NUOVO
SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - SISTRI
(Decreto Ministeriale 17 dicembre
2009)
E’ stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto Ministeriale che istituisce il nuovo sistema informatico
di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Le nuove disposizioni sostituiranno in
modo graduale l'attuale sistema di gestione dei rifiuti speciali (pericolosi e
non) basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul
MUD, con un procedimento informatico.
Soggetti
obbligati all’iscrizione
I soggetti obbligati ad iscriversi al
nuovo sistema sono, generalmente, quelli già tenuti a compilare il MUD e più
precisamente:
- le imprese e gli enti produttori
iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni industriali,
lavorazioni artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, con più di
dieci dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di
rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero
e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la
gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti speciali;
- le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti
pericolosi;
- le imprese e gli enti che effettuano
operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
Gli altri soggetti, diversi da quelli
precedenti, possono iscriversi al SISTRI facoltativamente.
Si ricorda che le imprese edili sono generalmente produttori iniziali di
rifiuti speciali non pericolosi
derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (D.Lgs. 152/06,
art. 184, c. 3, lett. b) e pertanto non
sono obbligate ad aderire al sistema SISTRI.
Le imprese che producono e trasportano
i propri rifiuti non pericolosi
diversi da quelli che derivano da lavorazioni industriali, lavorazioni
artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento di fumi, di cui all’art. 184, c. 3, lett.
c), d) e g) del D.Lgs. 152/06, se non decideranno di aderire volontariamente al
nuovo sistema, continueranno ad accompagnare il trasporto dei rifiuti con il formulario di identificazione dei
rifiuti cartaceo.
Entrata
in vigore dei nuovi obblighi
L'entrata in funzione e l'operatività
del sistema ed i termini per l'iscrizione varia in base ai soggetti coinvolti
ed in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati.
In particolare le nuove disposizioni
entreranno in vigore decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto
(14/1/2010) per:
• i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi con più di cinquanta dipendenti;
• le imprese e gli enti produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni industriali,
lavorazioni artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, con più di
cinquanta dipendenti;
• i commercianti e gli intermediari di
rifiuti senza detenzione;
• i Consorzi istituiti per il recupero
e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la
gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti speciali;
• le imprese e gli enti che effettuano
operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
Un secondo gruppo di soggetti dovrà
adottare le nuove regole decorsi 210 giorni dalla data di entrata in vigore del
Decreto (14/1/2010).
Fanno parte del secondo gruppo:
• le imprese e gli enti produttori iniziali
di rifiuti pericolosiche hanno fino a cinquanta dipendenti;
• i produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi che derivano da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali,
attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione
e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.
I soggetti che vorranno aderire su
base volontaria al SISTRI potranno farlo a partire dal 210° giorno dalla data
di pubblicazione del Decreto.
Termini
di iscrizione
Il primo gruppo di utenti dovrà
aderire al SISTRI iscrivendosi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore
del Decreto.
Il secondo gruppo di utenti aderirà al
SISTRI iscrivendosi a partire dal 30° giorno al 75° giorno dalla data di
entrata in vigore del Decreto.
Il terzo gruppo di utenti, per i quali
l'adesione al SISTRI è facoltativa, potrà aderire a decorrere dal 210° giorno
dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Modalità
di iscrizione
Per quanto riguarda la procedura da
seguire, i soggetti obbligati dovranno iscriversi al SISTRI utilizzando, a
scelta, una delle seguenti modalità.
- collegandosi alla sezione del
Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed
inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni
riportate nella procedura di iscrizione online. Il Portale sarà attivo 24 ore
su 24 tutti i giorni della settimana;
- comunicando i dati indicati nel
modulo di iscrizione via fax, al numero: 800050863. Il servizio di ricezione
fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.;
- comunicando i dati indicati nel
modulo di iscrizione telefonando al numero verde: 800003836. Il call center
sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00,
sino alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione; successivamente, il
call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
- tramite la Sezione Regionale
dell'Albo nazionale dei Gestori Ambientali territorialmente competente (nel
caso di trasportatori);
- tramite le associazioni
imprenditoriali territoriali o le loro società di servizi.
Una volta effettuata l’iscrizione, il
sistema effettuerà le verifiche con il registro imprese o l'albo nazionale
gestori ambientali e, in caso di iscrizione diretta, l'impresa riceverà il
codice-pratica di riferimento, col quale sarà possibile presentarsi presso la
camera di commercio (o sezione regionale dell'albo nel caso dei trasportatori),
per lo svolgimento di ulteriori formalità e per il ritiro dei dispositivi
tecnologici.
In caso di iscrizione indiretta
saranno le associazioni imprenditoriali o le sezioni dell'albo ad informare
l'impresa sui tempi e luoghi per il ritiro dei dispositivi tecnologici.
Dispositivi
tecnologici
I dispositivi tecnologici di cui
saranno dotate le imprese sono:
-
chiavetta
token USB, necessaria per ciascuna unità locale e per ciascun mezzo in
dotazione all'azienda dedicato al trasporto di rifiuti speciali
-
una
sorta “scatola nera”, per monitorare il percorso dell'automezzo. Ogni singolo
veicolo che trasporta rifiuti dovrà esserne dotato.
Le imprese avranno a disposizione, per
effettuare l'installazione una lista delle officine autorizzate
all'installazione dei dispositivi, affidati alle imprese in comodato d'uso e
consegnati con le credenziali e le relative istruzioni.
Per ottenere i dispositivi si dovrà
essere muniti del modulo di autocertificazione generato dal SISTRI e dovrà
essere esibita la ricevuta del pagamento del contributo annuale. L'impresa
dovrà sottoscrivere il certificato digitale (abbinato alla firma elettronica e
una dichiarazione su responsabilità e oneri per danneggiamento o smarrimento
dei dispositivi).
Costi
I costi per la gestione ed il
funzionamento del sistema sono a carico dei soggetti obbligati che verseranno
contributi annuali in misura differenziata a seconda dell'attività svolta,
della tipologia e del quantitativo di rifiuti trattati.
Il contributo riguarderà ogni unità
produttiva, ogni veicolo e sarà riferito all'anno di competenza a prescindere
dalla data di versamento.
Allegati
Prospetto sintetico del
nuovo sistema