RIEPILOGO
DELLA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI UNITARI
(Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti, Circ. 6 maggio 1999, n. 11)
Il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con propria circolare, ha
fornito un dettagliato riepilogo della disciplina in materia di versamenti
unitari, compensazione e rateizzazione di imposte, contributi e premi,
applicabile dal 1° gennaio 1999, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti
nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico 99.
La
circolare è divisa in quattro parti, relative, rispettivamente, a:
a)
riepilogo dei provvedimenti di modifica della disciplina dei versamenti unitari
per il 1999;
b)
modalità di effettuazione di tali versamenti (soggetti obbligati, tributi,
contributi e premi rientranti ed esclusi dalla disciplina, termini di
pagamento, modalità di compilazione del Mod. F24, sanzioni);
c)
disciplina della compensazione (presupposti, decorrenza, modalità,
compensazione dei crediti IVA, da eccesso di versamento di ritenute e da
contributi previdenziali, misura degli interessi e termini per effettuare la
compensazione);
d)
disciplina della rateizzazione (soggetti interessati e importi rateizzabili,
numero delle rate, termini di versamento, interessi, ricorso all'assistenza
fiscale per il mod. 730, ravvedimento operoso).
Circolare
n. 11 del 6/5/99
VERSAMENTI
UNIFICATI, COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE DI IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI -
RIEPILOGO
1.
PREMESSA
La
disciplina dei versamenti unificati di imposte, contributi e premi, della
compensazione dei relativi debiti e crediti e della rateizzazione dei
versamenti a saldo e in acconto, ai sensi del D.Lgs. 9.7.97 n. 241, ha subito
importanti modifiche.
La
presente circolare intende riepilogare la disciplina applicabile a partire
dall'1.1.99.
A
decorrere dal mese di maggio del 1998 si applica la disciplina relativa:
-
al versamento unificato di determinate imposte e contributi;
-
alla possibilità di compensare i debiti e crediti delle imposte e contributi
oggetto di versamento unificato;
-
alla possibilità di rateizzare il versamento delle somme dovute a saldo e in
acconto di imposte e contributi.
Tale
disciplina ha subito importanti modifiche a partire dal 1999 per effetto, in
particolare:
-
delle disposizioni previste dal D.Lgs. 19.11.98 n. 422, "correttivo"
delle deleghe fiscali;
-
del DPCM 7.1.99 che ha anticipato di un anno la decorrenza della compensazione
per i soggetti IRPEG;
-
del D.Lgs. 24.6.98 n. 213 sull'introduzione dell'euro nell'ordinamento
nazionale;
-
delle disposizioni in materia di compensazione delle ritenute alla fonte (DPR
10.11.97 n. 445 e DPR 8.7.98 n. 263);
-
dell'approvazione del nuovo modello F24 e delle relative istruzioni;
-
dell'introduzione delle dichiarazioni periodiche IVA.
La
circolare intende riepilogare la disciplina in materia di versamenti unitari,
compensazione e rateizzazione di imposte, contributi e premi, applicabile
dall'1.1.99, tenendo conto anche dei chiarimenti inseriti nelle istruzioni ai
modelli di dichiarazione Unico 99.
2.
DISCIPLINA DEI VERSAMENTI UNIFICATI
A
partire dall'1.1.99 la disciplina dei versamenti unificati di imposte,
contributi e premi si applica a tutti i contribuenti, anche non titolari di
partita IVA.
Per
l'effettuazione dei versamenti unificati occorre utilizzare il nuovo modello
F24.
2.1
SOGGETTI
A
partire dall'1.1.99 la disciplina dei versamenti unificati di determinati
tributi, contributi e premi e della compensazione dei relativi debiti e
crediti, si applica a tutti i contribuenti, anche non titolari di partita IVA.
2.2
TRIBUTI, CONTRIBUTI E PREMI RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI
UNIFICATI
Il
regime dei versamenti unificati e della eventuale compensazione riguarda:
-
le imposte sui redditi (es. IRPEF, IRPEG);
-
le relative addizionali:
>
addizionale regionale IRPEF;
>
addizionale comunale IRPEF;
-
le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art.
3 del DPR n. 602/73, cioè le ritenute:
>
sui redditi di lavoro dipendente (art. 23 DPR n. 600/73),
>
sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 24 DPR n. 600/73),
>
sui redditi di lavoro autonomo (art. 25 DPR n. 600/73),
>
sulle provvigioni (art. 25-bis DPR n. 600/73),
>
sugli interessi (art. 26 DPR n. 600/73);
>
sui dividendi (art. 27 DPR n. 600/73),
>
sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici
(art. 28 DPR n. 600/73),
>
sui premi e sulle vincite (art. 30 DPR n. 600/73);
>
sui proventi delle cambiali, comprese quelle finanziarie, operate dalle aziende
di credito e dagli istituti di credito;
-
l'IVA, ad esempio:
>
versamenti periodici (mensili o trimestrali);
>
versamenti a saldo in sede di dichiarazione annuale;
>
versamenti in acconto;
-
le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
-
l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
-
i contributi previdenziali e assistenziali dovuti:
>
all'INPS dai titolari di posizione assicurativa in una delle relative gestioni,
comprese le quote associative (artigiani, commercianti, professionisti iscritti
alla gestione separata dei lavoratori autonomi ex L. n. 335/95, lavoratori
autonomi in agricoltura, pescatori autonomi);
>
all'INPS dai datori di lavoro;
>
alla gestione separata INPS dai committenti di prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 49.2 lett. a) TUIR;
>
all'ENPALS (lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);
>
all'INPDAI (dirigenti di aziende industriali);
>
ad altri enti e casse previdenziali che saranno individuate con decreto ministeriale;
-
i premi INAIL dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, limitatamente a quelli derivanti dall'autoliquidazione;
-
gli interessi per pagamento rateale delle imposte e dei contributi;
-
il saldo per il 1997:
>
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
>
del contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa salute").
Con
decreto ministeriale potranno essere individuate altre imposte, tasse e
sanzioni rientranti nella disciplina dei versamenti unificati e della
compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.
In
pratica, per un'individuazione analitica delle imposte e dei contributi
rientranti nella disciplina dei versamenti unificati occorre consultare gli
elenchi dei codici tributo e delle causali contributo da utilizzare per la
compilazione del modello F24.
Tali
elenchi sono soggetti a frequenti variazioni e integrazioni.
IVA
dovuta per l'adeguamento ai parametri contabili e agli studi di settore
Entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile optare
per
l'adeguamento del proprio volume d'affari a quello risultante dall'applicazione
dei parametri contabili, versando l'eventuale IVA che risulta dovuta.
Tale
versamento rientra nella disciplina dei versamenti unificati e della
compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.
Tale
conclusione vale anche per l'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di
settore.
Tassa
annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri e
registri
Rientra
nella disciplina dei versamenti unificati e della compensazione anche la tassa
annuale forfettaria di lire 600.000 o di lire 1.000.000 che le società di
capitali devono versare per la bollatura e numerazione iniziale di libri e
registri, prescindendo dal numero dei libri e registri e dalle relative pagine.
Pagamento
delle note di rettifica dei modelli DM 10/2 emesse dall'INPS
La
circolare INPS n. 259/98 ha stabilito che dal 1999 rientrano nella disciplina
dei versamenti unificati anche i versamenti relativi alle note di rettifica
emesse dall'INPS derivanti dal controllo dei modelli DM 10/2.
2.3
TRIBUTI, CONTRIBUTI E PREMI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI UNIFICATI
La
disciplina dei versamenti unificati si applica solo ai tributi, contributi e
premi previsti dall'art. 17.2 del D.Lgs. n. 241/97 e dall'elenco dei codici
tributo e causali contributo previsti per i versamenti con il modello F24.
Il
Ministro delle Finanze e gli enti previdenziali e assicurativi possono però
integrare tali elenchi e fornire specifici chiarimenti su casi particolari.
Versamenti
di ritenute alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato
Le
ritenute indicate nell'art. 3.2 del DPR n. 602/73 (es. ritenute sugli
interessi, sui premi e sulle vincite) possono continuare ad essere versate
presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.
In
tale caso, però, non è ammessa la compensazione.
Contributo
INPS 10-12% per i venditori a domicilio
(omissis)
Altri
versamenti previdenziali esclusi dai versamenti unificati
L'INPS
ha chiarito che il regime dei versamenti unitari non si applica, tra gli altri,
ai versamenti:
-
dovuti dai datori di lavoro domestico;
-
per la prosecuzione volontaria;
-
per riscatti, rendite, ricongiunzioni;
-
per regolarizzazioni, rateizzazioni e condoni.
Per
tali versamenti e, in generale, per qualsiasi altro versamento all'INPS non
espressamente individuato dall'art. 17.2 del D.Lgs. n. 241/97, continuano a
valere le modalità e scadenze precedentemente previste.
2.4
DECORRENZA
Dall'1.1.99
il regime dei versamenti unificati si applica anche ai:
-
contribuenti non titolari di partita IVA;
-
contributi dovuti all'ENPALS e all'INPDAI;
-
premi INAIL.
2.5
MODELLO DI VERSAMENTO UNIFICATO E COMPENSAZIONE F24
Il
versamento unificato dei tributi, contributi e premi deve avvenire utilizzando
un apposito modello, approvato con decreto ministeriale.
