o IRPEG) è
dovuta nella misura del 19 per cento (anziché del 37 per cento per IRPEG o
dell'aliquota progressiva IRPEF ordinariamente applicabile).
Es.
: reddito d'esercizio 1000 ; investimenti 500 : anziché tassare tutto il
reddito (1000) in IRPEG o IRPEF con aliquota ordinaria, 500 viene tassato con
aliquota del 19 per cento.
Il
beneficio si applica a condizione che l'operatore interessato effettui
contemporaneamente nell'esercizio 1999 o 2000 un conferimento in denaro o un
accantonamento di utili.
Ove
ciò non avvenga, il beneficio non si applica, o si applica nella minor misura
del conferimento (o accantonamento).
Esempio:
A.
investimenti in beni strumentali nuovi 500 ; conferimenti in denaro (o
accantonamento di utili a riserva) 500 : in tal caso l'aliquota ridotta del 19
per cento si applica su 500 ;
B.
investimenti in beni strumentali nuovi 500 ; conferimenti in denaro (o
accantonamento) 400 : in tal caso l'aliquota ridotta del 19 per cento si
applica su 400.
Durata
dell'agevolazione
I
benefici si applicano per il periodo di imposta in corso al 18 maggio 1999 e
per il successivo. Per l'ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare,
pertanto, i benefici si applicano per il 1999 e per il 2000.
Cumulo
con l'agevolazione DIT
Il
conferimento in denaro (o accantonamento di utili), in quanto aumento di
capitale, fruisce anche dell'agevolazione prevista dalla dual income tax (DIT),
consistente nella tassazione con aliquota IRPEG o IRPEF al 19% della parte di
utile pari al 7% dell'aumento di capitale. Ciò significa che :
nel
caso di investimenti per 500 e conferimenti in denaro (o accantonamenti di
utili) per 500, a fronte di un reddito di 1000, si fruisce contemporaneamente
di entrambe le agevolazioni : aliquota del 19% sul reddito prodotto sino a 500
(importo investito) ; aliquota del 19% sulla parte ulteriore di reddito
prodotto pari a 35 ( 7% di 500).
Complessivamente,
perciò, il reddito agevolato, in presenza di investimenti per 500 e di
altrettanti conferimenti (o accantonamenti), è pari a 535, restando
assoggettato ad aliquota IRPEG o IRPEF ordinaria, nel caso ipotizzato, solo 465
(1000 - 535).
Investimenti
agevolati
Il
beneficio si applica per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Per quanto
riguarda gli immobili è agevolato l'acquisto degli opifici (categoria D1) e di
quelli che costituiscono impianti. Le imprese del settore sono interessate
direttamente, per quanto riguarda gli acquisti di attrezzature e/o impianti
utilizzati per l'esercizio dell'attività e indirettamente, per gli effetti
positivi che il provvedimento è destinato a produrre nel settore dell'edilizia
industriale.
Modalità
applicative dell'agevolazione
Il
beneficio si applica direttamente in sede di dichiarazione dei redditi (da
presentarsi nel 2000, per il periodo di imposta 1999, e nel 2001, per il
periodo di imposta 2000), all'atto di liquidazione dell'IRPEG o dell'IRPEF. Non
sono pertanto previsti adempimenti specifici.
Quantificazione
della riduzione di imposta sugli utili
L'applicazione
del beneficio fiscale comporta una riduzione dell'IRPEG o dell'IRPEF sull'utile
di impresa prodotto nei due anni di applicazione della legge Visco che può
arrivare sino ad un massimo del 18% (37%, aliquota IRPEG - 19% aliquota IRPEG
per effetto della Visco).
La
super DIT e altre modifiche al reddito di impresa
La
legge 133/99 prevede anche una estensione dell'agevolazione Dit in modo che la
tassazione del reddito con l'aliquota del 19% si applichi per un importo
superiore a quello attuale (7% dell'incremento di capitale). Trattasi, a
differenza dell'agevolazione per l'acquisto di beni strumentali, di
disposizioni non immediatamente operative in quanto necessitano dell'emanazione
di un decreto legislativo.