INPS - ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI -
CHIARIMENTI ISTITUTO - CIRCOLARE N. 124/09
Con la circolare n. 124/09,
il cui testo si riporta in calce alla presente nota, l’Inps ha fornito una
serie di indicazioni in ordine alla gestione delle richieste di autorizzazione
all’accentramento degli adempimenti contributivi e/o dell’estensione di
precedenti provvedimenti autorizzativi emessi.
Si rammenta a tal fine che,
secondo gli attuali riferimenti normativi in materia di Libro unico del Lavoro,
dallo scorso 1° gennaio non é più la D.P.L, ma
direttamente l’Inps, a concedere il rilascio delle autorizzazioni
all’accentramento degli adempimenti contributivi
l’Inps chiarisce che la
posizione contributiva accentratrice, ossia quella in cui il datore di lavoro
può essere autorizzato ad assolvere gli obblighi contributivi di tutti i
lavoratori alle proprie dipendenze, di norma contraddistinta dalla matricola
aziendale e dal codice azienda, si identifica con la sede legale dell’azienda
che può coincidere anche con la sede amministrativa, con la stessa sede amministrativa, evidentemente
non coincidente con quella legale, oppure con la sede operativa intesa come
centro di maggiore interesse.
Nel fornire indicazioni in
merito alla definizione di unità locale, l’Inps conferma che tale terminologia
deve essere utilizzata per identificare gli impianti operativi e/o
amministrativi gestionali aventi ubicazione diversa rispetto alla sede
principale o alla sede legale in cui l’azienda stabilmente effettua la
produzione di beni o la distribuzione degli stessi. In tal senso, chiarisce la
nota, non possono essere ricondotti nella definizione di unità locale i
cosiddetti cantieri temporanei di lavoro come, ad esempio, quelli concernenti
l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o attività di installazione di
impianti.
Le matricole già assegnate
o che devono essere assegnate in base all’espansione dell’attività aziendale,
relative alle diverse posizioni contributive aziendali, per essere accentrate
devono essere riferite allo stesso codice fiscale ed avere la medesima
classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali. Eventuali variazioni
dell’attività, da cui possano scaturire una diversa classificazione, ovvero
diversi obblighi contributivi, devono essere comunicati dai datori di lavoro
interessati dal provvedimento di accentramento.
Nel caso di operazioni
societarie, ad esempio di fusione per incorporazione o cessione di ramo
d’azienda, il datore di lavoro può richiedere l’accentramento contributivo con
la stessa decorrenza fissata dalla data in cui si é determinata l’operazione
societaria, ferma restando, ai fini della determinazione della posizione
contributiva accentratrice, la possibilità di scegliere una delle posizioni
contributive preesistenti a tale operazione.
L’accentramento
contributivo potrà interessare diversi ambiti territoriali, provinciale,
regionale e nazionale, a seconda delle diverse articolazioni in cui si
caratterizza l’attività del datore di lavoro che ha presentato la domanda.
A tal proposito é stata
predisposta una apposita procedura informatica che consente la trasmissione
telematica delle istanze di accentramento, le cui istruzioni operative verranno
riportate in una prossima nota dell’Istituto.
Ad oggi, comunque, sono
presenti, nella sezione modulistica del portale Inps, i due formulari,
identificati con le sigle SC46 e SC48, con cui é possibile inoltrare già da
subito le richieste di accentramento.
L’Istituto ricorda che
l’efficacia del provvedimento di autorizzazione decorre dal primo giorno del
mese in cui é stato richiesto e che i datori di lavoro che hanno già ottenuto
una autorizzazione rilasciata dalle DPL non devono ripetere la richiesta, salvo
nel caso in cui siano intervenute modifiche rispetto a quando é stata ottenuta
l’autorizzazione originaria.
Inps
Roma, 11 dicembre 2009
Circolare n. 124
Oggetto: Accentramento degli
adempimenti contributivi.
Sommario: Disposizioni in
materia di accentramento degli adempimenti contributivi.
Validità dei provvedimenti
di autorizzazione all’accentramento disposti dalle Direzioni provinciali del
lavoro.
Modalità di inoltro delle
richieste.
Quadro normativo di
riferimento.