2.5.1
Modello F24 per il 1998
Nel
1998 i contribuenti titolari di partita IVA hanno utilizzato il c.d. modello
F24 "Fisco/Inps/Regioni", approvato con il DM 30.3.98.
2.5.1
Nuovo modello F24 dal 1999
Per
tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina dei versamenti
unificati, il DM 15.12.98 ha approvato il nuovo modello F24, denominato
"Modello di pagamento unificato", con le relative istruzioni
(allegato 1 al DM) e caratteristiche tecniche (allegato 3 al DM).
Con
il DM 12.4.99 sono però state sostituite le relative istruzioni.
Al
nuovo modello di versamento F24 continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nei decreti ministeriali del 30.3.98 e
del 10.4.98.
Il
nuovo modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti e sostituisce:
-
il precedente modello F24 utilizzato nel 1998 dai contribuenti titolari di
partita IVA;
-
la modulistica non di conto fiscale, utilizzata fino al 31.12.98 dai
contribuenti non titolari di partita IVA;
-
i modelli di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi INAIL.
Utilizzo
dei vecchi modelli F24
Il
nuovo modello F24 va utilizzato a partire dall'1.1.99.
Tuttavia,
il Ministero delle Finanze ha chiarito (in via informale) che sono ancora
utilizzabili i vecchi modelli F24, fino ad esaurimento delle scorte o
all'adeguamento del software per la compilazione dei nuovi modelli F24.
L'utilizzo
dei vecchi modelli F24 comporta però l'impossibilità di:
-
compensare i debiti/crediti relativi all'INAIL, all'ENPALS e all'INPDAI, non
previsti dal vecchio modello;
-
effettuare pagamenti in euro (si veda il successivo § 2.8.3).
Utilizzo
dei nuovi modelli F24 con le vecchie istruzioni
I
nuovi modelli F24 con le nuove istruzioni vanno utilizzati a partire
dall'1.5.99.
Tuttavia,
possono essere utilizzati i modelli di versamento F24 recanti le vecchie
istruzioni, purchè compilati in conformità alle nuove disposizioni.
Invio
di modelli F24 precompilati o preintestati da parte dell'INPS
L'INPS
invierà direttamente il modello F24 precompilato ai contribuenti per i quali
determina l'importo dei contributi (es. artigiani e commercianti per la quota
compresa nel minimale di reddito). Le istruzioni allegate alla circolare INPS
n. 259/98 stabiliscono che l'interessato non può modificare l'importo
predeterminato dall'Istituto, ma deve chiedere l'eventuale ricalcolo da parte
della sede competente.
Inoltre,
l'INPS invierà il modello F24 preintestato:
-
alle aziende tenute alla presentazione delle denunce contributive per i
dipendenti modello DM 10/2;
-
ai committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
2.5.1
Struttura del nuovo modello F24
Il
modello F24 può essere stampato in proprio rispettando le previste
caratteristiche tecniche.
Il
modello si compone di tre copie, di cui solo la prima firmata:
-
la prime due da trattenere a cura dell'intermediario;
-
la terza da restituire al contribuente come ricevuta.
Il
nuovo modello F24 si compone di 6 sezioni:
-
sezione 1: dati anagrafici e fiscali del contribuente;
-
sezione 2: versamenti all'Erario;
-
sezione 3: versamenti all'INPS;
-
sezione 4: versamenti alle Regioni e ad enti locali;
-
sezione 5: versamenti ad altri enti previdenziali e assicurativi, quali INAIL,
ENPALS (codice ente 0001) ed INPDAI (codice ente 0002);
-
sezione 6: saldo finale del modello e indicazione del numero delle rate
prescelto in caso di opzione per il pagamento rateale.
Nelle
sezioni 2, 3, 4 e 5 del modello vanno indicati:
-
il codice tributo o la causale contributo per i quali si effettua il
versamento;
-
il periodo di riferimento nella forma "anno" (es. 1998) o "mese
- anno" (es. 081998) o "anno - anno" (es. 19981999);
-
gli importi a debito dovuti;
-
gli importi a credito compensati;
-
gli altri dati identificativi del soggetto che esegue i versamenti o dell'ente
beneficiario degli stessi;
-
il saldo (positivo o negativo) della sezione.
La
sezione 6 evidenzia il saldo finale del modello, costituito dalla somma
algebrica dei saldi delle singole sezioni.
Importi
a credito superiori agli importi a debito
Il
saldo finale del modello F24 (ovvero quello dell'unica sezione compilata) non
può essere negativo.
Se
gli importi a credito da compensare sono superiori a quelli a debito da
versare:
-
vanno indicati nel modello crediti di ammontare pari agli importi a debito, in
modo che il saldo del modello sia uguale a zero;
-
l'eccedenza a credito potrà essere compensata in occasione dei successivi
versamenti.
Utilizzo
di più modelli F24
Se
un modello F24 non è sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a
credito di tutte le sezioni, il contribuente deve utilizzarne degli altri.
Tuttavia,
ogni modello è a sè stante in termini di saldo, pagamento e/o presentazione.
2.6
TERMINI DI VERSAMENTO
A
partire dall'1.1.99 i tributi, contributi e premi rientranti nella disciplina
dei versamenti unificati devono essere versati, di regola, entro il giorno 16
del mese di scadenza.
Se
il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se
effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Pertanto,
entro il giorno 16 del mese di scadenza dovranno essere versate, ad esempio:
-
l'IVA derivante da liquidazioni periodiche mensili o trimestrali;
-
le ritenute operate nel mese precedente;
-
i contributi previdenziali dei dipendenti sulle retribuzioni maturate nel mese
precedente;
-
il contributo INPS del 10-12% sui compensi per rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente.
Soggetti
non titolari di partita IVA
A
seguito dell'estensione della disciplina dei versamenti unificati anche ai
soggetti non titolari di partita IVA, dall'1.1.99 alcuni versamenti effettuati
da tali soggetti devono essere anticipati dal giorno 20 al giorno 16 del mese
di scadenza, ad esempio:
-
le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese
precedente;
-
i contributi previdenziali dei dipendenti sulle retribuzioni maturate nel mese
precedente;
-
il contributo INPS del 10-12% sui compensi per rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente.
Contribuenti
che effettuano sommini-strazioni di acqua, gas, energia elettrica, ecc.
(omissis)
2.6.1
Versamenti in acconto e a saldo
L'art.
18.3 del D.Lgs. n. 241/97 stabilisce, però, che rimangono invariati i
precedenti termini di versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di
acconto in base alle dichiarazioni annuali, salvo specifiche modifiche.
Le
istruzioni ai modelli di dichiarazione stabiliscono che i versamenti di imposte
e di contributi risultanti dalla dichiarazione possono essere effettuati
separatamente dai versamenti periodici da effettuare entro il giorno 16 del
mese di scadenza.
Acconto
IVA
Resta
altresì fermo il termine del 27 dicembre per effettuare il versamento
dell'acconto IVA, anche se tale versamento non è dovuto in base alla
dichiarazione annuale.
2.6.2
Versamento dei contributi previdenziali
Versamenti
a saldo e in acconto
I
versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali,
da parte dei titolari di una posizione assicurativa in una delle relative
gestioni, sono effettuati negli stessi termini previsti per il versamento delle
somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18.4 del D.Lgs. n.
241/97).
Tale
disposizione si applica, ad esempio:
-
agli artigiani e commercianti iscritti alle relative gestioni INPS -> due
versamenti in acconto per il reddito eccedente il minimale e versamento a saldo;
-
ai professionisti ex art. 49.1 TUIR iscritti alle gestione separata INPS ex
art. 2.26 della L. n. 335/95 (contributo 10-12%) -> due versamenti in
acconto e versamento a saldo.
Pertanto,
come chiarito dalle istruzioni alla circolare INPS n. 259/98:
-
tali soggetti possono usufruire dello stesso differimento previsto per il
versamento dell'IRPEF, applicando alle somme da versare la prevista
maggiorazione a titolo di interessi;
-
la maggiorazione per interessi deve essere esposta nel modello F24 separatamente
dal contributo cui afferisce.
Artigiani
e commercianti - Versamenti relativi al minimale di reddito
A
decorrere dall'1.1.99, tutti i soggetti titolari di posizione assicurativa in
una delle gestioni amministrate dall'INPS (es. artigiani e commercianti) devono
effettuare i versamenti dovuti per le quote contributive comprese entro il
minimale di reddito (c.d. "contributi fissi"), in quattro rate
scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio (prima rata), agosto (seconda rata),
novembre (terza rata) e febbraio dell'anno successivo (quarta rata).
Si
ricorda che non è previsto un minimale di reddito e versamenti contributivi
"fissi" per i professionisti ex art. 49.1 del TUIR iscritti alle
gestione separata INPS del contributo 10-12%.
2.6.3
Versamento dei premi INAIL
I
premi INAIL dovuti in base all'autoliquidazione devono essere versati entro il
16 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il modello 10SM
(dichiarazioni solari).
In
caso di versamento rateale, le rate e i relativi interessi devono essere
versate entro il giorno 16 del mese di scadenza (maggio, agosto, novembre).
2.7
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Nel
modello F24, in corrispondenza di ciascuna riga, è possibile compilare soltanto
una delle due colonne "importi a debito" o "importi a credito
compensati"; sulla stessa riga del modello, infatti, può comparire un solo
importo.
