INAIL - CONTROVERSIE SULLA RICORRENZA DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO - RICORSI AI SENSI DELL’ART. 16 DEL D.P.R. N. 1124/1965 - ULTERIORI ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO - NOTA DEL 23 DICEMBRE 2009

 

L’Inail, con nota del 23 dicembre 2009 riportata in calce alla presente, ha fornito ulteriori istruzioni in merito all’ambito di applicazione dell’art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Si ricorda che l’Inail, venendo a conoscenza della mancata denuncia di esercizio o di variazioni dei lavori, ai sensi del citato articolo diffida il datore di lavoro, fissandogli un termine di dieci giorni per l’adempimento.

Avverso la diffida dell’Istituto il datore di lavoro può ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) nella cui circoscrizione è svolto il lavoro.

Contro le decisioni della DPL sia l’Inail che il datore di lavoro hanno facoltà di proporre ricorso entro quindici giorni al Ministero del Lavoro.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.

All’Inail ed al datore di lavoro spetta l’azione avanti l’Autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del Lavoro.

Qualora non sia stato presentato alcun ricorso entro il menzionato termine di dieci giorni, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall’Istituto assicuratore, a decorrere dall’inizio dei lavori.

In riferimento al menzionato art. 16 l’Inail, con nota del 12 marzo 2008, ha ritenuto ammissibile una interpretazione estensiva dell’atto di diffida, impugnabile mediante il gravame previsto da tale norma.

In quella occasione, l’Istituto ha precisato fra l’altro che il ricorso disciplinato dalla disposizione di cui trattasi può essere legittimamente proposto anche avverso il cosiddetto ”certificato di variazione”, nel quale l’Istituto, prendendo atto delle risultanze degli accertamenti ispettivi ed amministrativi, rielaborati e verificati dagli uffici competenti, quantifica le somme dovute ed invita il datore di lavoro al pagamento delle stesse.

Questa impostazione non è stata tuttavia condivisa dal Ministero del Lavoro.

Infatti, secondo il parere espresso dal predetto Dicastero nella nota del 7 aprile 2009, non sono ammissibili interpretazioni che estendano l’ambito di applicazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965, a provvedimenti diversi dalla diffida, tra cui la richiesta di pagamento del premio mediante il “certificato di variazione”, e in genere a qualsiasi provvedimento di richiesta di pagamento del premio correlata all’accertamento della sussistenza o della variazione dell’obbligo assicurativo.

Allo scopo di ovviare alle difficoltà operative determinate da tale circostanza, l’Inail ha concordato con il Ministero del Lavoro un periodo di transizione di sei mesi, durante il quale le DPL hanno continuato a pronunciarsi sui ricorsi amministrativi proposti ex art. 16, anche in presenza di atti che rivestono una forma diversa dalla diffida, se riferiti a controversie circa la sussistenza dell’obbligo assicurativo, compresi, quindi, i certificati di variazione emessi dalle Sedi dell’Istituto.

Con le istruzioni operative in oggetto, l’Inail comunica che nel corso del suddetto periodo di transizione, si è attivato per adeguare al disposto dell’art. 16 le procedure informatiche e consentire quindi alle Sedi dell’Istituto di emettere la diffida prevista dalla medesima norma, rilasciando, entro il 31 dicembre 2009, una apposita funzionalità concernente il procedimento in discorso

A decorrere da tale data, qualora, a seguito di accertamento ispettivo o amministrativo, sia rilevata l’omessa denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965, degli elementi richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, prima di procedere all’emanazione di un certificato di assicurazione o di variazione con richiesta di pagamento per il recupero dei premi, il datore di lavoro deve essere diffidato a sanare le inosservanze accertate entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento.

Trascorso il termine di dieci giorni fissato per l’adempimento, senza che sia stato presentato ricorso alla DPL, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall’Istituto.

D’intesa con il Ministero del Lavoro, l’Inail sta realizzando una interoperabilità per via informatica con le DPL, che consentirà di conoscere tempestivamente la proposizione del gravame e la data correlata, nonché l’esito del contenzioso, al fine di non pregiudicare la immediatezza della richiesta dei premi.

Nell’attesa di detta interoperabilità, l’Inail invita le proprie sedi territoriali a concordare con le locali DPL efficaci modalità per lo scambio delle informazioni sopra richiamate ricordando che, in caso di dati in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, nessun onere può essere posto a carico dell’utente.

 

Inail

 

Roma, 23 dicembre 2009

 

Oggetto: Ricorsi ai sensi dell’art. 16 del DPR n. 1124/1965. Rilascio in produzione della Diffida.

 

Si fa seguito alle precedenti note riguardanti l’ambito di applicazione dell’art.16 del DPR n. 1124/1965 che disciplina il procedimento contenzioso amministrativo avverso la diffida emessa nei confronti del datore di lavoro da parte dell’INAIL quando il medesimo Istituto assicuratore venga a conoscenza che non si sia provveduto, secondo le disposizioni dell’art. 12 dello stesso D.P.R., alle denunce in esso previste, consentendo al datore di lavoro di ricorrere alla Direzione Provinciale del Lavoro e, in seconda istanza, al Ministero del Lavoro.

Come è noto, la prassi aveva ingenerato una equiparazione tra la diffida ed il certificato di variazione, nel quale l’INAIL, prendendo atto delle risultanze degli accertamenti ispettivi ed amministrativi, rielaborati e verificati dagli uffici competenti, quantifica le somme dovute, invitando il datore di lavoro al pagamento delle stesse.