L’articolo 39 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ha disposto, tra l’altro, l’introduzione del Libro Unico
del lavoro (allegato 1). In ragione delle finalità di semplificazione della
norma stessa, al comma 10 del predetto articolo sono state soppresse alcune
delle disposizioni normative che regolavano gli adempimenti formali richiesti
nella gestione dei rapporti di lavoro.
Con particolare riferimento
alla lettera k) della norma sopra citata, è stata disposta l’abrogazione del
D.M. 30 ottobre 2002, riguardante le “Modalità applicative per la tenuta dei
libri paga e matricola”. All’articolo 3 di tale decreto si dettavano le
disposizioni in tema di accentramento della elaborazione dei libri paga e matricola
in forza delle quali era previsto, su istanza del datore di lavoro, la
concessione di apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale
del lavoro - Servizio ispezioni del lavoro - competente per territorio.
Tale facoltà ha trovato nel
tempo un consistente utilizzo soprattutto da parte di imprese caratterizzate da
assetti territoriali molto articolati che, attraverso le procedure di
accentramento, hanno potuto fruire di un sistema di rapporti con l’Inps molto
più agevoli in quanto concentrati in un unico punto di contatto ovvero la sede
accentratrice degli adempimenti contributivi.
Poiché per effetto del
nuovo quadro normativo viene meno la possibilità per le D.P.L.
di continuare a concedere i suddetti provvedimenti di accentramento, ai sensi
dell’abrogato D.M. 30 ottobre 2002, l’Istituto, tenuto conto di quanto previsto
dalla circolare del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche
sociali del 3 dicembre 2008 prot. 25/II/0017292 (allegato 2), a decorrere dal 1
gennaio 2009, provvede direttamente al rilascio delle autorizzazioni
all’accentramento degli adempimenti contributivi dei datori di lavoro, secondo
i principi civilistici fissati in tema di luogo dell’adempimento
dell’obbligazione (art.1182 c.c.).
Le richieste di accentramento
contributivo ancora eventualmente giacenti presso le sedi dell’Istituto
dovranno essere inviate con la massima sollecitudine alla Direzione Centrale
Entrate, che ne curerà la definizione secondo le modalità appresso indicate. Al
riguardo si precisa che le istanze presentate dai datori di lavoro che operano
con il sistema DM dovranno essere inoltrate all’Aera Lavoratori Dipendenti –
Obbligo Assicurativo – Imponibile Contributivo; per i datori di lavoro agricolo
le predette richieste cartacee dovranno essere inoltrate al Coordinamento
Agricoltura.
Si precisa, infine, che le
richieste di accentramento cartacee presentate dalle aziende agricole dal 1
gennaio 2009 fino alla data di pubblicazione della presente circolare e ancora
giacenti presso le sedi, dovranno essere inviate immediatamente dalle sedi
stesse alla Direzione Centrale Entrate – Coordinamento Agricoltura - che
provvederà alla gestione secondo le stesse modalità già indicate.
In considerazione di quanto
sopra esposto, con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni per
la gestione delle richieste di autorizzazione all’accentramento degli
adempimenti contributivi e/o delle estensione di precedenti provvedimenti
autorizzativi emessi.
1) Accentramento degli
adempimenti contributivi.
Occorre preliminarmente
osservare che la soppressione delle disposizioni che attribuivano alle D.P.L. la competenza ad emanare il provvedimento di
accentramento contributivo non ha innovato nulla rispetto alle condizioni che
fino ad ora hanno regolato le autorizzazioni all’accentramento stesso.
Pertanto, per consentire la
corretta formulazione delle istanze in esame, si riassumono di seguito le
condizioni che devono ricorrere per il rilascio dei provvedimenti in
trattazione.
1.1) Definizione della
“posizione contributiva accentratrice”.