Pagamenti
effettuati dall'erede, genitore, tutore o curatore
(omissis)
2.7.1
Compilazione della sezione erario e della sezione regioni
Il
nuovo modello F24 non prevede più una suddivisione della sezione 2 (Erario) in
quattro sottosezioni (ritenute alla fonte, IVA, imposte dirette, altri tributi
e interessi).
Conseguentemente,
le istruzioni allegate alla circolare INPS n. 259/98 stabiliscono che ogni riga
della sezione 2 può essere utilizzata per qualsiasi tributo di spettanza
dell'Erario, mentre nella sezione 4 devono essere indicati i tributi di
spettanza delle Regioni, individuate dal "codice regione".
Versamenti
IVA trimestrali e rinvio del versamento IVA a saldo - Cumulo degli interessi
Con
l'importo dell'IVA da versare vanno cumulati:
-
gli interessi dell'1,5% per il versamento trimestrale;
-
la maggiorazione di interessi per ogni mese o frazione di mese per il rinvio,
da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione
unificata, del versamento del saldo IVA fino al termine per il versamento delle
somme dovute in base alla dichiarazione unificata stessa; dal 1999 tale
maggiorazione è stata ridotta dallo 0,5 allo 0,4%.
2.7.2
Compilazione della sezione INPS
I
contribuenti che hanno più di una posizione contributiva presso l'INPS, sia
nella stessa gestione che in gestioni diverse, devono compilare righe distinte
della sezione INPS del modello F24.
Occorre
compilare righe distinte anche per il versamento del saldo e dell'acconto,
degli eventuali interessi e per le compensazioni che si possono operare.
Lo
stesso modello di pagamento può essere utilizzato per pagamenti destinati a
diverse sedi INPS.
2.7.3
Codici tributo e causali contributo
I
versamenti di imposte sui redditi, ritenute, addizionali IRPEF, IVA e imposte
sostitutive vanno effettuati utilizzando gli appositi codici tributo che, in
generale, sono gli stessi utilizzati prima dell'entrata in vigore della disciplina
dei versamenti unificati.
Per
il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali vanno invece
utilizzati le apposite causali istituite dagli enti interessati.
Tali
codici e causali possono essere oggetto di variazioni e integrazioni.
Le
istruzioni al modello F24 prevedono che l'elenco completo dei codici e delle
causali:
-
è disponibile presso i concessionari della riscossione, le banche e le agenzie
postali;
-
può essere prelevato anche dal sito Internet del Ministero delle Finanze
(www.finanze.it).
Acconti
IRPEF, IRAP e IRPEG - Nuovi codici tributo dall'1.5.99
Il
Ministero delle Finanze ha recentemente istituito nuovi codici tributo per il
versamento degli acconti IRPEF, IRAP e IRPEG con il modello F24, di seguito
riepilogati:
-
4033 -> IRPEF acconto - prima rata;
-
4034 -> IRPEF acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione;
-
2112 -> IRPEG acconto - prima rata;
-
2113 -> IRPEG acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione;
-
3812 -> IRAP acconto - prima rata;
-
3813 -> IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.
I
nuovi codici tributo vanno utilizzati dall'1.5.99 e da tale data sono abrogati
i precedenti codici 4007, 2110 e 3810.
Il
periodo di riferimento da indicare nel modello F24 è:
-
IRPEF -> anno d'imposta per il quale si effettua il versamento, nella forma
AAAA;
-
IRPEG e IRAP -> anno d'imposta per il quale si effettua il versamento, nella
forma AAAAAAAA.
Versamenti
IVA per operazioni di subfornitura - Nuovi codici tributo
Il
Ministero delle Finanze ha recentemente approvato nuovi codici tributo per il
versamento dell'IVA da parte dei soggetti che si avvalgono delle agevolazioni
previste per la subfornitura.
L'agevolazione
riguarda la possibilità di versare trimestralmente, senza interessi, anche da
parte dei contribuenti mensili, l'IVA relativa alle operazioni di subfornitura
con pagamento differito.
I
nuovi codici tributo sono:
-
6720 -> versamento scadente il 16 maggio da parte del contribuente mensile;
-
6724 -> versamento scadente il 16 maggio da parte del contribuente
trimestrale;
-
6721 -> versamento scadente il 16 agosto da parte del contribuente mensile;
-
6725 -> versamento scadente il 16 agosto da parte del contribuente
trimestrale;
-
6722 -> versamento scadente il 16 novembre da parte del contribuente
mensile;
-
6726 -> versamento scadente il 16 novembre da parte del contribuente
trimestrale;
-
6723 -> versamento scadente il 16 febbraio dell'anno successivo da parte del
contribuente mensile;
-
6727 -> versamento scadente il 16 febbraio dell'anno successivo da parte del
contribuente trimestrale.
IVA
dovuta per l'adeguamento ai parametri contabili e agli studi di settore
Per
il versamento dell'IVA dovuta ai fini dell'adeguamento del volume d'affari a
quello risultante dall'applicazione dei parametri contabili va utilizzato il
codice tributo 6493 - integrazioni IVA.
In
attesa di pronunciamenti ufficiali, tale codice tributo dovrebbe essere
utilizzabile anche per il versamento dell'IVA dovuta per l'adeguamento del
volume d'affari a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore.
Tassa
annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri e
registri
Va
utilizzato il codice tributo 7085 per il versamento, da parte delle società di
capitali, della tassa annuale forfettaria di lire 600.000 o di lire 1.000.000,
per la bollatura e numerazione di libri e registri.
2.7.4
Versamenti minimi
La
nota della Direzione centrale per la riscossione n. 61366 del 17.4.98 aveva
chiarito che con l'avvio del sistema di versamenti unificati di cui al D.Lgs.
n. 241/97 deve ritenersi abrogata la preesistente disciplina sui versamenti
minimi in conto fiscale (generalmente lire 13.000).
La
suddetta nota ha quindi stabilito che nel modello di versamento F24 occorre
indicare tutti gli importi a debito i quali, tenuto conto dell'arrotondamento,
ammontano almeno a 2.000 lire.
Resta
però fermo quanto stabilito dalle disposizioni relative ai singoli tributi, ad
esempio:
-
rinvio del versamento per le liquidazioni mensili IVA con imposta a debito non
superiore a 50.000 lire;
-
versamento non dovuto per IRPEF e IRPEG non superiore a 20.000 lire; tale
disposizione è applicabile anche alle altre imposte o contributi che richiamano
la disciplina delle imposte sui redditi;
-
versamento non dovuto se l'IRAP spettante a ciascuna regione non supera le
20.000 lire.
Importi
inferiori al minimo
Non
è però ancora stato ufficialmente chiarito se gli importi inferiori al nuovo
limite di 2.000 lire:
-
non vadano in ogni caso versati,
-
oppure se si applichi comunque la regola del versamento cumulativo entro il 16
gennaio dell'anno successivo, come previsto dalle precedenti disposizioni sul
conto fiscale.
2.7.5
Versamento del contributo INPS 10-12% per i collaboratori coordinati e
continuativi
Il
versamento da parte dei committenti del contributo INPS 10-12% dovuto per i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa deve avvenire utilizzando
il modello F24.
Il
contributo va indicato nella sezione 3 (INPS).
Lo
stesso modello di pagamento può essere utilizzato per pagamenti destinati a
diverse sedi INPS.
Versamento
cumulativo
Nel
modello F24 occorre indicare l'importo complessivo del contributo INPS dovuto
dal singolo committente.
Nel
modello non possono essere comunicati i dati dei beneficiari.
La
ripartizione del versamento tra i diversi collaboratori iscritti alla gestione
separata verrà effettuato dall'INPS sulla base delle denunce periodiche
trimestrali (modelli GLA/D) previste dalla circolare INPS n. 34 del 7.2.98.
Codice
sede
Nella
casella "codice sede" del modello F24 occorre indicare il codice
della sede INPS competente in base alla localizzazione della sede o filiale del
committente.
Causale
contributo
Nel
modello F24 va indicato nella casella "causale contributo" il codice
"DPC" per i contributi dovuti.
Filiale
azienda
Nella
casella "filiale azienda" del modello F24 occorre indicare il codice
di avviamento postale (CAP) e il comune della sede o filiale dell'azienda
committente.
Poiché
il campo è composto da 17 caratteri, vanno indicati:
-
i 5 caratteri numerici del CAP;
-
la denominazione del comune, fino ad un massimo di 12 caratteri.
Periodo
di riferimento
Nella
casella "periodo di riferimento da" del modello F24 occorre indicare
il mese e anno di erogazione del compenso, espresso nella forma MM/AAAA (es.
06/1999). Nella casella "periodo di riferimento a" non bisogna
indicare nulla.
Importi
dei contributi a debito o a credito
Nella
colonna "importi a debito versati" va indicato l'importo dei
contributi che si versano.
Nella
colonna "importi a credito compensati" non va indicato nessun dato.
2.7.6
Versamento del contributo INPS 10-12% da parte dei professionisti
(omissis)
2.8
MODALITÀ DI VERSAMENTO
2.8.1
Soggetti abilitati
I
versamenti unificati mediante il modello F24 possono essere effettuati presso:
-
gli sportelli del concessionario della riscossione;
-
gli sportelli delle banche convenzionate;
-
le agenzie postali; ai versamenti presso gli uffici postali si applicano le
disposizioni previste per le banche.
I
versamenti possono essere eseguiti presso gli sportelli di qualunque
concessionario, banca convenzionata o agenzia postale situata sul territorio
nazionale.
