INAIL - PRESTAZIONI ECONOMICHE per INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE - RIVALUTAZIONE ANNUALE - NUOVI IMPORTI CON DECORRENZA dal 1° LUGLIO 2009 - CIRCOLARE ISTITUTO N.55/09

 

L’Inail, con circolare n. 55/09, ha illustrato i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.

L’Istituto è intervenuto a seguito della emanazione del Decreto 12 giugno 2009, relativo alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Nel settore industriale, dal 1° luglio 2009, la retribuzione media giornaliera è stata portata ad euro 68,33, in virtù dell’aumento nella misura del 3,23% (tasso di inflazione Istat) del valore delle rendite.

I nuovi limiti retributivi annui (ottenuti ai sensi dell’art. 116 T.U. infortuni), conseguentemente alla rivalutazione, hanno assunto un valore minimo pari ad euro 14.349,30 ed uno massimo pari ad euro 26.648,70.

Ai fini della riliquidazione delle prestazioni, come sempre, vengono adottati due diversi coefficienti di rivalutazione a seconda del periodo in cui si sia verificato l’infortunio o si sia manifestata la malattia professionale; con riferimento all’anno 2007 e precedenti, la misura del coefficiente è pari a 1,0323, per l’anno 2008, e a 1,0000 per il I semestre 2009. 

Sempre con decorrenza 1° luglio 2009, è stato fissato in euro 1.893,04 l’assegno una tantum previsto in caso di morte, mentre l’assegno per “assistenza personale continuativa” è stato elevato ad euro 472,45.

La nota, prima di concludere fornendo gli indirizzi operativi alle unità territoriali, elenca gli importi degli assegni continuativi che, per il settore industriale, variano da un valore minimo di euro 265,14 ad uno massimo di euro 1.537,05, a seconda della misura percentuale di inabilità