Nell’ambito
dell’articolazione aziendale, al fine di consentire una maggiore coincidenza
delle scelte organizzative con quelle di una semplificazione nei rapporti con
l’Istituto, la posizione contributiva accentratrice, cioè quella nella quale il
datore di lavoro può essere autorizzato all’assolvimento degli obblighi
contributivi di tutti i lavoratori alle sue dipendenze, di norma si identifica
con:
- la sede legale
dell’azienda, coincidente anche con la sede amministrativa della stessa e nella
quale sono occupati i lavoratori addetti alle previste attività gestionali
della struttura aziendale;
- la sede amministrativa,
intesa come sede non coincidente con quella legale, nella quale si svolgono le
medesime attività individuate al punto precedente;
- la sede operativa che
possa identificarsi come il centro di maggiore interesse (può farsi
riferimento, ad esempio, ai risultati economici conseguiti o alla “mission” aziendale).
La posizione contributiva
accentratrice è, di norma, contraddistinta dalla matricola aziendale (per le
aziende che operano con il sistema DM) e dal codice azienda - composto da
codice ISTAT provincia, codice ISTAT comune, progressivo e codice fiscale – per
le aziende agricole.
Per le aziende che operano
con il sistema DM è possibile l‘apertura di ulteriori posizioni aziendali
rientranti nello stesso ambito territoriale, in relazione a particolari
caratteristiche contributive.
1.2) Definizione di
“Unità locale”.
Ai fini dell’adempimento in
trattazione, per “unità locale” si intende l’impianto operativo e/o
amministrativo/gestionale avente ubicazione diversa da quella della sede
principale o della sede legale nella quale l’azienda esercita stabilmente la
produzione di beni e/o la distribuzione degli stessi o la prestazione di
servizi. La stessa unità locale dovrà essere dotata di autonomia di gestione e
di tutti quegli strumenti necessari per lo svolgimento di una finalità
produttiva o di una sua fase intermedia.
Sono pertanto da
ricomprendersi nella definizione di unità locale: la filiale, la succursale,
l’agenzia, l’ufficio di rappresentanza, lo stabilimento, il laboratorio,
l’officina, il deposito, il magazzino, il negozio, ecc.
Con particolare riferimento
alle sedi secondarie dell’impresa, si rammenta quanto disciplinato in materia
dall’articolo 2197 del codice civile, in forza del quale “L’imprenditore che
istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza
stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del
registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell’impresa”.
Non sono da ricomprendersi,
pertanto, nella definizione di unità locale appena esaminata i cosiddetti
“cantieri temporanei di lavoro” (si pensi, ad esempio, all’esecuzione di lavori
edili di breve durata e/o alle attività di installazione di impianti) per i
quali intervengono specifici istituti contrattuali a tutela dell’esecuzione
della prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale.
2) Requisiti per la
presentazione delle domande di accentramento degli adempimenti contributivi per
le aziende che operano con il sistema DM.
La richiesta di
accentramento degli adempimenti contributivi ha come presupposto che le diverse
posizioni contributive aziendali, contraddistinte da matricole già assegnate
(corrispondenti alle unità che occupano lavoratori dipendenti), o da assegnare
(in relazione all’espansione dell’attività aziendale ed in ossequio ai principi
di competenza territoriale esistenti per ciascuna delle Direzioni dell’Istituto
presenti sul territorio nazionale), soddisfino le seguenti condizioni:
a) siano identificate dal
medesimo codice fiscale;
b) presentino, ai sensi
dell’articolo 49 legge n. 88/1989, identità di classificazione ai fini
previdenziali ed assistenziali.
Si precisa altresì che, in
relazione a specifiche esigenze contributive dell’azienda (esempio: personale
di terra distinto dal personale iscritto al Fondo Volo), possono essere
presenti presso una sede dell’Istituto anche più posizioni aziendali in capo al
medesimo datore di lavoro, contraddistinte da codici statistico contributivi
diversi.
Ricorrendo tale ipotesi,
sarà concesso un unico provvedimento di accentramento contributivo con
l’indicazione delle posizioni aziendali sulle quali sarà consentito il
versamento di obbligazioni contributive omogenee.
Al riguardo si rammenta che
tutti i datori di lavoro, destinatari o meno di un provvedimento di
accentramento, sono obbligati a comunicare, con riferimento all’attività
esercitata, eventuali variazioni della predetta attività, per effetto delle
quali possa derivare o una diversa classificazione ai fini previdenziali ed
assistenziali (ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/1989) ovvero
differenti obblighi contributivi.
3) Casi particolari.
In relazione a quanto precisato
al precedente punto 2), si espongono di seguito alcune ipotesi maggiormente
ricorrenti.