Inoltre,
si può ripartire il pagamento delle somme ad ogni singola scadenza versando
presso banche, concessionari o uffici postali diversi, ovvero utilizzando
modelli distinti presso lo stesso intermediario; tuttavia, ogni modello è a sé
stante in termini di saldo, pagamento e presentazione.
In
nessun caso il modello deve essere presentato al Ministro delle Finanze,
all'INPS, alle regioni, alle province autonome, ai comuni o agli enti
previdenziali e assicurativi rientranti nel sistema dei versamenti unificati.
I
primi due esemplari del modello sono trattenuti dal concessionario, dalla banca
o dall'ufficio postale, mentre il terzo è rilasciato al contribuente con
l'attestazione di avvenuto pagamento.
Saldo
del modello F24 uguale a zero
Il
contribuente è tenuto a presentare il modello F24 e i concessionari, le banche
e gli uffici postali sono obbligati ad accettarlo, anche se il saldo finale è
uguale a zero per effetto delle compensazioni.
In
tale caso il concessionario, la banca o l'ufficio postale rilasciano al
contribuente l'attestazione di avvenuta presentazione del modello.
2.8.2
Pagamento con mezzi diversi dal contante
E'
possibile pagare le somme dovute anche mediante carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari, ovvero mediante altri sistemi di
pagamento.
Pagamento
mediante assegni bancari, assegni circolari e vaglia cambiari
L'art.
1 del DM 14.3.98 prevede la possibilità di effettuare i pagamenti, presso gli
sportelli del concessionario della riscossione, mediante negoziazione salvo
buon fine di:
-
assegni circolari;
-
vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di
Sicilia.
Gli
assegni circolari e i vaglia cambiari devono:
-
essere di importo corrispondente al saldo finale del modello;
-
recare la clausola "non trasferibile".
Le
istruzioni al modello F24 prevedono che presso le banche è ammessa
l'utilizzazione di assegni bancari o circolari, a condizione che:
-
siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento;
-
siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine
e girati alla banca.
Presso
le agenzie postali è ammessa l'utilizzazione degli assegni bancari su piazza o
circolari, di importo pari al saldo finale del modello:
-
per importi fino a 20 milioni gli assegni bancari devono essere tratti a favore
del contribuente e gli assegni circolari devono essere intestati al
contribuente e girati per l'incasso al cassiere provinciale con il concorso del
controllore;
-
per importi superiori e, in ogni caso, se l'assegno circolare è emesso con la
clausola "non trasferibile", l'assegno deve essere intestato al
cassiere provinciale con il concorso del controllore.
In
caso di versamenti effettuati con assegni, la banca, l'agenzia postale o il
concessionario indica nell'apposito spazio del modello di versamento:
-
il tipo di assegno (bancario o circolare);
-
il numero dell'assegno;
-
il soggetto su cui è tratto o emesso l'assegno;
-
il codice ABI e CAB relativi all'assegno.
Il
conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso se
l'assegno risulta:
-
scoperto anche solo parzialmente;
-
comunque non pagabile.
Pagamento
mediante carte Pagobancomat
L'art.
2 del DM 14.3.98 prevede la possibilità di effettuare i pagamenti mediante
carta Pagobancomat, presso gli sportelli del concessionario della riscossione
in cui siano installati idonei terminali.
I
pagamenti devono essere di importo pari al saldo finale del modello e non
eccedente quello autorizzato dalla banca emittente della carta al momento della
richiesta di utilizzo.
2.8.3
Pagamento in euro
Dall'1.1.99
decorre l'utilizzo della moneta unica europea (euro) da parte dei Paesi ammessi
alla terza fase dell'unione economica e monetaria, tra cui l'Italia.
Nel
periodo transitorio (attualmente stabilito dall'1.1.99 al 31.12.2001) l'euro è
utilizzabile per tutte le operazioni che non richiedono l'uso del denaro
contante, compresi i versamenti alle pubbliche amministrazioni.
Conseguentemente
è stato approvato anche il modello F24 per i pagamenti unificati in euro,
contraddistinto dal simbolo dell'euro e da una grafica di colore rosso
(rispetto al modello F24 in lire che mantiene una grafica di colore verde).
Per
l'utilizzo del modello F24 in euro occorre:
-
che il pagamento sia effettuato con assegno o mediante addebito in un conto
corrente detenuto in euro;
-
arrotondare gli importi esposti nel modello all'unità di euro; sino a 49
centesimi l'arrotondamento avviene all'unità di euro inferiore, mentre da 50
centesimi in poi l'arrotondamento dovrà essere effettuato all'unità di euro
superiore.
La
circolare INPS n. 259/98 ha però stabilito che l'INPS invierà ai contribuenti
modelli F24 precompilati o preintestati solo nella versione in lire.
2.9
SANZIONI
Sono
previste specifiche sanzioni per le violazioni relative ai versamenti
unificati.
Omessa
o tardiva presentazione del modello F24 con saldo zero
L'omessa
presentazione del modello F24 recante un saldo uguale a zero per effetto della
compensazione fra importi a debito e importi a credito è punita con la sanzione
di lire 300.000.
L'applicazione
della sanzione di lire 300.000 è esclusa se il modello F24 con saldo zero viene
presentato entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione.
Se
il modello viene presentato successivamente ai predetti tre mesi ed entro un
anno dalla data di commissione della violazione, la regolarizzazione comporta
il pagamento di una sanzione di lire 50.000, pari ad un sesto di lire 300.000.
Il
versamento della sanzione deve essere eseguito tramite il modello F23, nel
quale va indicato:
-
il codice dell'Ufficio delle entrate o del Centro di servizi cui compete la
ricezione della dichiarazione annuale;
-
la causale "SZ";
-
il codice tributo 695T, denominato "sanzione pecuniaria per violazioni
tributarie".
Omessa
o tardiva presentazione del modello F24 con saldo a debito
Nel
caso, invece, di mancata o tardiva presentazione di un modello F24 con saldo a
debito sono applicabili unicamente le sanzioni per omesso o tardivo versamento
dei tributi e/o contributi il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
Omessa
o inesatta indicazione del codice fiscale
L'omessa
o inesatta indicazione nel modello F24 del numero di codice fiscale comporta
l'applicazione della sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000.
Mancanza
di altri elementi essenziali
Si
applica, invece, la sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000 nel
caso in cui il modello F24 non abbia gli elementi necessari per:
-
l'identificazione del soggetto che ha eseguito il versamento,
-
ovvero per l'imputazione della somma versata.
Mancati
o tardivi pagamenti all'INPS, INAIL, ENPALS e INPDAI
Le
istruzioni allegate alla circolare INPS n. 259/98 ricordano che, a seguito
dell'applicazione della disciplina dei versamenti unificati, nulla è innovato
per quanto riguarda il regime sanzionatorio per il mancato o tardivo pagamento
delle somme dovute per contributi INPS, ENPALS e INPDAI, nonché dei premi
INAIL.
3.
DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE
É
possibile compensare nel modello F24 i debiti di imposte, contributi e premi
rientranti nella disciplina del versamenti unificati con i crediti che emergono
dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce contributive periodiche, ovvero con
specifici crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali.
3.1
PRESUPPOSTI
E'
possibile compensare, mediante indicazione nel modello F24:
-
tutti i debiti di imposte, contributi e premi rientranti nella disciplina dei
versamenti unificati;
-
i crediti relativi a imposte o contributi oggetto di versamento unificato e
risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce contributive periodiche;
-
altri crediti spettanti al contribuente (es. per effetto di norme di
agevolazione).
3.1.1
Rimborso del 60% dell'eurotassa
Per
i contribuenti titolari di partita IVA è stato stabilito che la restituzione
del 60% del contributo straordinario per l'Europa (c.d. "eurotassa")
avviene mediante compensazione del credito con i versamenti unificati di
imposte e contributi da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.
La
C.M. n. 265/E del 18.11.98 aveva chiarito che tale procedura si applica anche
ai contribuenti che non erano titolari di partita IVA al momento del pagamento
dell'eurotassa.
Il
codice tributo da utilizzare nel modello F24 per indicare il credito da
compensare è il 4996.
