INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE
PREMI ANNO 2009/2010 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
Entro il 16
febbraio 2010 devono essere effettuate le operazioni connesse
all'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all'anno 2009 (regolazione del premio) ed
all'anno 2010 (anticipo rata premio). Si riepilogano qui di seguito tali
adempimenti:
DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 2009
1) Presentazione della dichiarazione anno 2009
La dichiarazione delle
retribuzioni deve essere presentata all'Inail entro il 16 febbraio 2010 e,
sempre entro il 16 febbraio, va effettuato il versamento del premio dovuto.
La presentazione della
dichiarazione può avvenire, alternativamente, mediante:
- consegna della
dichiarazione presso la competente sede Inail;
- spedizione postale a
mezzo invio raccomandata A.R.;
- in via telematica,
avvalendosi del servizio "Alpi on line” che consente di effettuare, con
procedura guidata, tutte le operazioni per l'autoliquidazione compreso il
conteggio dei premi;
- in via telematica,
trasmettendo la sola dichiarazione delle retribuzioni.
Per la
trasmissione in via telematica, le imprese interessate potranno accedere a tale
funzione dal sito internet dell'Inail all'indirizzo www.inail.it. Sezione "Punto Cliente” Area
Aziende. Per poter utilizzare tale modalità di invio, è necessario avvalersi
del codice PIN aziendale e del codice ditta già in possesso delle imprese. In
caso di smarrimento del codice PIN è possibile richiederne il duplicato alla
locale sede dell'Istituto.
Per le imprese
che presentano la dichiarazione in parola in via telematica la scadenza
del termine per la presentazione è differita al 16 marzo 2010, fermo
restando il termine del 16 febbraio 2010 per il versamento del premio.
2) Modalità di redazione della dichiarazione
La dichiarazione
delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2009 dovrà
essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (1031) inviato
alle imprese dall'Inail, che non presenta novità di particolare rilievo. Si
ricorda che nel riquadro "RETRIBUZIONI COMPLESSIVE" non devono essere
indicate le retribuzioni corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti assunti
con contratto di riallineamento con esenzione totale dalla contribuzione e
quelle relative al titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese
artigiane. Vanno invece indicate, tra le altre, le retribuzioni erogate ai
dipendenti con esenzioni inferiori al 100%, i compensi erogati ai collaboratori
coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni
dei soci, associati in partecipazione di aziende non artigiane.
3) Retribuzione per i dipendenti con qualifica di
dirigente
Per effetto
della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 per i lavoratori in parola
l'imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio
dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite.
Tale massimale per l'anno
2009 è fissato nell'importo annuo di euro 25.814,10 sino al 30 giugno 2009 e
nell'importo annuo di euro 26.648,70 dal 1° luglio 2009. Si rammenta che per
rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25
giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno.
4) Retribuzione convenzionale per i soci di
imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza
Nel caso in cui
non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori più sotto indicati, la
retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno
2009 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di
sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e
segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per
il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini,
gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza
retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al
lavoro manuale dei dipendenti, agli associati in partecipazione che prestano
opera manuale o di sovrintendenza al lavoro manuale subordinato altrui, per
l'anno 2009 è così fissata:
Retribuzione
convenzionale |
1° gennaio
- 30 giugno 2009 |
dal 1°
luglio 2009 |
giornaliera |
euro 46,33 |
euro 47,83 |
mensile |
euro 1.158,33 |
euro 1.195,78 |
annuale |
euro 13.899,90 |
euro 14.349,30 |
5) Parasubordinati
Per i rapporti
parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not.
n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del
T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività
protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore. Il datore
di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri
lavoratori.
