LAVORI PUBBLICI - NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE (LETT. M-QUATER ART. 38 DLG 163/2006) E ALTRE NOVITA’ (ANAS, EXPO’ 2015)
Con la legge 20 novembre 2009, n. 166 è stato
definitivamente convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 135
recante ``disposizioni urgenti per l`attuazione di obblighi comunitari e per
l`esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 274 del 24 novembre scorso ed entrato in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione, contiene alcune novità per il settore.
Articolo 3 - Inserimento della lettera m-quater all`art. 38 del codice dei contratti pubblici
L`articolo 3 prevede l`inserimento nell`ambito
dell`art. 38 del codice dei contratti pubblici di una causa di esclusione, che
riguarda le situazioni di “controllo” tra imprese partecipanti alla stessa
gara.
In realtà, la previsione generale, secondo cui è
vietata la partecipazione contemporanea alla stessa gara di imprese che si
trovino tra loro in una situazione di controllo, ai sensi dell`art. 2359 c.c.,
o per le quali le rispettive offerte siano comunque riconducibili, in base ad
elementi univoci, ad un unico centro decisionale, non costituisce affatto una
novità, trattandosi di disposizione già contenuta all`art. 34, comma 2 del
codice stesso. Tale ultima norma è, infatti, abrogata dalla norma in esame e la
relativa disposizione è spostata nell`alveo dell`art. 38.
La novità della disposizione contenuta nel decreto
legge consiste, invece, nella successiva modifica, riguardante le modalità
attraverso le quali i concorrenti dichiarano l`insussistenza della causa di
esclusione in esame, inserite a seguito di una pronuncia in tal senso della
Corte di Giustizia (sentenza del 19 maggio 2009, causa C-538/07).
Infatti, si inserisce all`art. 38, comma 2 una
previsione, secondo cui i concorrenti allegano alternativamente:
1) la dichiarazione di non trovarsi in una situazione
di controllo ai sensi dell`art. 2359 c.c. con alcuno dei partecipanti alla
gara;
2) la dichiarazione di trovarsi in una situazione di
controllo ai sensi dell`art. 2359 c.c. e di avere formulato la propria offerta
autonomamente, con l`indicazione del concorrente con cui sussiste la situazione
di controllo.
La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere
corredata da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell`offerta, documenti da inserire in un`autonoma
busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti rispetto ai quali
accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. Detta verifica e l`eventuale esclusione sono
disposte dopo l`apertura delle buste contenenti l`offerta economica.
Le disposizioni sopra esaminate trovano applicazione
nelle procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l`entrata in
vigore del decreto legge (26 settembre 2009); con riguardo alle procedure senza
pubblicazione di avvisi o bandi, le disposizioni trovano applicazione a quelle
per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge, non fossero
stati ancora inviati gli inviti a presentare offerta.
Articolo 3 ter - Adeguamento alla disciplina
comunitaria in materia di concessioni autostradali - società miste ANAS-Regioni
L`art. 3 ter modifica la disposizione di cui al comma
289, dell`articolo 2 della Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008). In particolare,
si prevede che, al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali di
esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di
competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione
vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore
possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria
e partecipata dall`ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da
esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati
poteri e funzioni.
Sono comunque fatti salvi i poteri e le funzioni
conferiti a soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto legge in esame, consentendo così il
mantenimento di società di gestione autostradale, quali quelle costituite con
la regione Lombardia e la regione Veneto.
Articolo 3 quinquies - Disposizioni per garantire la
trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli
interventi connessi allo svolgimento dell’Expò Milano
2015
Con la disposizione si prevede l`affidamento al
Prefetto della provincia di Milano del compito di coordinare tutte le attività
finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata
nell`affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonchè nelle erogazioni
e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione dell`Expò. Il Prefetto si avvarrà del Comitato di coordinamento
per l`alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell`art. 180,
comma 2, del codice dei contratti pubblici, attraverso una sezione
specializzata istituita presso la Prefettura.
I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui
relativi subappalti e subcontratti sono effettuati osservando le linee guida
già emanate dal Comitato di coordinamento per l`alta sorveglianza in materia di
grandi opere. Inoltre, per l`efficacia dei suddetti controlli antimafia, è
prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, attraverso modalità attuative
da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà
essere adottato entro 30 giorni dall`entrata in vigore della norma. Si prevede,
infine, che con il medesimo decreto sia effettuata, presso la Prefettura di
Milano, la costituzione di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, che
non presentino rischi di inquinamento mafioso, elenchi ai quali possono
rivolgersi gli esecutori di lavori nella scelta dei propri subcontraenti.
Articolo 15 - Adeguamento alla disciplina comunitaria
in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
La norma in esame apporta alcune modifiche all`art.
23-bis del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con la Legge n. 133/2008.
In particolare, si conferma la regola generale del
ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per l`affidamento dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica.
Si prevede, altresì, la possibilità di affidamento
diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che
la selezione del socio privato, per una partecipazione non inferiore al 40%,
sia avvenuta mediante procedura ad evidenza pubblica, avente ad oggetto sia la
qualità di socio che l`attribuzione dei compiti operativi connessi alla
gestione del servizio.
La possibilità, invece, del c.d. affidamento in house
viene fortemente limitata a situazioni eccezionali.
Quanto al regime transitorio, si prevede che:
1) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008
(data di entrata in vigore della legge n. 133/08), affidate direttamente, in
conformità ai principi comunitari dell`in house, cessano improrogabilmente alla
data del 31.12.2011;
2) le gestioni affidate a società mista, per le quali
la gara per la scelta del socio privato non aveva ad oggetto anche
l`affidamento dei compiti di gestione cessano alla data del 31.12.2011;
3) le gestioni affidate a società mista, per le quali
la gara per la scelta del socio privato aveva ad oggetto anche l`affidamento
dei compiti di gestione, cessano alla data di scadenza prevista nel contratto
di servizio;
4) gli affidamenti diretti alla data del 1.10.2003, a favore
di società pubbliche quotate in borsa e a quelle dalle stesse controllate,
cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio, a condizione che la
quota azionaria dell`ente pubblico scenda anche progressivamente al di sotto
del 40% del capitale sociale entro il 30.06.2013 e non superi il 30% entro il
31.12.2015. Se ciò non avviene, gli affidamenti cessano improrogabilmente
rispettivamente alla data del 31.06.2013 o del 31.12.2015;
5) tutte le altre gestioni che non rientrano nei 4
casi sopra visti, cessano al 31.12.2010.
Infine
si prevede che le società, o loro controllanti e controllate, che gestiscono
servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura
che non sia ad evidenza pubblica ovvero di un affidamento a società a
partecipazione mista pubblica e privata, nonchè i soggetti ai quali è affidata
la gestione delle reti, separata dall`attività di erogazione dei servizi, non
possono comunque acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, nè svolgere servizi per altri enti pubblici o privati, nè
direttamente, nè indirettamente, nè partecipando a gare.