3.1.2
Crediti d'imposta per agevolazioni fiscali
La
compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 si applica anche per
l'utilizzo di crediti d'imposta derivanti da norme di agevolazione fiscale, ad
esempio:
-
manutenzione, protezione e restauro aree archeologiche di Pompei (art. 9.13 L.
n. 352/97); il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello
F24 è 6601;
-
nuove assunzioni da parte di piccole e medie imprese in particolari aree
depresse del Mezzogiorno; il codice tributo da utilizzare per indicare il
credito nel modello F24 è 6700;
-
attività di ricerca scientifica; il codice tributo da utilizzare per indicare
il credito nel modello F24 è 6701;
-
incentivi territoriali ai sensi dell'art. 7 della L. n. 449/97; il codice
tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6702;
-
incentivi per il commercio ai sensi dell'art. 11 della L. n. 449/97; il codice
tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6703;
-
incentivi alle piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 4 della L. n. 448/98;
il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6705;
-
incentivi automatici per gli investimenti, ai sensi della L. n. 341/95; il
codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6706;
-
incentivi per la ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 13 del DL n. 79/97
conv. L. n. 140/97; il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel
modello F24 è 6707;
-
incentivi per l'alimentazione dei veicoli a metano o GPL, ai sensi dell'art. 1
del DL n. 324/97 conv. L. n. 403/97; il codice tributo da utilizzare per
indicare il credito nel modello F24 è 6709;
-
incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motocicli, ai sensi dell'art. 22
della L. n. 266/97; il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel
modello F24 è 6710;
-
incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, ai sensi
dell'art. 17.34 della L. n. 449/97; il codice tributo da utilizzare per
indicare il credito nel modello F24 è 6711;
-
incentivi per rottamazione autovetture o autoveicoli (art. 29 L. n. 30/97 e
art. 1 L. n. 403/97); il codice tributo da utilizzare per indicare il credito
nel modello F24 è 6712;
-
agevolazioni per investimenti innovativi (artt. 5-6 L. n. 317/91); il codice
tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6713;
-
agevolazione per spese di ricerca (art. 8 L. n. 317/91); il codice tributo da
utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6714;
-
agevolazione per taxisti (art. 20 L. n. 427/93); il codice tributo da utilizzare
per indicare il credito nel modello F24 è 6715;
-
premio di assunzione (art. 2 L. n. 489/94); il codice tributo da utilizzare per
indicare il credito nel modello F24 è 6716;
-
agevolazione per l'acquisto di strumenti di pesatura (art. 1 L. n. 77/97); il
codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6717;
-
agevolazione per l'imprenditoria femminile (art. 5 L. n. 215/92); il codice
tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6718;
-
credito d'imposta per cessioni di strumenti informatici effettuate a favore di
università e istituzioni scolastiche (art. 6 L. n. 449/97). il codice tributo
da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6719;
-
riacquisto, entro un anno dall'alienazione, di una nuova prima casa non di
lusso; il credito è pari all'imposta di registro o all'IVA versata sul
precedente acquisto agevolato;
-
credito d'imposta agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli
abbuoni previsti per il versamento dell'imposta sugli spettacoli.
3.2
DECORRENZA
La
facoltà di compensazione tra debiti e crediti di imposte e contributi decorre
dal:
-
maggio 1998: persone fisiche titolari di partita IVA;
-
1999:
>
soggetti non titolari di partita IVA;
>
società di persone ed equiparate ai fini fiscali;
>
soggetti IRPEG.
3.3
COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA DERIVANTI DA LIQUIDAZIONI PERIODICHE
Nel
1998 i crediti derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA delle persone
fisiche non potevano essere compensati con debiti di altri tributi o
contributi, ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, in quanto non derivavano da una
dichiarazione o denuncia periodica. Potevano, invece, essere compensati nei
successivi versamenti IVA periodici, in base alle disposizioni precedenti al
D.Lgs. n. 241/97.
A
partire dal 1999, invece, è stata prevista una parziale deroga a tale regola,
in relazione all'introduzione dell'obbligo di presentare apposite dichiarazioni
periodiche IVA.
Le
relative istruzioni stabiliscono, infatti, che:
-
di regola, il credito IVA risultante dalla dichiarazione periodica non può
essere utilizzato nel modello F24 per compensare debiti di imposte e
contributi, ai sensi del D.Lgs. n. 241/97;
-
l'unica eccezione è prevista per i contribuenti che hanno diritto ad ottenere
il rimborso dell'IVA a credito per periodi inferiori all'anno, ai sensi
dell'art. 38-bis.2 del DPR n. 633/72, cioè coloro che:
>
effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad
aliquote più basse rispetto a quelle sugli acquisti o importazioni;
>
effettuano operazioni di esportazione, operazioni assimilate e cessioni
intracomunitarie in misura superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate.
Tali
soggetti possono quindi, in alternativa:
-
richiedere il rimborso infrannuale del credito IVA, utilizzando la
dichiarazione periodica IVA;
-
utilizzare il credito, o parte di esso, in compensazione con altri debiti di
imposte e contributi rientranti nei versamenti unificati, ai sensi dell'art. 17
del D.Lgs. n. 241/97, inserendolo nel modello F24.
Il
Ministero delle Finanze, con una nota del 12.4.99:
-
ha chiarito che è possibile compensare detto credito a partire dal primo giorno
successivo al trimestre di riferimento;
-
ha comunicato che sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare
nel modello F24:
>
6036 -> credito IVA articolo 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, 1° trimestre;
>
6037 -> credito IVA articolo 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, 2° trimestre;
>
6038 -> credito IVA articolo 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, 3° trimestre;
-
ha stabilito che per detti codici tributo il periodo di riferimento è l'anno di
imposta per il quale si effettua il versamento, da indicare nella forma AAAA.
Soggetti
non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA nel 1999
Si
ricorda che nel 1999 l'obbligo di presentare le dichiarazioni periodiche IVA
riguarda solo i contribuenti soggetti all'IRPEG.
Con
riferimento agli altri contribuenti, non obbligati a presentare le
dichiarazioni nel 1999, la C.M. 23.3.99 n. 68/E ha chiarito che, se hanno
diritto ai rimborsi infrannuali possono, alternativamente:
-
presentare l'apposita istanza di rimborso prevista dal DM 23.7.75;
-
presentare, in alternativa alla suddetta istanza, un esemplare del modello di
dichiarazione periodica IVA per richiedere il rimborso;
-
compensare in tutto o in parte il credito IVA nel modello F24, in alternativa
alla richiesta di rimborso.
3.4
COMPENSAZIONE DELL'IVA DOVUTA PER L'ADEGUAMENTO AI PARAMETRI CONTABILI E AGLI
STUDI DI SETTORE
La
C.M. n. 144/98 (punto 5.1) ha chiarito che l'IVA dovuta ai fini dell'opzione
per l'adeguamento del volume d'affari a quello risultante dall'applicazione dei
parametri contabili è compensabile con eventuali crediti di imposte e
contributi.
Le
istruzioni ai modelli Unico 99 chiariscono che è compensabile anche l'IVA
dovuta per l'adeguamento del volume d'affari a quello risultante
dall'applicazione degli studi di settore.
3.5
COMPENSAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO
L'art.
17.2-bis del D.Lgs. n. 241/97 stabilisce che non possono essere compensati i
crediti e debiti IVA da parte dei soggetti che versano l'imposta a livello di
gruppo a norma dell'art. 73.3 del DPR n. 633/72, ferma restando per tali
soggetti la possibilità di compensare le altre imposte previste dal D.Lgs. n.
241/97.
Tuttavia,
le istruzioni al modello di dichiarazione periodica IVA stabiliscono che le
società ed enti controllanti che si avvalgono della procedura dell'IVA di
gruppo possono, in alternativa:
-
richiedere il rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle
annotazioni periodiche riepilogative di gruppo;
-
effettuare la compensazione di dette eccedenze, ai sensi dell'art. 17 del
D.Lgs. n. 241/97.
Si
pone però il problema se la previsione di tali istruzioni, approvate con DM,
possano derogare ad una norma di carattere primario quale l'art. 17.2-bis del
D.Lgs. n. 241/97.
3.6
COMPENSAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA ECCESSO DI VERSAMENTO DI RITENUTE
La
C.M. n. 125/98 (p. 4) aveva chiarito che:
-
i debiti per ritenute alla fonte sono compensabili ai sensi del D.Lgs.
n.241/97;
-
i crediti di ritenute alla fonte, invece, non possono essere compensati, in
quanto non risultanti dalla dichiarazione.
In
materia, occorre però tenere presente quanto stabilito dal DPR 10.11.97 n. 445
a decorrere dal periodo d'imposta 1998.
L'art.
1 di tale DPR e la R.M. del 2.11.98 n. 165 stabiliscono, infatti, che:
-
i crediti di ritenute alla fonte derivanti da versamenti effettuati in misura
superiore rispetto a quanto effettivamente trattenuto sono compensabili con i
debiti per ritenute effettuate in relazione alla stessa categoria di reddito,
indicando nel modello F24 l'importo dovuto al netto dell'eccedenza scomputata;
sull'eccedenza computata in diminuzione dai successivi versamenti non competono
interessi;
-
qualora lo scomputo non venga operato nel corso dello stesso periodo d'imposta,
il sostituto d'imposta può:
>
computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo
d'imposta successivo;
>
compensare l'eccedenza derivante dalla dichiarazione in sede di versamento
unificato, previa indicazione di tale scelta nella dichiarazione stessa;
>
chiederne il rimborso.
Se
lo scomputo avviene in sede di versamento unificato, il sostituto d'imposta:
-
dovrà inserire l'importo dell'eccedenza risultante dalla dichiarazione nel
modello F24 nella colonna "importi a credito compensati";
-
potrà utilizzare l'eccedenza per compensare i debiti derivanti dal versamento
di tutti i tributi, contributi e premi previsti dall'art. 17.2 del D.Lgs. n.
241/97, senza più il vincolo dello scomputo delle eccedenze dalle ritenute
relative alla stessa categoria reddituale.
3.7
COMPENSAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
3.7.1
Contributi di artigiani, commercianti e professionisti iscritti all'INPS
A
partire dal 1999, a seguito dell'introduzione della dichiarazione unificata
anche ai fini contributivi le istruzioni al modello Unico 99 - persone fisiche
stabiliscono che è possibile compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241/97,
indicandoli nel modello F24, i crediti degli artigiani, commercianti o
professionisti iscritti alle relative gestioni INPS, per contributi pagati in
acconto in misura superiore al dovuto.
