LEGGE FINANZIARIA 2010 - MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE
Le
principali misure di interesse per il settore delle costruzioni contenute nella
Legge Finanziaria per il 2010 hanno riguardato, in particolare, la riapertura
dei termini, fino al 31 ottobre 2010, per la rivalutazione fiscale delle aree
edificabili possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010, la proroga,
fino al 31 dicembre 2012, della detrazione IRPEF del 36% per il recupero delle
abitazioni e la messa a regime dell’aliquota IVA del 10% per gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici residenziali.
Si
riporta di seguito una prima analisi dei provvedimenti in parola.
1. Riapertura dei termini
per la rivalutazione delle aree edificabili
L’art.2,
comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la
riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili
(nonchè delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati), possedute
da privati alla data del 1° gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31
ottobre 2010, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4%
del valore rideterminato delle aree.
Come per
le precedenti rivalutazioni[1], il pagamento può avvenire anche in 3 rate
annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da
effettuarsi entro il 31 ottobre 2010 (I rata), 31 ottobre 2011 (II rata), 31
ottobre 2012 (III rata).
La
redazione ed il giuramento della perizia di stima, che ridetermina il valore
del terreno su cui applicare l’imposta sostitutiva, devono essere effettuate
entro la medesima data del 31 ottobre 2010.
2. Abitazioni: proroga
della detrazione del 36% e dell’IVA al 10% sulle manutenzioni
Con
riferimento agli interventi di recupero dei fabbricati residenziali, l’art.2,
commi 10-11, del DdL n.1790-B prevede:
- la proroga al 31 dicembre 2012 della
detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle
abitazioni (art.2, comma 10, lett. a e b);
- la proroga per un ulteriore anno della
detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici
interamente ristrutturati da imprese di costruzione (detrazione da calcolarsi
sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità
immobiliare), riconosciuta in presenza di entrambe le seguenti condizioni
(art.2, comma 10, lett. c):
- gli interventi di recupero integrale del
fabbricato devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
- il rogito deve essere stipulato entro il 30
giugno 2013;
- la messa a regime dell’IVA al 10% per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (art.2,
comma 11).
Tale
disposizione recepisce la Direttiva 2009/47/CE, con la quale l’Unione europea
ha autorizzato gli Stati membri ad applicare, in via permanente, aliquote IVA
ridotte per le prestazioni di servizi cd. “ad alta intensità di manodopera”,
tra le quali, in Italia, rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle abitazioni (art.3, comma 1, lett. a e b, D.P.R. 380/2001).
3. Disposizioni in favore dell’Abruzzo
Con
riferimento alle disposizioni relative ai territori interessati dagli eventi
sismici dello scorso 6 aprile, che hanno colpito la regione Abruzzo, il DdL Finanziaria 2010 prevede:
- l’introduzione, in via sperimentale per
l’anno 2010, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota
pari al 20%, per il reddito derivante dalla locazione delle abitazioni situate
nella provincia de L’Aquila (art.2, comma 228).
La misura
si applica, su opzione del locatore, con esclusivo riferimento ai cd.
“contratti a canone concordato” di cui all’art.2, comma 3, della legge 431/1998
(in base ad accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei
proprietari e dei conduttori maggiormente rappresentative), stipulati tra persone
fisiche che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
In
particolare, la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è
costituita dall’importo che rileva ai fini IRPEF (cfr. artt. 36-37 D.P.R.
917/1986-TUIR), ed il versamento della stessa deve essere effettuato entro
l’ordinario termine previsto per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi
delle persone fisiche (giugno 2011).
Viene,
poi, previsto che l’acconto IRPEF per il periodo d’imposta 2011 (novembre 2010)
venga calcolato senza tener conto dell’agevolazione, data la natura transitoria
della medesima.
Le
modalità applicative del beneficio sono demandate ad un apposito provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della legge Finanziaria 2010;
- la proroga, fino al mese di giugno 2010, del
termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi dal 6 aprile al 30
novembre 2009, in favore dei soggetti, persone fisiche e non, aventi il
domicilio fiscale, o la sede operativa, nei Comuni interessati dal sisma, ed
individuati ai sensi dell’art.2, comma 1, del DL
39/2009, convertito dalla legge 77/2009 (cfr. OPCM n.3780/2009 - art.2, comma
198, lett. a).
