INAIL - CONTROVERSIE SULLA RICORRENZA DELL’OBBLIGO
ASSICURATIVO - RICORSI AI SENSI DELL’ART. 16 DEL D.P.R. N. 1124/1965 - ULTERIORI
ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO - NOTA DEL 23 DICEMBRE 2009
L’Inail, con nota del 23
dicembre 2009 riportata in calce alla presente, ha fornito ulteriori istruzioni
in merito all’ambito di applicazione dell’art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124.
Si ricorda che l’Inail,
venendo a conoscenza della mancata denuncia di esercizio o di variazioni dei
lavori, ai sensi del citato articolo diffida il datore di lavoro, fissandogli
un termine di dieci giorni per l’adempimento.
Avverso la diffida
dell’Istituto il datore di lavoro può ricorrere, entro lo stesso termine di
dieci giorni, alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) nella cui
circoscrizione è svolto il lavoro.
Contro le decisioni della
DPL sia l’Inail che il datore di lavoro hanno facoltà di proporre ricorso entro
quindici giorni al Ministero del Lavoro.
Il ricorso non ha effetto
sospensivo, salvo che il Ministero ritenga di disporre preliminarmente la
sospensione degli effetti della decisione di primo grado.
All’Inail ed al datore di
lavoro spetta l’azione avanti l’Autorità giudiziaria, da proporsi entro
sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del Lavoro.
Qualora non sia stato
presentato alcun ricorso entro il menzionato termine di dieci giorni, il datore
di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti
dall’Istituto assicuratore, a decorrere dall’inizio dei lavori.
In riferimento al
menzionato art. 16 l’Inail, con nota del 12 marzo 2008, ha ritenuto ammissibile
una interpretazione estensiva dell’atto di diffida, impugnabile mediante il
gravame previsto da tale norma.
In quella occasione,
l’Istituto ha precisato fra l’altro che il ricorso disciplinato dalla
disposizione di cui trattasi può essere legittimamente proposto anche avverso
il cosiddetto ”certificato di variazione”, nel quale l’Istituto, prendendo atto
delle risultanze degli accertamenti ispettivi ed amministrativi, rielaborati e
verificati dagli uffici competenti, quantifica le somme dovute ed invita il
datore di lavoro al pagamento delle stesse.
Questa impostazione non è
stata tuttavia condivisa dal Ministero del Lavoro.
Infatti, secondo il parere
espresso dal predetto Dicastero nella nota del 7 aprile 2009, non sono
ammissibili interpretazioni che estendano l’ambito di applicazione dell’art. 16
del D.P.R. n. 1124/1965, a provvedimenti diversi dalla diffida, tra cui la
richiesta di pagamento del premio mediante il “certificato di variazione”, e in
genere a qualsiasi provvedimento di richiesta di pagamento del premio correlata
all’accertamento della sussistenza o della variazione dell’obbligo
assicurativo.
Allo scopo di ovviare alle
difficoltà operative determinate da tale circostanza, l’Inail ha concordato con
il Ministero del Lavoro un periodo di transizione di sei mesi, durante il quale
le DPL hanno continuato a pronunciarsi sui ricorsi amministrativi proposti ex
art. 16, anche in presenza di atti che rivestono una forma diversa dalla
diffida, se riferiti a controversie circa la sussistenza dell’obbligo
assicurativo, compresi, quindi, i certificati di variazione emessi dalle Sedi
dell’Istituto.
Con le istruzioni operative
in oggetto, l’Inail comunica che nel corso del suddetto periodo di transizione,
si è attivato per adeguare al disposto dell’art. 16 le procedure informatiche e
consentire quindi alle Sedi dell’Istituto di emettere la diffida prevista dalla
medesima norma, rilasciando, entro il 31 dicembre 2009, una apposita
funzionalità concernente il procedimento in discorso
A decorrere da tale data,
qualora, a seguito di accertamento ispettivo o amministrativo, sia rilevata
l’omessa denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. n.