Scomputo
dai successivi versamenti in acconto
Tuttavia,
resta ferma la facoltà, in alternativa alla richiesta di rimborso o alla
compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, di dedurre l'eccedenza a credito
dagli eventuali importi in acconto dovuti per l'anno successivo, in base alle
disposizioni precedenti al D.Lgs. n. 241/97.
In
tal caso, la circolare INPS n. 123/98 aveva chiarito che nella casella
"importi a debito versati" del modello F24 va indicato l'importo
netto da pagare (cioè, ad esempio, la prima rata di acconto per il 1999
scomputata del credito relativo al saldo 1998).
3.7.2
Contributo INPS 10-12% per i collaboratori coordinati e continuativi
Le
istruzioni INPS-Finanze allegate alla circolare INPS n. 79/98 stabiliscono,
invece, che:
-
non sono compensabili gli eventuali crediti relativi al contributo INPS del
10-12% per i collaboratori coordinati e continuativi per versamenti di
contributi eccedenti il massimale della base imponibile o per contributi non
dovuti;
-
tali crediti saranno rimborsati direttamente all'INPS, a seguito di apposita
domanda del committente e del collaboratore.
3.8
COMPENSAZIONE DEI CREDITI PER PREMI INAIL
Le
istruzioni allegate alla circolare INPS n. 259/98 stabiliscono che, in
relazione ai crediti per premi INAIL:
-
nel caso in cui l'autoliquidazione dei premi INAIL evidenzi un credito per il
1998, il datore di lavoro procederà preventivamente alla compensazione della
"regolazione passiva" con la rata anticipata per il 1999, indicando
nel campo "importi a debito versati" l'importo al netto della
compensazione stessa;
-
in presenza di crediti pregressi, l'utente potrà procedere, altresì, alla
compensazione con l'importo dovuto da autoliquidazione, a condizione che, come
per il passato, trasmetta all'INAIL la relativa domanda; anche in questo caso
dovrà essere indicato nel campo "importi a debito versati" l'importo
al netto della compensazione stessa;
-
nell'ipotesi in cui, effettuate le compensazioni sopra descritte, risulti
comunque un credito nei confronti dell'INAIL, detto importo dovrà essere
indicato nella colonna "importi a credito compensati" e potrà essere
utilizzato in compensazione di altre partite debitorie del modello F24.
3.9
COMPENSAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI DI INTERESSI PER DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI
3.9.1
Interessi dell'1,5% per versamenti IVA trimestrali
La
maggiorazione dell'1,5% di interessi per versamenti IVA trimestrali si applica
prima di procedere alla compensazione di eventuali crediti.
Poiché
la maggiorazione dell'1,5% va cumulata con l'importo dell'IVA o dell'eventuale
residuo da versare, ne deriva che rientra tra gli importi compensabili anche
questa maggiorazione.
3.9.2
Maggiorazione di interessi per il rinvio dei versamenti IVA a saldo
I
contribuenti che presentano la dichiarazione unificata possono differire il
versamento del saldo IVA fino al termine di scadenza delle somme dovute in base
alla dichiarazione unificata stessa, con la maggiorazione dello 0,4% di
interessi per ogni mese o frazione di mese di differimento.
Tale
maggiorazione deve essere indicata cumulativamente all'importo dell'IVA da
versare e quindi rientra tra gli importi compensabili.
Peraltro,
le istruzioni ai modelli Unico 99 stabiliscono che tale maggiorazione:
-
non è dovuta se si effettua una compensazione totale tra debiti e crediti di
pari importo;
-
è dovuta solo sulla differenza in caso di compensazione parziale.
3.9.3
Maggiorazione di interessi per il differimento dei versamenti relativi alle
dichiarazioni
Anche
per il 1999 sono state stabilite delle proroghe dei termini di presentazione
delle dichiarazioni e di effettuazione dei relativi versamenti.
Il
differimento dei pagamenti di imposte e contributi dovuti in base alle
dichiarazioni oltre una certa data comporta l'applicazione di una maggiorazione
dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di differimento.
Differimento
del versamento di tributi
Le
istruzioni ai modelli Unico 99 stabiliscono che tale maggiorazione dello 0,4%
deve essere indicata cumulativamente all'importo da versare e quindi rientra
tra gli importi compensabili.
Peraltro,
le istruzioni stabiliscono che tale maggiorazione:
-
non è dovuta se si effettua una compensazione totale tra debiti e crediti di
pari importo;
-
è dovuta solo sulla differenza in caso di compensazione parziale.
Differimento
del versamento di contributi INPS derivanti dalla dichiarazione
Il
differimento con la maggiorazione di interessi dello 0,4% riguarda anche i
versamenti a saldo e/o in acconto relativi ai contributi previdenziali INPS
dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative
gestioni separate.
Tuttavia,
nel caso dei contributi INPS, le istruzioni congiunte INPS-Finanze allegate
alla circolare INPS n. 259/98 stabiliscono che tale maggiorazione vada indicata
separatamente dall'importo dovuto, utilizzando le seguenti causali contributo:
-
"API" -> artigiani;
-
"CPI" -> commercianti;
-
"DPPI" -> professionisti.
Peraltro,
anche in tale caso deve ritenersi ammissibile la compensazione in quanto:
-
il versamento di tale maggiorazione avviene sempre con il modello F24;
-
la compensazione riguarda tutti gli importi a debito versati con il modello
F24.
Non
è però chiaro se, nel caso dei contributi INPS:
-
si applichi quanto previsto dalle istruzioni al modello Unico 99 - persone
fisiche che stabiliscono che tale maggiorazione non è dovuta se si effettua una
compensazione totale tra debiti e crediti di pari importo, ovvero è dovuta solo
sulla differenza in caso di compensazione parziale;
-
oppure deve ritenersi che tale agevolazione sia limitata ai casi di versamento
cumulativo della maggiorazione.
Sul
punto appare necessario un chiarimento ufficiale.
Cumulo
delle maggiorazioni dello 0,4%
Se
viene ulteriormente differito il versamento del saldo IVA, le istruzioni ai
modelli Unico 99 chiariscono che l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% si
applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione
di mese successivo al 16.3.99 (si veda il precedente § 3.9.2).
Il
cumulo delle maggiorazioni sarà quindi compensabile.
3.10
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
Per
effettuare la compensazione occorre indicare nel modello F24:
-
nella colonna "codice tributo" o "causale contributo" ->
il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo
dell'imposta o del contributo in relazione al quale è sorto il credito, ovvero,
per alcune particolari categorie di crediti (es. crediti derivanti da agevolazioni),
l'apposito codice tributo;
-
nella colonna "periodo di riferimento" -> il periodo d'imposta o
contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito;
-
nella colonna "importi a credito compensati" -> l'ammontare del
credito indicato nella dichiarazione annuale come importi da compensare
(sezioni 2 e 4) ovvero vantato nei confronti degli enti previdenziali e
risultante dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni unificate (sezioni
3 e 5);
-
limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri dati
identificativi previsti nelle competenti sezioni del modello.
3.11
TERMINE PER EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE
La
parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata
in occasione del primo versamento successivo.
La
compensazione deve però essere completata entro un dato termine.
3.11.1
Crediti derivanti dalle dichiarazioni fiscali
Termine
iniziale di compensazione
Le
istruzioni ai modelli di dichiarazione Unico 99 stabiliscono che i crediti
risultanti da tali dichiarazioni possono essere utilizzati in compensazione dal
giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il
quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i
predetti crediti. Pertanto, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno
solare, tali crediti potranno essere compensati a partire dal 1° gennaio
dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.
Tuttavia,
le istruzioni evidenziano che il contribuente deve essere in grado di
effettuare i relativi conteggi ed essere certo che il credito utilizzato in
compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni
successivamente presentate.
In
precedenza, il Ministero delle Finanze aveva chiarito che:
-
il credito IVA derivante dalla dichiarazione per il 1998 può essere utilizzato
in compensazione a partire dai versamenti col modello F24 che scadono il
16.2.99;
-
la compensazione è possibile sia per i soggetti che devono presentare la
dichiarazione IVA "separata" entro il 31.3.99 (es. società di
capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare), sia per i
contribuenti che devono presentare la dichiarazione IVA con il modello Unico
99;
-
il contribuente che si avvale della compensazione del credito IVA non deve più
presentare la richiesta di rimborso con il modello VR.
Termine
finale di compensazione
La
compensazione deve concludersi entro il primo giorno utile per la presentazione
della dichiarazione successiva (es. i crediti risultanti dalla dichiarazione
Unico 99 per i redditi 1998 devono essere compensati entro il termine iniziale
di presentazione nel 2000 della dichiarazione per i redditi 1999).
Riporto
nella dichiarazione successiva della parte di credito non utilizzata
Tuttavia,
se il contribuente per errore o incapienza delle somme da versare non riesce a
compensare i crediti entro il termine iniziale di presentazione della
dichiarazione successiva, potrà riportare in tale dichiarazione la parte di
credito non utilizzata.
3.11.2
Crediti contributivi derivanti dalla dichiarazione unificata
Le
istruzioni al modello Unico 99 - persone fisiche stabiliscono che i crediti
contributivi di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle
rispettive gestioni INPS, risultanti dalla dichiarazione, possono essere
compensati fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione
successiva.