3.1) Datore di lavoro
che esercita l’attività presso unità locali classificate ai fini previdenziali
in settori diversi.
Può ricorrere l’ipotesi di
un datore di lavoro esercente, nella stessa o nelle diverse unità locali
denunciate al “Registro delle Imprese” presso le Camere di Commercio, un
complesso di attività che, in quanto caratterizzate da autonomia organizzativa
e gestionale, ai sensi del già citato articolo 49 della legge n. 88/1989, sono
classificate in settori diversi.
Ricorrendo tale
fattispecie, il medesimo datore di lavoro, ferme restando per ciascun gruppo di
unità locali le condizioni di cui al precedente punto 2), potrà ugualmente
richiedere l’accentramento degli adempimenti contributivi, ottenendo distinti
provvedimenti di autorizzazione riferiti ai diversi settori assegnati.
3.2) Datore di lavoro
che subentra nella gestione di appalti di servizi.
Il settore degli appalti di
servizi, in particolare per l’attività di pulizie, si caratterizza per
frequenti modifiche soggettive delle imprese aggiudicatarie.
In tale ipotesi, l’impresa
che succede nell’appalto articolato su una pluralità di sedi territoriali,
ferme restando le condizioni elencate al punto 2), potrà richiedere
l’accentramento degli adempimenti contributivi in ragione del nuovo appalto.
3.3) Operazioni
societarie.
Al fine di semplificare gli
adempimenti previdenziali conseguenti ad operazioni societarie (es. fusione per
incorporazione, cessione di ramo d’azienda, ecc.), analogamente a quanto
previsto al punto precedente e ferme restando le condizioni elencate al punto
2), il datore di lavoro potrà richiedere l’accentramento degli adempimenti
contributivi con la stessa decorrenza fissata dalla data di efficacia
dell’operazione societaria stessa.
Per quanto attiene alla
posizione contributiva accentratrice, si precisa che potrà essere scelta una
delle posizione contributive sulla quale, anteriormente alla data
dell’operazione societaria, venivano assolti gli obblighi contributivi.
Identica possibilità viene
riconosciuta al datore di lavoro che, per effetto dell’operazione di societarizzazione, deve richiedere, sulla base delle
disposizioni che regolano l’attribuzione delle matricole aziendali, l’apertura
di una nuova posizione contributiva (l’ipotesi può ricorrere, ad esempio, nel
caso di assegnazione di nuovo codice fiscale).
4) Provvedimento di
accentramento degli adempimenti contributivi: ambito territoriale.
In via generale, il
provvedimento di accentramento degli adempimenti contributivi può interessare
ambiti territoriali diversi (provinciale, regionale, interregionale e/o
nazionale), in relazione alla diversa articolazione caratterizzante l’attività
del datore di lavoro che ha inoltrato l’istanza.
In ogni caso, il datore di
lavoro potrà comunicare, con le modalità appresso indicate, tutte le unità
locali presso le quali sono in forza lavoratori dipendenti, specificando gli
indirizzi nelle quali le unità locali risiedono.
5) Datori di lavoro
agricolo. Peculiarità.
(… omissis…)
6) Efficacia dei
provvedimenti di accentramento degli adempimenti contributivi.
L’efficacia del
provvedimento di autorizzazione decorre dal primo giorno del mese in cui viene
richiesto.
7) Validità dei provvedimenti
di autorizzazione all’accentramento disposti dalle Direzioni provinciali del
lavoro.
L’abrogazione delle
disposizioni in esame, in base alle quali le Direzioni Provinciali del Lavoro
hanno provveduto, fino alla data del 3 dicembre 2008 (data di pubblicazione
della circolare ministeriale di cui all’allegato 2), alla concessione dei
provvedimenti di
autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi, non comporta
il venir meno della validità degli stessi.
Ciò al fine di garantire ai
datori di lavoro il mantenimento del sistema di rapporti con l’Istituto
definitosi sulla base dei provvedimenti già emessi.
I medesimi datori di
lavoro, tenuto conto dei diversi ambiti di accentramento individuati al
precedente punto 2), potranno richiedere un’estensione dell’autorizzazione
rilasciata dalle D.P.L., in relazione alle modifiche
intervenute nell’articolazione aziendale rispetto alle informazioni fornite a
suo tempo in ragione delle quali era stato autorizzato il precedente
provvedimento di accentramento.
