INPS - INDENNITA’ DI MALATTIA -
COMPILAZIONE ERRATA DEI DATI DOMICILIARI - SANZIONI - MESSAGGIO ISTITUTO N.
22747/09
Con
messaggio n. 22747 del 9 ottobre 2009, l’Inps, in risposta ad un quesito posto
inerente sanzione prevista per la mancata e/o inesatta indicazione
dell’indirizzo sul certificato di malattia, ha espresso parere secondo cui tale
irregolarità (purché tale da impedire il reperimento del lavoratore) comporta
la perdita della prestazione previdenziale per l’intero evento di malattia o
comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione
priva del requisito in questione. Di seguito si riporta il testo del messaggio
in parola.
Inps
Messaggio
9 ottobre 2009, n. 22747
Al
fine di uniformare i comportamenti, si trasmette il quesito formulato da una
struttura della regione e la risposta fornita dalla Direzione centrale
prestazioni a sostegno del reddito.
Quesito
Questa
sede ritiene opportuno acquisire il parere di codesta Direzione regionale in
merito alla sanzione da applicare nel caso di irreperibilità a visita di
controllo del lavoratore in malattia.
Infatti,
la normativa in materia (circ. n. 129/1990, sent. Cassaz.
Sez. Un. n. 1283/1993, circ. n. 183/1998, msg. HERMES
n. 7556/2004) non appare chiara in proposito, in quanto indica come conseguenza
la perdita dell’indennità di malattia finché non venga segnalato l’indirizzo
mancante o incompleto o inesatto, senza specificare da quando vada applicata
tale sanzione.
Questa
sede fino ad oggi ha sanzionato l’intero evento di malattia, ma ci sono altre
sedi che applicano la sanzione solo sul singolo certificato oggetto di visita
di controllo.
Si
ritiene che, se il lavoratore è sanzionabile in quanto è stato negligente nel
non fornire correttamente il proprio indirizzo di reperibilità (e quindi il
certificato è da considerarsi mancante di un requisito essenziale, come
previsto dalla normativa), tale sanzione non possa essere limitata al singolo
certificato oggetto di VMC, se anche i precedenti manchino dello stesso
requisito essenziale.
Risposta
Con
riguardo al quesito, relativo alle modalità di applicazione della sanzione di
perdita dell’indennità in caso di mancata e/o inesatta indicazione
dell’indirizzo sul certificato di malattia, si precisa quanto segue.
Secondo
quanto affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’indicazione
dell’esatto indirizzo di reperibilità è un requisito essenziale della
certificazione di malattia in quanto strumentale alla regolare effettuazione di
eventuali visite di controllo.
Pertanto,
la mancanza o la inesattezza o incompletezza dell’indirizzo (purché tale da
impedire il reperimento del lavoratore) comporta la perdita della prestazione
previdenziale per l’intero evento di malattia o comunque per tutte quelle
giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito in questione.
L’applicazione
della sanzione secondo le modalità indicate può non aver luogo solo se
l’Istituto sia in grado di reperire altrimenti ed agevolmente nei propri
archivi il dato mancante (es. precedenti eventi di malattia, precedenti accessi
domiciliari).
Diversa
è l’ipotesi di indicazione di un indirizzo insufficiente per il reperimento del
lavoratore ma uguale a quello riportato sul certificato di residenza: in tal
caso, ove si tratti di prima malattia, il lavoratore può essere giustificato ma
con l’avvertenza che per eventuali successivi eventi dovrà assolutamente
indicare l’indirizzo esatto e completo.