3.11.3
Crediti contributivi derivanti dalle denunce periodiche
Le
istruzioni ai modelli Unico 99 stabiliscono che i crediti per contributi INPS
risultanti dai modelli DM 10/2 possono essere compensati:
-
a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui
emerge il credito contributivo (sempreché il contribuente non ne abbia chiesto
il rimborso);
-
entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui
emerge il credito.
3.11.4
Crediti derivanti dalle autoliquidazioni dei premi INAIL
Le
istruzioni ai modelli di dichiarazione Unico 99 stabiliscono che, se
dall'autoliquidazione dei premi risulta comunque un credito nei confronti
dell'INAIL, detto importo:
-
potrà essere compensato nel modello F24 entro il giorno precedente la
successiva autoliquidazione (es. il credito derivante dall'autoliquidazione in
scadenza il 16.2.99 potrà essere compensato entro il 15.2.2000);
-
l'eventuale quota di credito non utilizzata alla data del 15.2.2000 sarà
oggetto di rimborso;
-
non possono essere utilizzati in compensazione i crediti derivanti da conteggi
e rettifiche dell'INAIL.
3.12
UTILIZZO DELLA FACOLTÀ DI COMPENSAZIONE
3.12.1
Compensazione parziale o "mista"
Il
contribuente può ripartire liberamente le somme a credito tra:
-
importi di cui richiede il rimborso e importi che utilizza in compensazione ai
sensi del D.Lgs. n. 241/97 (c.d. "compensazione orizzontale");
-
importi che utilizza in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97 e quelli
che compensa ai sensi di altre disposizioni (c.d. "compensazione
verticale").
La
scelta tra il rimborso e le varie forme di compensazione può essere anche parziale.
Le
istruzioni ai modelli Unico 99 chiariscono che nel quadro RX vanno indicati:
-
nella colonna 1 i crediti che il contribuente chiede a rimborso;
-
nella colonna 2 i crediti che il contribuente intende utilizzare in
compensazione, indipendentemente dal tipo di compensazione utilizzato.
3.12.2
Compensazione in via prioritaria dei crediti risultanti dalla dichiarazione con
i relativi debiti - Esclusione dal 1999
Le
istruzioni al primo modello di versamento F24 stabilivano che il contribuente
doveva compensare in via prioritaria i crediti risultanti dalla dichiarazione
con i debiti emergenti dalla stessa dichiarazione.
Le
istruzioni al nuovo modello F24 non prevedono più tale limitazione e le
istruzioni ai modelli di dichiarazione Unico 99 chiariscono espressamente che
da quest'anno non è più necessario utilizzare in via prioritaria i crediti
risultanti dalla dichiarazione per compensare i debiti emergenti dalla stessa
dichiarazione.
3.12.3
Rapporti tra le compensazioni in base al D.Lgs. n. 241/97 e le precedenti
disposizioni
Le
disposizioni sulla compensazione del D.Lgs. n. 241/97 non hanno sostituito le
possibilità di compensazione previste da norme precedenti, ma si sono aggiunte
alle stesse.
La
scelta tra la compensazione ex D.Lgs. n. 241/97 e precedenti disposizioni può
essere anche parziale.
Nel
modello F24 non vanno, però, indicate le compensazioni eseguite ai sensi delle
disposizioni diverse dal D.Lgs. n. 241/97; gli importi a debito andranno quindi
indicati al netto delle compensazioni già eseguite.
Come
chiarito dalle istruzioni ai modello Unico 99, invece, nel quadro RX i crediti
risultanti dalla dichiarazione che si intende utilizzare in compensazione
(colonna 2) andranno indicati al lordo degli eventuali importi utilizzati in
base a disposizioni di compensazione diverse dal D.Lgs. n. 241/97 (es. utilizzo
del credito IRPEF o IRPEG per diminuire i relativi versamenti in acconto).
Utilizzo
del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale
La
libertà di scelta del contribuente sul modo di utilizzo dei crediti si applica
anche al credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
Pertanto,
tale credito può essere:
-
compensato con altri importi a debito di imposte e contributi, ai sensi del
D.Lgs. n. 241/97, nel modello F24 ("compensazione orizzontale");
-
utilizzato in compensazione nei versamenti periodici IVA ("compensazione
verticale");
-
chiesto a rimborso sul conto fiscale, presentando il modello VR al
concessionario della riscossione.
I
tre metodi sono alternativi fra di loro, ma la scelta può essere anche
parziale. E' quindi possibile, ad esempio, utilizzare parte del credito per la
compensazione nel modello F24 e richiedere l'altra parte a rimborso sul conto
fiscale.
3.12.4
Limite di 500 milioni dei crediti compensabili o rimborsabili sul conto fiscale
Fino
all'anno 2000, è previsto il "tetto" di 500 milioni di lire, per
ciascun periodo d'imposta, dei crediti d'imposta e dei contributi che possono
essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, ovvero chiesti a rimborso sul
conto fiscale con la procedura prevista dal DM 28.12.93 n. 567.
Il
limite di 500 milioni è cumulativo sia ai fini della compensazione che della
richiesta di rimborso.
Le
istruzioni ai modelli Unico 99 chiariscono che, qualora l'importo dei crediti
spettanti sia superiore al limite dei 500 milioni, l'eccedenza può essere:
-
chiesta a rimborso nei modi ordinari;
-
portata in compensazione nell'anno solare successivo.
Compensazioni
in base a disposizioni precedenti al D.Lgs. n. 241/97
Non
vi è alcun limite, invece, per l'utilizzo di modalità di compensazione diverse
dal D.Lgs. n. 241/97 (es. scomputo del credito IVA dalle successive
liquidazioni periodiche, utilizzo del credito IRPEF o IRPEG per diminuire i
relativi versamenti in acconto, ecc.). Inoltre, tali compensazioni non rilevano
ai fini del suddetto "tetto" dei 500 milioni.
3.12.5
Eccesso di compensazione
La
R.M. n. 70/98 (punto 3) ha chiarito che, in caso di compensazione di un credito
di importo superiore a quello spettante:
-
è possibile integrare il versamento ricorrendo al nuovo ravvedimento operoso ex
art. 13 del D.Lgs. n. 472/97;
-
in mancanza di regolarizzazione sarà applicata la sanzione del 30% prevista per
l'omesso o tardivo versamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97
(ritardati od omessi versamenti diretti).
La
regola dell'applicazione delle sanzioni ordinarie (salvo particolari
disposizioni di regolarizzazione agevolata) in caso di utilizzo di crediti non
spettanti, deve ritenersi applicabile anche in relazione ai contributi
previdenziali e ai premi INAIL.
4.
DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE
Tutti
i contribuenti possono rateizzare i versamenti a saldo e in acconto di imposte
e contributi, esclusi quelli scadenti nei mesi di novembre e dicembre.
L'art.
20 del D.Lgs. n. 241/97 ha introdotto la possibilità di rateizzare il
versamento delle somme dovute a titolo di saldo o acconto di imposte e
contributi, previa opzione del contribuente da esercitare in sede di
dichiarazione.
4.1
SOGGETTI INTERESSATI
A
differenza della disciplina dei versamenti unificati e della compensazione, la
facoltà di rateizzazione ha riguardato fin dal 1998 tutti i contribuenti (anche
non titolari di partita IVA).
4.2
IMPORTI RATEIZZABILI
Le
istruzioni al modello F24 stabiliscono che possono essere rateizzate le somme
dovute a titolo di saldo e acconto, derivanti dalla dichiarazione, fatta
eccezione per quelle riferite agli acconti dovuti nei mesi di novembre e
dicembre.
Le
istruzioni ai modelli Unico 99 chiariscono che sono esclusi dalla rateizzazione
anche i saldi dovuti nei mesi di novembre e dicembre.
Le
rate sono mensili.
4.2.1
Versamenti rateizzabili
Acconto
IVA
E'
stato espressamente stabilito che non è rateizzabile il versamento dell'acconto
IVA da effettuare entro il 27 dicembre.
Premi
INAIL
La
rateizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97 non si applica ai premi INAIL, per
i quali occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni vigenti in
materia.
Saldi
e acconti di contributi previdenziali INPS
La
circolare INPS del 15.1.99 n. 10 e le istruzioni al modello Unico 99 - persone
fisiche, invece, stabiliscono che, a partire dal 1999, possono essere oggetto
di rateizzazione i contributi dovuti:
-
dagli artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale (due acconti e
saldo);
-
dai professionisti iscritti alla gestione INPS del 10-12% (due acconti e
saldo).
Le
singole rate vanno indicate nel modello F24 con le seguenti causali contributo:
-
"APR" -> contributi dovuti dagli artigiani, sul reddito eccedente
il minimale - rate;
-
"CPR" -> contributi dovuti dai commercianti, sul reddito eccedente
il minimale - rate;
-
"DPPR" -> contributi a saldo e in acconto dovuti dai
professionisti iscritti alla gestione INPS del 10-12% - rate.
IVA
dovuta per l'adeguamento ai parametri contabili e agli studi di settore
Non
sono rateizzabili gli importi dovuti a titolo di IVA a seguito di adeguamento
del volume d'affari ai parametri contabili (codice tributo 6493) in quanto non
rientrano tra le somme dovute a titolo di saldo o di acconto.
Tale
chiarimento dovrebbe ritenersi applicabile anche con riferimento all'IVA dovuta
per l'adeguamento agli studi di settore.
