COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA SUPERIORI A
10.000 EURO - NOVITA DAL 1° GENNAIO 2010
Con
decorrenza 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole di
compensazione dei crediti IVA introdotte dal D.L. 78/2009.
Riservandoci
di ritornare sull’argomento in modo più approfondito si illustrano di seguito
le principali novità.
La compensazione
del credito IVA, a partire dal 1° gennaio 2010, è soggetta ad un duplice regime a seconda che si
tratti di:
Nel primo caso, l’utilizzo del credito IVA potrà continuare ad
effettuarsi come in passato, ovvero a partire dal primo giorno dell’esercizio
successivo a quello di maturazione, senza attendere la presentazione della
dichiarazione.
Nel secondo caso, invece, occorrerà attendere il giorno 16 del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui
il credito emerge.
I suddetti
nuovi limiti interessano soltanto la compensazione del credito IVA con altri
tributi (compensazione esterna).
Non subisce,
invece, limitazioni la compensazione IVA su IVA (compensazione interna) e, pertanto, sarà possibile
utilizzare il credito IVA annuale relativo al 2009 nelle liquidazioni
periodiche (mensili o trimestrali) del 2010.
Allo scopo
di consentire un più rapido inoltro delle dichiarazioni e, pertanto, di
permettere la compensazione del credito IVA, il D.L. 78/2009 ha stabilito che i
contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito risultante
dalla dichiarazione, possono trasmettere la dichiarazione in forma autonoma
senza comprenderla nel modello Unico.
Tuttavia,
nonostante la previsione normativa, la
necessità della presentazione preventiva della dichiarazione allungherà i tempi
per l’utilizzo in compensazione del credito IVA.
In base al
regime previgente, infatti, il credito IVA annuale poteva essere compensato con
altre imposte e contributi già a partire dal 16 gennaio (mentre la
dichiarazione IVA veniva presentata a settembre dell’anno successivo a quello
di maturazione del credito).
Con le nuove
disposizioni, atteso che la
dichiarazione IVA in forma autonoma potrà essere presentata solo a partire dal
1° febbraio 2010, il credito IVA annuale potrà essere utilizzato in
compensazione non prima del 16 marzo 2010.
Nel caso di
compensazioni di crediti IVA superiori a 10.000 euro, inoltre, sono previsti
ulteriori adempimenti.
In questo
caso il contribuente che vorrà utilizzare in compensazione il credito IVA dovrà
avvalersi di appositi mezzi telematici.
L'Agenzia
delle Entrate, con provvedimento del 21 dicembre 2009, ha definito le nuove
modalità e i termini la compensazione dei crediti superiori a 10.000 euro
derivanti dalla dichiarazione annuale o dalle dichiarazioni periodiche IVA.
Con lo
stesso provvedimento è stato disposto, inoltre, che gli F24 utilizzati per compensare i crediti IVA di importo superiore
a 10.000 euro possano essere trasmessi esclusivamente online:
• sia direttamente dai contribuenti
attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline;
• sia
attraverso gli intermediari
abilitati a Entratel.
E’ rimasta,
invece, esclusa la possibilità di usare servizi telematici diversi da quelli
dell'Agenzia.
Per
l’utilizzo di crediti IVA superiori a
15.000 euro, viene stabilito, inoltre, che la dichiarazione dovrà
riportare il visto di conformità
da parte di un professionista, in assenza del quale l'F24 verrà scartato.
Il visto di
conformità comporterà la verifica della regolare tenuta e conservazione delle
scritture contabili obbligatorie, nonché la verifica della corrispondenza dei
dati esposti nella dichiarazione.
Riepilogando
le nuove modalità di compensazione del credito IVA annuale risultano essere:
Le nuove
regole di compensazione sopra esaminate, con riferimento ai crediti IVA annuali
di ammontare superiore a 10.000 euro, interessano anche i crediti IVA trimestrali.
Pertanto, la
compensazione dei crediti IVA trimestrali per importi superiori a 10.000 euro
potrà essere effettuata soltanto a decorrere dal giorno 16 del mese successivo
a quello di presentazione dell’istanza dalla quale risulta tale credito (Mod.
IVA TR).
Riepilogando,
con specifico riferimento ai crediti IVA trimestrali del 2010, si avranno i
seguenti casi: