AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" - ALLOGGI RISULTANTI DA PIU' APPARTAMENTI UNITI

(Cass. Sez. I, Sent. 15/4/99, n. 3735)

 

Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa (riduzione dell'aliquota IVA e dell'imposta di registro e applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica abitazione (art. 1, comma sesto, legge n. 168/1982).

Pertanto, il contemporaneo acquisto di due appartamenti non ostacola la fruizione di tali benefici, dal momento che questi sono diretti a facilitare l'acquisto di abitazioni da parte di coloro che ne siano privi e che, ai fini delle loro applicazione, assumono rilievo decisivo non la consistenza e la destinazione che tali immobili avevano prima di essere venduti, ma quella che ricevono a seguito dell'acquisto.

Inoltre, la fruizione dei benefici è possibile purché l'alloggio complessivamente realizzato non rientri (per superficie, per numero dei vani ecc.) nella tipologia degli alloggi di lusso (cfr. in senso conforme Cass. 22 gennaio 1998, n. 563).