NUOVA CIRCOLARE SULLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - LAVORI E
PROGETTI IN CORSO ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL
30/6/2009
Con la nuova Circolare in data 11/12/2009, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22/12/2009, il Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti torna con ulteriori chiarimenti sul delicato tema
dell'applicabilità del D.M. 14/01/2008, recante le nuove Norme tecniche per le
costruzioni, a seguito della cessazione del periodo transitorio di
applicazione.
Come noto infatti l'art. 1-bis della L. 77/2009 ha definitivamente
sancito dal 30/06/2009 la fine del regime transitorio in cui poter applicare le
norme previgenti in alternativa a quelle contenute nel citato D.M. 14/01/2008,
le cui istruzioni applicative sono contenute nella Circolare 02/02/2009, n.
617. Con la successiva Circolare in data 05/08/2009 il Ministero ha poi cercato
di fare chiarezza su alcuni aspetti, in particolare concernenti lavori e
progetti in corso alla suddetta data. La nuova Circolare fornisce ulteriori
chiarimenti, in particolare tesi a chiarire per quali interventi possa
continuare ad applicarsi, anche successivamente al 30/06/2009, la normativa
tecnica precedentemente in vigore.
Lavori privati
Con particolare riferimento ai lavori privati il documento,
rifacendosi a quanto già chiarito dalla precedente circolare, e cioè che le
nuove norme tecniche si applicano a tutti i lavori iniziati dopo il 30/06/2009,
chiarisce che l'inizio dei lavori va identificato con l'adempimento degli
obblighi previsti dagli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001 (denuncia dei lavori
e presentazione del progetto strutturale).
Viene in tal modo chiarito il dubbio, stabilendo che la normativa
previgente può essere applicata in tutti i casi in cui alla data del 30/06/2009
sia stato effettuato il deposito del progetto strutturale.
Lavori pubblici
Quanto ai lavori pubblici invece la circolare ribadisce che il
momento discriminante per l'applicazione della normativa va individuato
nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o
esecutiva.
Varianti in corso d'opera
In presenza di modifiche sostanziali dell'organismo edilizio, in
quanto tali implicanti a giudizio del progettista delle strutture, un
sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera, dovrà
essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto
variato,con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale
dell'intero organismo costruttivo.
Analogamente a quanto già visto sopra anche per le varianti,
qualora necessitino di nuova progettazione strutturale, potrà continuare ad
essere applicata la normativa precedentemente in vigore in tutti i casi in cui
alla data del 30/06/2009 sia stato effettuato il deposito del progetto stesso
presso i competenti uffici tecnici comunali comunque denominati.
CIRCOLARE 11 dicembre 2009
Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui
al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori
considerazioni esplicative. (09A15018) (GU n. 297 del 22-12-2009 )
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Come noto, con l'entrata in vigore del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
il 30 giugno 2009 e' cessato il regime transitorio per l'operatività della
revisione delle norme tecniche per le costruzioni.
La conseguente obbligatorietà' di applicazione, a far data dal 1°
luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto
ministeriale 14 gennaio 2008, ha suscitato da più parti un legittimo interesse
teso all'ottenimento di chiarimenti in ordine al regime degli interventi per i
quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la
normativa tecnica precedentemente in vigore.
Con l'intento di orientare in maniera univoca gli operatori del
settore, questa Amministrazione ha emanato la circolare 5 agosto 2009 recante
«Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui
all'art. 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009, di seguito denominata
«circolare».
Riguardo al merito della suddetta «circolare», continuano a
pervenire numerose segnalazioni aventi quale comune denominatore l'evidenza di
una persistente difficoltà di assimilazione della autentica portata della
regolamentazione normativa del periodo successivo al 30 giugno 2009 laddove
viene affrontata la questione del discrimine della obbligatorietà di
applicazione della nuova normativa per le costruzioni di natura privatistica.
Quale ulteriore contributo esplicativo e chiarificatore delle
suddette problematiche, tenuto conto della particolare rilevanza della materia
in argomento che trascende l'ambito della disciplina del territorio per
attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica, si ritiene opportuno
evidenziare quanto segue.
Resta fermo il punto, stigmatizzato dal legislatore, che nei
confronti delle iniziative private, le maggiori criticità progettuali ed
esecutive poste dalla «circolare» a fondamento della diversità di disciplina
tra dette iniziative private e quelle pubbliche, sorreggono il maggior rigore
con il quale è stato individuato il momento di applicazione della nuova
disciplina.
A tal fine il momento di discrimine tra l'utilizzo della vecchia e
della nuova disciplina viene individuato, per quanto riguarda i lavori
pubblici, nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione
definitiva o esecutiva; mentre per quanto riguarda le costruzioni di natura
privatistica, tale momento discriminante viene individuato nell'inizio della
costruzione dell'opera o della infrastruttura.
Appare opportuno chiarire che dovendosi individuare, anche con
riguardo alle iniziative private, un momento certo ed incontestabile per
potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali,
detto momento non possa essere altro che quello dell'avvenuto deposito, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i
competenti uffici comunali comunque denominati.
Sempre con riguardo ai lavori di natura privatistica, rispetto a
quanto già trattato nella «circolare», appare opportuno fornire ulteriori
precisazioni nel caso si ricorra ad una variante in corso d'opera.
Al riguardo preliminarmente si ribadisce che l'elemento
discriminante e' la presenza di modifiche sostanziali dell'organismo
architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento del comportamento
statico globale dell'opera.
In ogni caso, alla luce della superiore esigenza di tutela della
pubblica incolumità e della sicurezza, non si ritiene ammissibile che le
varianti introdotte, qualora si configurino come una nuova e diversa
progettazione strutturale, possano comportare una riduzione delle
caratteristiche prestazionali dell'opera, con particolare riguardo al profilo
della stabilità.
Pertanto, nei casi sopraindicati e solo per essi, dovranno essere
integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale
14 gennaio 2008, nel senso che dovrà essere effettuata una esplicita verifica
di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme tecniche, ovvero
una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo.
La figura professionalmente competente a valutare la sussistenza
delle condizioni tecniche che possano determinare una «variante sostanziale»,
non può che individuarsi nel progettista strutturale dell'opera.
Con riferimento a tali varianti, per esigenze di ragionevolezza e
coerenza con quanto in precedenza chiarito in ordine al profilo dell'inizio
delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, la previgente normativa
tecnica potrà essere utilizzata nel caso dell'avvenuto deposito del progetto di
variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno
2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.
Infine, quale ulteriore elemento chiarificatore, senz'altro conforme
alla ratio legis, con riferimento alle costruzioni ed opere infrastrutturali
pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori, degli enti aggiudicatori, nonchè
di ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al
rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento dei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, con specifico riferimento ai
soggetti di cui all'art. 3, commi 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si precisa che
in tali casi, qualora siano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi
o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa
tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei
lavori e all'eventuale collaudo.
La presente circolare è pubblicata sul sito internet del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it
Roma, 11 dicembre 2009
Il Ministro: Matteoli