AUTOTRASPORTO - AGGIORNAMENTO DEL MODULO DI CONTROLLO ASSENZE CONDUCENTI
È stata pubblicata sulla G.U. dell’Unione europea del
16.12.2009 la decisione n. 2009/959/UE relativa al modulo di controllo assenze
dei conducenti di veicoli per il trasporto merci di massa massima ammissibile,
compresi rimorchi e semirimorchi, superiore a 3,5 t., rientranti nell’ambito di
applicazione del Reg. 3821/85/CEE e del Reg. 561/2006/CE.
Tale atto, che modifica la decisione n. 2007/230/CE,
introduce un nuovo modulo di controllo delle assenze, che sostituendo il
precedente, rivelatosi insufficiente a ricomprendere alcune fattispecie
manifestate, ha contemplato ulteriori elementi giustificativi dell’assenza,
rispetto a quelli già previsti dall’art. 11, par.3 della direttiva 2006/22/CE.
In particolare, oltre ai casi di assenza per ferie,
malattia e guida di un veicolo non rientrante dal campo di applicazione del
Reg. 561/06 o dell’accordo AETS, sono previsti anche i casi di assenza per:
congedo o recupero; esecuzioni di un altro lavoro diverso dalla guida;
disponibilità.
Il modulo dovrà essere compilato a macchina prima
dell’operazione di trasporto e custodito insieme alle registrazioni originali
del tachigrafo, che dovranno essere conservate.
Con l’adozione della decisione e l’aggiornamento del
modulo di controllo, la Commissione recepisce alcune delle richieste degli
operatori del settore e della committenza, che avevano evidenziato l’esigenza
di integrazione del precedente, tenuto conto delle diverse cause di assenza,
dovute, per lo più, al rispetto di norme nazionali.
Al contempo, si rileva come il nuovo modulo non
risulti ancora completamente esaustivo, non prevedendo, ad esempio, le assenze
per “stato di cassa integrazione”.