Inoltre,
il numero delle rate mensili di pari importo per il versamento dei tributi
sospesi viene aumentato da 24 a 60.
Resta,
invece, invariato il termine, fissato al mese di marzo 2010, entro cui eseguire
gli altri adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti.
4. Altre misure fiscali
Si
segnalano, infine, le ulteriori misure d’interesse per il settore contenute nel
Provvedimento, relative, in particolare a:
- disposizioni in materia di riduzione del 20%
dell’acconto IRPEF riferito al periodo d’imposta 2009 (art.2, commi 6-8).
In
particolare, vengono inserite le disposizioni già contenute nell’art.1, comma
1, del DL 168/2009, le quali, riducendo l’ammontare
dell’imposta dovuta in sede di acconto IRPEF 2009 (il cui termine è scaduto il
30 novembre scorso), spostano il versamento di tale acconto al momento del
pagamento del saldo IRPEF (giugno 2010).
In tal
ambito si ricorda che, per coloro che nel mese di novembre abbiano effettuato
il pagamento dell’acconto senza tener conto di tale agevolazione, è
riconosciuto un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con altre
imposte, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997.
Per
quanti si siano avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta devono
calcolare l’acconto tenendo conto della citata riduzione del 20% e, ove abbiano
già effettuato le ritenute sulle retribuzioni del mese di novembre 2009, la
restituzione di tali maggiori somme deve essere operata nella retribuzione di
dicembre 2009.
Le somme
restituite, inoltre, possono essere scomputate dal sostituto ai sensi
dell’art.1, comma 1, del D.P.R. 445/1997, in base al quale «il sostituto di
imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura
superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l’eccedenza dai
versamenti successivi»;
- applicazione di un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con aliquota agevolata del 5% (rispetto a quella ordinaria
del 12,50% - cfr. D.Lgs. 239/1996) sugli interessi relativi agli strumenti
finanziari con scadenza non inferiore a 18 mesi, sottoscritti da persone
fisiche non esercenti attività d’impresa, ed emessi da banche per sostenere
progetti d’investimento di piccole e medie imprese nel Mezzogiorno (art.2,
commi 178- 180).
L’imposta
si applica sugli interessi relativi ad un ammontare massimo di titoli pari a
100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che i medesimi non siano
ceduti prima di 12 mesi dall’acquisto.
Le
modalità attuative dell’agevolazione saranno stabilite con un Decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza.
In ogni
caso, il beneficio fiscale:
- viene concesso con Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, previa verifica della conformità dello strumento
finanziario emesso rispetto alle finalità delle disposizioni che agevolano il
credito nel Mezzogiorno, e nel rispetto del Decreto che fissa le modalità
attuative della misura;
- si applica agli strumenti finanziari emessi
successivamente all’adozione del citato Decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze.
----------------------------
[1] Si
ricorda che tale misura è stata introdotta, per la prima volta, dall’art.2,
comma 2, del D.L. 282/2002, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2003,
ed è stata oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini. Da
ultimo, l’art.4, comma 9-ter, del DL 97/2008,
convertito, con modificazioni, nella legge 129/2008, aveva reintrodotto tale
possibilità fino al 31 ottobre 2008, per i terreni agricoli ed edificabili
posseduti al 1° gennaio 2008.
[2] In
merito, si ricorda che l’agevolazione è stata introdotta, per la prima volta,
dal DL 93/2008, convertito, con modificazioni, nella
legge 126/2008, che prevedeva l’applicazione della misura anche per le
prestazioni di lavoro straordinario e supplementare effettuate dai lavoratori
dipendenti del settore privato con reddito non superiore, nel 2008, a 30.000
euro.
Il
beneficio, limitatamente ai premi di produttività, è stato poi prorogato, per
il periodo d’imposta 2009, dall’art.5 del DL
185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009, che ha previsto un
ampliamento del limite massimo dello stesso (da 3.000 a 6.000 euro) e della
soglia di reddito posseduta dal dipendente (da 30.000 a 35.000 euro lordi).