Il premio
assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico
collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto
del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. n. 38/2000, frazionabile in tanti
dodicesimi quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di
parasubordinazione. I valori in parola sono così determinati:
|
1° gennaio
- 30 giugno 2009 |
dal 1°
luglio 2009 |
|
minimale
|
annuo
|
euro 13.899,90 |
euro 14.349,30 |
mensile
|
euro 1.158,33 |
euro 1.195,78 |
|
massimale
|
annuo
|
euro 25.814,10 |
euro 26.648,70 |
mensile
|
euro 2.151,18 |
euro 2.220,73 |
6) Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo
parziale
La determinazione dell'imponibile
contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso
di rapporto a tempo parziale, comporta, come è noto, il ragguaglio della
retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto
l'applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:
a) Calcolo
della retribuzione tabellare
Tale importo si ottiene
dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti
contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità
territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa
categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della
stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata
con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli
impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).
b) Raffronto
tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata la retribuzione
tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra
tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per i rapporti part-time per
l'anno
c) Retribuzione
da denunciare
Determinato l'importo
orario cui si dovrà fare riferimento, lo stesso dovrà essere moltiplicato per
le ore comunque retribuite al dipendente con contratto part-time (e dunque per
le ore lavorate nonché per le ore retribuite in forza di legge o contratto, come,
ad esempio per assenze per malattia, infortunio, permessi retribuiti, ferie,
festività… Non vanno computate invece le ore non retribuite come ad esempio,
per assenza per permesso non retribuito, aspettativa, Cig...) ottenendo in tale
modo la retribuzione da denunciare.
7) Riduzione contributiva dell’11,50% -
Adempimenti delle imprese
L’Inail con nota del 16
dicembre 2009, prot.
Si rammenta che tale
riduzione compete solo per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore
settimanali e ne possono fruire solo i datori di lavoro che:
- non hanno
riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni
dalla pronuncia della sentenza;
- sono in
possesso dei requisiti per il rilascio del Durc;
- applicano la
parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro;
- non abbiano
riportato provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine
alla commissione di violazione in materia di tutela delle condizioni di lavoro
di cui all`allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. Not. n.
2/2008).
Sul modello di
dichiarazione delle retribuzioni, l'ammontare delle retribuzioni che possono
beneficiare della riduzione dell'11,50% deve essere riportato nella apposita
sezione (campo 17) indicando il numero "1" nella casella
corrispondente (campo 18) che contraddistingue il tipo di sconto per il settore
edile.
Ciò premesso l’Inail ha
sottolineato che i datori di lavoro dovranno presentare il modello di
autocertificazione predisposto dall’Inail, allegato alla nota del 16 dicembre
2009, per l’assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai
sensi della legge 248/2006, alla Sede Inail competente, entro il 16 febbraio
2010. Tale modello è disponibile anche sul sito internet del Collegio in
calce alla presente nota informativa.
Inoltre, si rammenta che
Il Ministero del Lavoro con
circolare n. 34/2008 ha chiarito che l'invio della autocertificazione alla DPL
deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di
prima applicazione di tale previsione, la autocertificazione doveva essere
inviata alla DPL entro il 30 aprile 2009 (cfr suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale
autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente
ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.
In relazione
a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti
situazioni:
- è stata
inviata la autocertificazione alla DPL e non sono intervenute modifiche:
l'impresa non deve inviare nulla alla DPL ma deve trasmettere all'Inail il
modello di dichiarazione allegato alla circolare dell'Inail del 16 dicembre
2009;
- non è
stata inviata la autocertificazione alla DPL: oltre ad inviare all'Inail il
modello di dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto del 16 dicembre
- è stata
inviata la autocertificazione alla DPL ma nel frattempo sono intervenute
modifiche: oltre ad inviare all'Inail il modello di dichiarazione allegato
alla circolare dell'Istituto, l'impresa, deve inviare alla DPL
l'autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 entro il 16 febbraio
2010.
8) Riduzione per imprese artigiane
L’Inail ha segnalato che in
merito a tale riduzione la misura della percentuale di riduzione verrà indicata
con successive istruzioni.