1124/1965, degli elementi richiesti per la valutazione del rischio e la
determinazione del premio di assicurazione, prima di procedere all’emanazione
di un certificato di assicurazione o di variazione con richiesta di pagamento
per il recupero dei premi, il datore di lavoro deve essere diffidato a sanare
le inosservanze accertate entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del
provvedimento.
Trascorso il termine di
dieci giorni fissato per l’adempimento, senza che sia stato presentato ricorso
alla DPL, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli
accertamenti compiuti dall’Istituto.
D’intesa con il Ministero
del Lavoro, l’Inail sta realizzando una interoperabilità per via informatica
con le DPL, che consentirà di conoscere tempestivamente la proposizione del
gravame e la data correlata, nonché l’esito del contenzioso, al fine di non
pregiudicare la immediatezza della richiesta dei premi.
Nell’attesa di detta
interoperabilità, l’Inail invita le proprie sedi territoriali a concordare con
le locali DPL efficaci modalità per lo scambio delle informazioni sopra
richiamate ricordando che, in caso di dati in possesso delle Pubbliche
Amministrazioni, nessun onere può essere posto a carico dell’utente.
Inail
Roma, 23 dicembre 2009
Oggetto: Ricorsi ai sensi
dell’art. 16 del DPR n. 1124/1965. Rilascio in produzione della Diffida.
Si fa seguito alle
precedenti note riguardanti l’ambito di applicazione dell’art.16 del DPR n.
1124/1965 che disciplina il procedimento contenzioso amministrativo avverso la
diffida emessa nei confronti del datore di lavoro da parte dell’INAIL quando il
medesimo Istituto assicuratore venga a conoscenza che non si sia provveduto,
secondo le disposizioni dell’art. 12 dello stesso D.P.R., alle denunce in esso
previste, consentendo al datore di lavoro di ricorrere alla Direzione
Provinciale del Lavoro e, in seconda istanza, al Ministero del Lavoro.
Come è noto, la prassi
aveva ingenerato una equiparazione tra la diffida ed il certificato di
variazione, nel quale l’INAIL, prendendo atto delle risultanze degli
accertamenti ispettivi ed amministrativi, rielaborati e verificati dagli uffici
competenti, quantifica le somme dovute, invitando il datore di lavoro al
pagamento delle stesse.
L’Istituto non provvedeva
più, pertanto, all’emanazione della diffida.
Con nota del 7 aprile 2009,
trasmessa alle proprie Direzioni Provinciali del Lavoro, il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva, ha chiarito che non sono considerate ammissibili
interpretazioni che estendono l’ambito di applicazione dell’art. 16 ad atti
diversi dalla diffida.
Al fine di ovviare alle
difficoltà operative prodotte da tale circostanza, è stato concordato con la Direzione
Generale per l’Attività Ispettiva e con la Direzione Generale per le Politiche
Previdenziali del Ministero del Lavoro, un periodo di transizione di 6 mesi,
durante il quale le Direzioni Provinciali del Lavoro hanno continuato a
pronunciarsi sui ricorsi amministrativi ex art.16 T.U. n. 1124/1965, anche in
presenza di atti che rivestono una forma diversa dalla diffida, se riferiti a
controversie circa la sussistenza dell’obbligo assicurativo, compresi, quindi,
i certificati di variazione emessi da una Sede INAIL(1).
Durante questo periodo
l’Istituto, anche per non privare il datore di lavoro della possibilità di
esperire un ricorso amministrativo, stante l’incompetenza dell’INAIL a decidere
in materia, si è attivato per adeguare al disposto normativo le procedure
informatiche e consentire, così, alle Sedi di emettere la diffida di cui
all’art.16 del T.U..
Al riguardo si rende noto
che entro il 31 dicembre 2009 verrà rilasciata in produzione in procedura
GRA-WEB, sezione utilità, apposita funzionalità concernente il procedimento di
che trattasi.
A partire da tale data,
qualora, a seguito di accertamento ispettivo o amministrativo, sia rilevata
l’omessa denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del DPR n.
