VISTO DI
CONFORMITÀ PER LE COMPENSAZIONI IVA
(Circolare Agenzia delle Entrate 23/12/2009,
n. 57/E)
L’Agenzia
delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per i professionisti interessati a
rilasciare il visto di conformità ai contribuenti che devono compensare crediti
IVA superiori a 15.000 euro.
Con la
circolare n. 57/E/2009 sono stati indicati gli adempimenti e le procedure che:
- i responsabili
dei CAF-imprese;
- gli
iscritti nell’albo dei commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei
consulenti del lavoro;
- i
periti iscritti, al 30 settembre 1993, nella sub-categoria tributi dei ruoli
tenuti dalle Camere di commercio e laureati in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o diplomati in ragioneria
dovranno
seguire per essere abilitati al rilascio del visto di conformità.
I
professionisti già autorizzati a dare il visto di conformità per UNICO e 730
potranno rilasciare automaticamente, senza ulteriori adempimenti, il visto
anche per le compensazioni IVA.
Gli
intermediari non ancora autorizzati a rilasciare il visto di conformità
dovranno, invece, inviare alla Direzione regionale competente dell’Agenzia
delle Entrate una comunicazione con indicazione di:
- dati
anagrafici;
-
requisiti professionali;
- codice
fiscale e partita IVA;
-
domicilio e altri luoghi in cui si esercita l’attività professionale;
-
denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il
consiglio di amministrazione, se previsto, del collegio sindacale, delle
società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo
svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con indicazione delle
specifiche attività da affidare alle stesse.
Alla
comunicazione dovrà essere allegata la copia conforme della polizza
assicurativa (il cui massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti
assistiti e dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni
tributarie rilasciati e, comunque, non può essere inferiore a 1.032.913,80
euro) e la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di
sospensione dell’ordine di appartenenza.
In
presenza di tutti i requisiti richiesti, le direzioni regionali procederanno
all’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto
di conformità a partire dalla data di presentazione della comunicazione.