AUTOLIQUIDAZIONE
PREMI 2009 - 2010
Entro la sopra richiamata
data del 16 febbraio 2010 le imprese dovranno provvedere all'operazione di
autoconguaglio dei premi relativamente al saldo per l'anno 2009 ed all'anticipo
per l'anno 2010. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono
sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.
Si ricorda che le
retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo
2010 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2009 salvo importi
inferiori che dovranno essere comunicati, anche in via telematica, entro il 16
febbraio 2010 alla competente sede Inail
avvalendosi della apposita modulistica disponibile sul sito
dell’Inail nella sezione Autoliquidazione.
a) Pagamento rateale sia del premio di saldo 2009
che di acconto 2010. Modalità per la richiesta di rateazione
Il datore di lavoro potrà
fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato
anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari importo,
dovranno essere versate alle scadenze: 16 febbraio, 17 maggio (in quanto il 16
cade di domenica), 16 agosto e 16 novembre 2010.
Le somme relative alle
scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso
equivalente che sarà indicato con uno specifico decreto ministeriale, in
assenza del quale si dovrà far riferimento al tasso legale in vigore alla data
del versamento (attualmente pari al 1%, come fissato dal Decreto 4 dicembre
2009).
Il conguaglio, in base al
saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato, secondo le
istruzioni che l'Istituto diramerà.
A decorrere
dall'autoliquidazione 2007/2008 l'Istituto ha previsto nuove modalità per
avvalersi della facoltà di rateizzare il premio. Infatti, come precisato
dall'Inail con nota dell'8 novembre
A decorrere
dall'autoliquidazione 2009/2010 l'Inail ha introdotto la possibilità di
revocare direttamente sul modello di dichiarazione delle retribuzioni la
precedente scelta di rateizzare il pagamento, barrando la casella NO (campo
89), eliminando così l'obbligo di inviare all'Inail una ulteriore e specifica comunicazione
di revoca della precedente scelta circa la modalità di pagamento.
Pertanto l'impresa che:
-
intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege
449/1997 ed abbia già espresso, in occasione di una precedente
autoliquidazione, tale volontà è esonerata dall'obbligo di barrare l'apposita
casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni;
-
in una precedente autoliquidazione non ha scelto il
pagamento rateale ma intenda avvalersi della rateazione in occasione della autoliquidazione
2008/2009, deve barrare l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione
delle retribuzioni. Tale scelta di pagamento rateale, per quanto detto, varrà,
salvo successiva revoca negli anni futuri, anche per le successive
autoliquidazioni;
-
intenda modificare la modalità di pagamento rateale espressa
in una precedente autoliquidazione, versando il premio in unica soluzione, deve
esprimere tale volontà di revocare la scelta precedentemente effettuata
barrando la casella NO nel modello della dichiarazione delle retribuzioni.
Per quanto riguarda le
modalità operative l'Istituto ha precisato che il codice di
"agevolazione" 70, che individua la facoltà di pagare in quattro
rate, verrà ogni anno automaticamente "ribaltato"
sull'autoliquidazione dell'anno in corso.
b) Modalità di compilazione del mod. F24
Il versamento del premio
dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail:
-
nel campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il
datore di lavoro, che dal 1° settembre 2009 sono: 13200 per la sede Inail di
Brescia; 13240 per la sede Inail di Palazzolo, 13232 per la sede Inail di
Breno;
-
nei campi posizione assicurativa e codice controllo: il codice ditta ed il
relativo codice controllo. (Tali dati possono essere rilevati dal modulo della
dichiarazione delle retribuzioni);
-
nel campo numero di riferimento: il numero 902010;
-
nel campo causale: la lettera P;
-
nel campo importi a debito versati: dovrà
essere indicato l'importo del premio dovuto al netto dell’eventuale
compensazione tra regolazione passiva 2009 e rata anticipo 2010.
- Modello
Autocertificazione per sconto settore edile (formato Excel) - aggiornato alla
nota Inail 15 gennaio 2010
- Modello
Autocertificazione per sconto settore edile (formato PDF) - aggiornato alla
nota Inail 15 gennaio 2010