INAIL - PRESTAZIONI ECONOMICHE per INFORTUNIO SUL LAVORO
E MALATTIA PROFESSIONALE - RIVALUTAZIONE ANNUALE - NUOVI IMPORTI CON DECORRENZA
dal 1° LUGLIO 2009 - CIRCOLARE ISTITUTO N.55/09
L’Inail,
con circolare n. 55/09, ha illustrato i
riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle
prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli
indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.
L’Istituto
è intervenuto a seguito della emanazione del Decreto 12 giugno 2009, relativo
alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e
malattia professionale.
Nel
settore industriale, dal 1° luglio 2009, la retribuzione media giornaliera è
stata portata ad euro 68,33, in virtù dell’aumento nella misura del 3,23%
(tasso di inflazione Istat) del valore delle rendite.
I nuovi
limiti retributivi annui (ottenuti ai sensi dell’art. 116 T.U. infortuni),
conseguentemente alla rivalutazione, hanno assunto un valore minimo pari ad
euro 14.349,30 ed uno massimo pari ad euro 26.648,70.
Ai
fini della riliquidazione delle prestazioni, come sempre, vengono adottati due
diversi coefficienti di rivalutazione a seconda del periodo in cui si sia
verificato l’infortunio o si sia manifestata la malattia professionale; con
riferimento all’anno 2007 e precedenti, la misura del coefficiente è pari a
1,0323, per l’anno 2008, e a 1,0000 per il I semestre 2009.
Sempre
con decorrenza 1° luglio 2009, è stato fissato in euro 1.893,04 l’assegno una
tantum previsto in caso di morte, mentre l’assegno per “assistenza personale
continuativa” è stato elevato ad euro 472,45.
La nota, prima di concludere fornendo gli indirizzi operativi alle unità
territoriali, elenca gli importi degli assegni continuativi che, per il settore
industriale, variano da un valore minimo di euro 265,14 ad uno massimo di euro
1.537,05, a seconda della misura percentuale di inabilità