INPS - INDENNITA’ DI MALATTIA - COMPILAZIONE ERRATA DEI DATI DOMICILIARI - SANZIONI - MESSAGGIO ISTITUTO N. 22747/09

 

Con messaggio n. 22747 del 9 ottobre 2009, l’Inps, in risposta ad un quesito posto inerente sanzione prevista per la mancata e/o inesatta indicazione dell’indirizzo sul certificato di malattia, ha espresso parere secondo cui tale irregolarità (purché tale da impedire il reperimento del lavoratore) comporta la perdita della prestazione previdenziale per l’intero evento di malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito in questione. Di seguito si riporta il testo del messaggio in parola.

 

Inps

 

Messaggio 9 ottobre 2009, n. 22747

 

Al fine di uniformare i comportamenti, si trasmette il quesito formulato da una struttura della regione e la risposta fornita dalla Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

 

Quesito

Questa sede ritiene opportuno acquisire il parere di codesta Direzione regionale in merito alla sanzione da applicare nel caso di irreperibilità a visita di controllo del lavoratore in malattia.

Infatti, la normativa in materia (circ. n. 129/1990, sent. Cassaz. Sez. Un. n. 1283/1993, circ. n. 183/1998, msg. HERMES n. 7556/2004) non appare chiara in proposito, in quanto indica come conseguenza la perdita dell’indennità di malattia finché non venga segnalato l’indirizzo mancante o incompleto o inesatto, senza specificare da quando vada applicata tale sanzione.

Questa sede fino ad oggi ha sanzionato l’intero evento di malattia, ma ci sono altre sedi che applicano la sanzione solo sul singolo certificato oggetto di visita di controllo.

Si ritiene che, se il lavoratore è sanzionabile in quanto è stato negligente nel non fornire correttamente il proprio indirizzo di reperibilità (e quindi il certificato è da considerarsi mancante di un requisito essenziale, come previsto dalla normativa), tale sanzione non possa essere limitata al singolo certificato oggetto di VMC, se anche i precedenti manchino dello stesso requisito essenziale.

 

Risposta

Con riguardo al quesito, relativo alle modalità di applicazione della sanzione di perdita dell’indennità in caso di mancata e/o inesatta indicazione dell’indirizzo sul certificato di malattia, si precisa quanto segue.

Secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’indicazione dell’esatto indirizzo di reperibilità è un requisito essenziale della certificazione di malattia in quanto strumentale alla regolare effettuazione di eventuali visite di controllo.

Pertanto, la mancanza o la inesattezza o incompletezza dell’indirizzo (purché tale da impedire il reperimento del lavoratore) comporta la perdita della prestazione previdenziale per l’intero evento di malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito in questione.

L’applicazione della sanzione secondo le modalità indicate può non aver luogo solo se l’Istituto sia in grado di reperire altrimenti ed agevolmente nei propri archivi il dato mancante (es. precedenti eventi di malattia, precedenti accessi domiciliari).

Diversa è l’ipotesi di indicazione di un indirizzo insufficiente per il reperimento del lavoratore ma uguale a quello riportato sul certificato di residenza: in tal caso, ove si tratti di prima malattia, il lavoratore può essere giustificato ma con l’avvertenza che per eventuali successivi eventi dovrà assolutamente indicare l’indirizzo esatto e completo.