L’Istituto non provvedeva più, pertanto, all’emanazione della diffida.

Con nota del 7 aprile 2009, trasmessa alle proprie Direzioni Provinciali del Lavoro, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha chiarito che non sono considerate ammissibili interpretazioni che estendono l’ambito di applicazione dell’art. 16 ad atti diversi dalla diffida.

Al fine di ovviare alle difficoltà operative prodotte da tale circostanza, è stato concordato con la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva e con la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro, un periodo di transizione di 6 mesi, durante il quale le Direzioni Provinciali del Lavoro hanno continuato a pronunciarsi sui ricorsi amministrativi ex art.16 T.U. n. 1124/1965, anche in presenza di atti che rivestono una forma diversa dalla diffida, se riferiti a controversie circa la sussistenza dell’obbligo assicurativo, compresi, quindi, i certificati di variazione emessi da una Sede INAIL(1).

Durante questo periodo l’Istituto, anche per non privare il datore di lavoro della possibilità di esperire un ricorso amministrativo, stante l’incompetenza dell’INAIL a decidere in materia, si è attivato per adeguare al disposto normativo le procedure informatiche e consentire, così, alle Sedi di emettere la diffida di cui all’art.16 del T.U..

Al riguardo si rende noto che entro il 31 dicembre 2009 verrà rilasciata in produzione in procedura GRA-WEB, sezione utilità, apposita funzionalità concernente il procedimento di che trattasi.

A partire da tale data, qualora, a seguito di accertamento ispettivo o amministrativo, sia rilevata l’omessa denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del DPR n. 1124/1965, degli elementi richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, prima di procedere all’emanazione di un certificato di assicurazione o di variazione con richiesta di pagamento per il recupero dei premi, il datore di lavoro medesimo deve essere diffidato a sanare le inosservanze accertate entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento.

Trascorso il termine di dieci giorni fissato per l’adempimento, senza che sia stato presentato ricorso alla DPL, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall’Istituto.

D’intesa con il Ministero del Lavoro, si sta realizzando una interoperabilità per via informatica con le DPL, per la quale si fa riserva di fornire, con successiva nota, ulteriori indicazioni, che consentirà di conoscere tempestivamente la proposizione del gravame e la data correlata, nonché l’esito del contenzioso, al fine di non pregiudicare la immediatezza della richiesta premi.

In attesa della suddetta interoperabilità, si suggerisce di concordare con le locali DPL efficaci modalità per lo scambio delle informazioni sopra menzionate ricordando che, in caso di dati in possesso delle PP.AA. , nessun onere può essere posto a carico dell’utente.

In pratica l’art. 16 del T.U. rappresenta lo strumento attraverso il quale l’INAIL chiede al datore di lavoro di adempiere ad uno o più obblighi, previsti dall’art. 12 del T.U., ai quali lo stesso non ha provveduto spontaneamente.

L’art. 12 del DPR n. 1124/1965, oltre a prevedere l’obbligo della denuncia iniziale di esercizio, prevede tutta una serie di altri adempimenti inerenti il rapporto assicurativo già instaurato. Tra questi anche le “modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione” come nel caso, ad esempio, di assoggettabilità all’obbligo assicurativo di determinati lavoratori e la conseguente omessa assicurazione da parte del datore di lavoro.

L’accertamento, da parte dell’Istituto, della sussistenza dell’obbligo assicurativo nei confronti di taluni soggetti, con conseguente variazione dell’imponibile retributivo da assumere quale base di calcolo del premio dovuto, si identifica certamente con una modificazione di estensione del rischio assicurato e, come tale, rientra nella previsione di legge.

La diffida, in sostanza, rappresenta l’atto di impulso attraverso il quale l’INAIL avvia il procedimento amministrativo, sostituendosi al Datore di Lavoro, che dovrebbe sfociare in un provvedimento (ad es. un certificato di variazione e/o di assicurazione).

La diffida ad adempiere può scaturire, oltre che da verbale ispettivo, anche da diversi altri casi.

Ad esempio, nell’esame di una denuncia di nuovo lavoro può emergere l’esecuzione di lavori il cui rischio non risulta assicurato oppure retribuzioni presunte per il personale soggetto all’obbligo assicurativo maggiori di quelle dichiarate in sede di autoliquidazione.

In questi casi si effettua la diffida per soddisfare l’art. 12 nella parte relativa all’obbligo di comunicare le modificazioni e l’estensione del rischio già assicurato.

Un altro caso potrebbe verificarsi quando dai giornali o da una comunicazione emerge che un datore di lavoro ha ceduto l’azienda, ovvero un ramo di essa, ad altro soggetto giuridico. In questa ipotesi la diffida sarebbe riferita alla istituzione del rapporto assicurativo.

Nel sottolineare l’importanza della questione, si chiede di prestare la massima attenzione all’applicazione del provvedimento in esame che costituisce, peraltro, una condizione di procedibilità per l’eventuale procedimento giudiziale.

La corretta applicazione della diffida ex art. 16 riveste, inoltre, notevole importanza ai fini di assicurare tempestività per ottenere l’adempimento degli obblighi di legge e provvedere al recupero dei premi mediante richiesta di pagamento.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si invitano codeste strutture a segnalare ogni fattispecie dubbia che per lo specifico aspetto si dovesse palesare.

 

Note:

1- Nota DC Rischi del 24 giugno 2009, prot. n. 6704