1124/1965, degli elementi richiesti per la valutazione del rischio e la
determinazione del premio di assicurazione, prima di procedere all’emanazione
di un certificato di assicurazione o di variazione con richiesta di pagamento
per il recupero dei premi, il datore di lavoro medesimo deve essere diffidato a
sanare le inosservanze accertate entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento del provvedimento.
Trascorso il termine di
dieci giorni fissato per l’adempimento, senza che sia stato presentato ricorso
alla DPL, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli
accertamenti compiuti dall’Istituto.
D’intesa con il Ministero
del Lavoro, si sta realizzando una interoperabilità per via informatica con le
DPL, per la quale si fa riserva di fornire, con successiva nota, ulteriori indicazioni,
che consentirà di conoscere tempestivamente la proposizione del gravame e la
data correlata, nonché l’esito del contenzioso, al fine di non pregiudicare la
immediatezza della richiesta premi.
In attesa della suddetta
interoperabilità, si suggerisce di concordare con le locali DPL efficaci
modalità per lo scambio delle informazioni sopra menzionate ricordando che, in
caso di dati in possesso delle PP.AA. , nessun onere
può essere posto a carico dell’utente.
In pratica l’art. 16 del
T.U. rappresenta lo strumento attraverso il quale l’INAIL chiede al datore di
lavoro di adempiere ad uno o più obblighi, previsti dall’art. 12 del T.U., ai
quali lo stesso non ha provveduto spontaneamente.
L’art. 12 del DPR n.
1124/1965, oltre a prevedere l’obbligo della denuncia iniziale di esercizio,
prevede tutta una serie di altri adempimenti inerenti il rapporto assicurativo
già instaurato. Tra questi anche le “modificazioni di estensione e di natura
del rischio già coperto dall’assicurazione” come nel caso, ad esempio, di
assoggettabilità all’obbligo assicurativo di determinati lavoratori e la
conseguente omessa assicurazione da parte del datore di lavoro.
L’accertamento, da parte
dell’Istituto, della sussistenza dell’obbligo assicurativo nei confronti di
taluni soggetti, con conseguente variazione dell’imponibile retributivo da
assumere quale base di calcolo del premio dovuto, si identifica certamente con
una modificazione di estensione del rischio assicurato e, come tale, rientra
nella previsione di legge.
La diffida, in sostanza,
rappresenta l’atto di impulso attraverso il quale l’INAIL avvia il procedimento
amministrativo, sostituendosi al Datore di Lavoro, che dovrebbe sfociare in un
provvedimento (ad es. un certificato di variazione e/o di assicurazione).
La diffida ad adempiere può
scaturire, oltre che da verbale ispettivo, anche da diversi altri casi.
Ad esempio, nell’esame di
una denuncia di nuovo lavoro può emergere l’esecuzione di lavori il cui rischio
non risulta assicurato oppure retribuzioni presunte per il personale soggetto
all’obbligo assicurativo maggiori di quelle dichiarate in sede di
autoliquidazione.
In questi casi si effettua
la diffida per soddisfare l’art. 12 nella parte relativa all’obbligo di
comunicare le modificazioni e l’estensione del rischio già assicurato.
Un altro caso potrebbe
verificarsi quando dai giornali o da una comunicazione emerge che un datore di
lavoro ha ceduto l’azienda, ovvero un ramo di essa, ad altro soggetto
giuridico. In questa ipotesi la diffida sarebbe riferita alla istituzione del
rapporto assicurativo.
Nel sottolineare
l’importanza della questione, si chiede di prestare la massima attenzione
all’applicazione del provvedimento in esame che costituisce, peraltro, una
condizione di procedibilità per l’eventuale procedimento giudiziale.
La corretta applicazione
della diffida ex art. 16 riveste, inoltre, notevole importanza ai fini di
assicurare tempestività per ottenere l’adempimento degli obblighi di legge e
provvedere al recupero dei premi mediante richiesta di pagamento.
Nel rimanere a disposizione
per qualsiasi ulteriore chiarimento, si invitano codeste strutture a segnalare
ogni fattispecie dubbia che per lo specifico aspetto si dovesse palesare.
Note:
1- Nota DC Rischi del 24 giugno 2009, prot. n. 6704