4.2.2
Rateizzazione di tutti i versamenti a saldo e in acconto dovuti in base alla
dichiarazione
Le
istruzioni ai modelli Unico 99 confermano che i contribuenti che intendono
avvalersi della rateizzazione sono obbligati a versare in modo frazionato tutti
gli importi a saldo e in acconto che risultano dovuti in base alla
dichiarazione, compresa l'IRAP.
Rateizzazione
del saldo IVA
Tuttavia,
tali istruzioni precisano che, in caso di versamento del saldo IVA effettuato
prima del versamento delle altre somme a saldo o in acconto risultanti dalla
dichiarazione unificata, è possibile:
-
pagare il saldo IVA "separato" in unica soluzione e rateizzare gli
altri versamenti a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione unificata;
-
rateizzare il pagamento del saldo IVA "separato" e versare in unica
soluzione gli altri importi dovuti a saldo e in acconto risultanti dalla
dichiarazione unificata;
-
rateizzare il pagamento del saldo IVA "separato" in modo diverso
dagli altri versamenti a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione
unificata.
4.3
NUMERO DELLE RATE
Il
numero di rate mensili in cui suddividere il pagamento è determinato dal
singolo contribuente, tenendo però conto che, in ogni caso, il pagamento
rateale deve completarsi entro il mese di novembre dell'anno di presentazione
della relativa dichiarazione o denuncia (art. 20.1 del D.Lgs. n. 241/97).
Pertanto,
con riferimento alle imposte dirette e ai contribuenti con periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare (es. persone fisiche, società di persone), il
numero massimo di rate è 6 (da giugno a novembre).
Tale
condizione può invece comportare, per i soggetti con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare, un aumento oppure una diminuzione del numero
massimo delle rate, fino alla impossibilità, di fatto, di poter effettuare
versamenti rateali.
Occorre
però tenere presente che, salvo quanto evidenziato al precedente § 4.2.2 in
relazione al versamento del saldo IVA:
-
il numero di rate deve essere uguale per tutti i versamenti rateizzati;
-
tale numero non può variare neanche in caso di versamenti IRAP effettuati a
favore di differenti regioni.
Le
rate del singolo tributo o contributo rateizzato devono essere di pari importo.
4.3.1
Indicazione del numero delle rate in dichiarazione
Il
numero delle rate in cui si sono suddivisi gli importi da pagare va indicato
nella dichiarazione dei redditi (quadro RX).
Se
il saldo IVA viene rateizzato con modalità diverse rispetto agli altri importi
a saldo e in acconto, dovranno essere indicati entrambi i diversi numeri di
rate prescelti, nella apposite caselle.
4.3.2
Indicazione del numero delle rate nel modello F24
Le
nuove istruzioni al modello F24, approvate con DM 12.4.99, stabiliscono che:
-
in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare,
nello spazio "numero di rate prescelto" della sezione 6 del modello
F24, sia il numero della rata che si sta versando, sia il numero complessivo di
rate prescelto (es. la seconda di sei rate va indicata con 0206; il pagamento
in unica soluzione va indicato con 0101);
-
se si rateizza in modo diverso il pagamento del saldo IVA non differito al
momento di versamento delle somme risultanti dal modello Unico, rispetto agli
altri importi dovuti a saldo e in acconto derivanti dalla dichiarazione
unificata, occorre presentare differenti modelli F24 in cui indicare il diverso
numero di rate prescelto.
Con
un comunicato stampa dell'11.5.99, il Ministero delle Finanze ha chiarito che
il dato "0101" va indicato in tutti i casi di versamenti effettuati
in unica soluzione, a prescindere che si tratti di un versamento a saldo o in
acconto rateizzabile oppure di un versamento periodico non rateizzabile.
4.4
TERMINI DI VERSAMENTO DELLE RATE
La
prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o
dell'acconto.
Le
altre rate devono essere pagate entro:
-
il giorno 16 di ciascun mese di scadenza -> contribuenti titolari di partita
IVA;
-
la fine di ciascun mese di scadenza -> contribuenti non titolari di partita
IVA.
4.5
INTERESSI PER VERSAMENTO RATEALE
Le
rate devono essere maggiorate di interessi del 6% annuo decorrenti dal giorno
successivo al termine stabilito per l'effettuazione dei versamenti.
Le
rate successive alla prima devono quindi essere maggiorate di interessi pari
allo 0,5 per ogni mese di differimento.
Gli
interessi devono essere versati contemporaneamente all'importo del capitale
dovuto.
L'importo
da versare ad ogni scadenza è quindi dato dalla somma:
-
dell'ammontare del capitale che residua dopo aver operato l'eventuale
compensazione, eventualmente aumentato delle maggiorazioni dello 0,4% previste
per il differimento dei termini ordinari di versamento, diviso per il numero
delle rate;
-
degli interessi relativi alla singola rata.
4.5.1
Calcolo degli interessi per il pagamento rateale
Gli
interessi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria
dell'acconto e/o del saldo.
Gli
interessi per la rateizzazione possono essere calcolati anche sull'importo, non
arrotondato, dovuto per ciascuna imposta da rateizzare.
Le
istruzioni ai modelli Unico 99 confermano che gli interessi per pagamento
rateale vanno calcolati in misura forfettaria, a prescindere dal giorno nel quale
si effettua materialmente il versamento.
Gli
interessi vanno calcolati:
-
applicando la seguente formula: capitale x tasso di interesse x tempo / 36.000;
-
in base al numero di giorni (calcolati secondo il metodo commerciale)
intercorrenti tra il termine di versamento in via ordinaria (prima rata) e il
termine di scadenza delle altre rate.
In
pratica, a partire dalla terza rata, gli interessi sono pari all'ammontare
dell'interesse versato sulla rata precedente maggiorato di un importo pari allo
0,5% dell'ammontare della rata stessa.
4.5.2
Codici tributo degli interessi per pagamento rateale
Gli
interessi devono essere versati utilizzando, per ogni sezione del modello F24,
l'apposito codice tributo o causale contributo.
Soggetti
titolari di partita IVA
Per
il versamento degli interessi dovuti per il pagamento rateale da parte dei
soggetti titolari di partita IVA sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
-
1668 -> interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili
indicati nella sezione 2 - erario del modello F24;
-
3805 -> interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili
indicati nella sezione 4 - regioni del modello F24.
Soggetti
non titolari di partita IVA
Per
il versamento degli interessi dovuti per pagamenti rateali da parte di soggetti
non titolari di partita IVA sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
-
4056 - interessi per il pagamento rateizzato di imposte dirette emergenti dalla
dichiarazione;
-
8898 - interessi per il pagamento degli importi rateizzati del contributo al
Servizio sanitario nazionale.
Poiché
dall'1.1.99 anche i soggetti non titolari di partita IVA effettuano i
versamenti con il modello F24, non è chiaro se il codice tributo 4056:
-
si applichi a tutti i versamenti rateizzati di tributi, anche se indicati in
sezioni diverse del modello F24 (es. IRPEF e addizionale regionale IRPEF);
-
vada ripetuto più volte nelle varie sezioni in cui si versano i tributi
rateizzati, oppure vada indicato una sola volta nel modello F24 (ma in quale
sezione?).
Su
tali aspetti appaiono necessari chiarimenti ufficiali.
4.5.3
Causali contributo degli interessi per pagamento rateale
Per
il versamento degli interessi per pagamento rateale di acconti e saldi di
contributi INPS sono state approvate le seguenti "causali
contributo":
-
"API" - interessi per rateazioni o differimento -> artigiani;
-
"CPI" - interessi per rateazioni o differimento -> commercianti;
-
"DPPI" - interessi per rateazioni o differimento -> professionisti
iscritti alla gestione INPS del 10-12%.
4.6
RICORSO ALL'ASSISTENZA FISCALE (MODELLI 730)
La
rateizzazione dei versamenti dovuti a saldo o in acconto è possibile anche in
caso di ricorso all'assistenza fiscale con presentazione del modello 730.
In
tale caso il sostituto d'imposta:
-
deve versare gli interessi dovuti per la rateizzazione da parte del
contribuente non titolare di partita IVA (es. dipendente) utilizzando il
modello F24 e i relativi codici tributo;
-
può versare le somme trattenute nel mese di novembre al sostituito (es.
dipendente) per effetto dell'assistenza fiscale (es. secondo o unico acconto
IRPEF) nel successivo mese di dicembre, entro il termine per l'effettuazione
dei versamenti unificati.
4.7
RAVVEDIMENTO OPEROSO
La
R.M. del 4.11.98 n. 168/E ha fornito chiarimenti sulle modalità di applicazione
del ravvedimento operoso in caso di pagamento rateale:
-
il pagamento della sanzione per tardivo versamento di interessi può essere
effettuato utilizzando uno qualunque dei codici tributo istituiti dal DM
11.6.98, riferiti ad una delle imposte il cui pagamento è stato dilazionato;
-
il pagamento delle somme relative al codice prescelto dovrà essere effettuato
con il modello F23.
4.8
COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE - COMPILAZIONE DEI MODELLI F24
Le
istruzioni al nuovo modello F24 stabiliscono che se il contribuente si avvale
sia della compensazione che della rateizzazione, può utilizzare due modelli:
-
nel primo modello opera la compensazione, indicando importi a debito per un
ammontare uguale degli importi a credito; il saldo del modello è quindi pari a
zero e il modello va comunque presentato;
-
nel secondo modello indica l'ammontare rateizzato di ognuno dei residui importi
a debito e, a partire dalla seconda rata, anche quello dei relativi interessi.