TRATTAMENTO
FISCALE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DELL'AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI
(Min.
Fin. Circ. 14/5/99 n.107/S/UCOP, parte II)
Le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di
atti di notorietà sono esenti dall'imposta di bollo, mentre è soggetta
all'imposta l'autentica-zione delle dichiarazioni.
Se
l'atto sostituito con la dichiarazione è esente da bollo anche l'autenticazione
della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è esente da bollo.
Sulle
dichiarazioni per cui non è prevista l'autenticazione della sottoscrizione non
è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
Mentre
l'autentica della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni non è più prevista, resta ferma l'autentica della sottoscrizione
apposta nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà qualora
quest'ultima non sia contenuta in una istanza, ovvero non sia contestuale o
collegata o richiamata nell'istanza stessa.
Infine,
le disposizioni del decreto istitutivo dell'imposta di bollo (D.P.R. n.
642/1972) si applicano in tutte le ipotesi in cui non sia espressamente
prevista l'esenzione dal tributo (cfr., da ultimo, art. 19, legge n. 28/1999,
sulle domande di partecipazione a concorsi pubblici e i relativi documenti
allegati).