AGEVOLAZIONI
"PRIMA CASA" - ALLOGGI RISULTANTI DA PIU' APPARTAMENTI UNITI
(Cass.
Sez. I, Sent. 15/4/99, n. 3735)
Le
agevolazioni per l'acquisto della prima casa (riduzione dell'aliquota IVA e
dell'imposta di registro e applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa) possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più
unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a
costituire un'unica abitazione (art. 1, comma sesto, legge n. 168/1982).
Pertanto,
il contemporaneo acquisto di due appartamenti non ostacola la fruizione di tali
benefici, dal momento che questi sono diretti a facilitare l'acquisto di
abitazioni da parte di coloro che ne siano privi e che, ai fini delle loro
applicazione, assumono rilievo decisivo non la consistenza e la destinazione
che tali immobili avevano prima di essere venduti, ma quella che ricevono a
seguito dell'acquisto.
Inoltre,
la fruizione dei benefici è possibile purché l'alloggio complessivamente
realizzato non rientri (per superficie, per numero dei vani ecc.) nella
tipologia degli alloggi di lusso (cfr. in senso conforme Cass. 22 gennaio 1998,
n. 563).