8) Modalità di
presentazione delle richieste di accentramento degli adempimenti contributivi.
Ai fini della gestione
delle richieste di accentramento, è stata realizzata una procedura web che
consente la trasmissione telematica delle istanze in esame. Sono in corso di
completamento le attività per l’imminente rilascio in produzione del predetto
applicativo.
Le specifiche tecniche e le
istruzioni operative saranno fornite con apposito messaggio di prossima
pubblicazione.
Nelle more del rilascio in
sperimentazione della predetta procedura, al fine di consentire ai datori di
lavoro DM e ai datori di lavoro agricolo (direttamente o tramite gli
intermediari abilitati alle operazioni contributive) di inoltrare già da subito
le richieste di accentramento contributivo, sono stati predisposti due nuovi
moduli che si allegano alla presente circolare (allegati 3, 4, 5 e 6).
I nuovi formulari sono
rinvenibili nella sezione “Modulistica” presente nella home page del sito
internet dell’Istituto (www.inps.it) e sono identificati con le sigle SC46
(richiesta accentramento contributivo datore di lavoro DM) e SC48 (richiesta
accentramento contributivo datore di lavoro agricolo).
I predetti moduli prevedono
l’indicazione di un massimo di 5 unità locali per richiesta; qualora
nell’ambito della stessa richiesta si dovesse rappresentare la necessità di
comunicare un numero maggiore di unità locali da accentrare, sono stati
realizzati due ulteriori formulari, aventi la sigla SC47 (allegato
accentramento datore di lavoro DM) e SC49 (allegato accentramento datore di
lavoro agricolo). I moduli, conformemente agli standards
previsti dall’Istituto per la modulistica, sono stati realizzati in formato
PDF; i campi sono editabili e consentono di inserire le informazioni aziendali
necessarie per la gestione della richiesta.
8.1) Invio delle
richieste di accentramento contributivo.
L’invio delle richieste di
accentramento contributivo potrà avvenire esclusivamente con modalità
telematica.
A tal fine, gli utenti
abilitati ai servizi on-line previsti per “Aziende, Consulenti e
Professionisti” e per “Associazioni di Categoria”, dovranno utilizzare, previa
autenticazione, il servizio “Invio Moduli on-line” disponibile nella stessa
sezione nella quale risiedono i formulari “SC46”, “SC47”, “SC48” e “SC49”.
Nella pagina “Servizi per
modulistica on-line” è presente, nell’elenco di moduli già predisposti per
l’invio telematico, anche il formulario “Richiesta di accentramento degli
adempimenti contributivi” che dovrà essere selezionato per la trasmissione dei
file.
I moduli potranno essere
compilati on-line; potranno essere altresì allegati (se già scaricati in
precedenza), utilizzando la funzione “Sfoglia”. In ogni caso si raccomanda di
non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio.
9) Gestione delle
richieste di accentramento contributivo
In questa prima fase, le
richieste in argomento perverranno direttamente alla Direzione Centrale Entrate
dell’INPS (Via Ciro il Grande 21 – 00144 Roma), che ne curerà la gestione e l’emissione
dei relativi provvedimenti autorizzativi che verranno trasmessi ai richiedenti.
Per quanto riguarda le
richieste pervenute dai datori di lavoro DM, nelle more della pubblicazione
della procedura indicata al precedente punto 8), una copia dei suddetti
provvedimenti continuerà ad essere inviata anche alle sedi territoriali
dell’Istituto competenti territorialmente in base alle matricole aziendali.
Le stesse provvederanno ad
aggiornare le informazioni riguardanti sia il “Tipo Azienda” (“A1”, “B1”, ecc.)
sia l’eventuale modifica dello “Stato azienda” (“Attiva”, Cessata”, ecc.) delle
unità locali provviste di matricola
In merito, invece, alle
richieste pervenute dai datori di lavoro agricoli, una copia del provvedimento
autorizzativo verrà inviata anche alle sedi competenti individuate dal codice
azienda in attesa del rilascio di una funzione di visualizzazione dei
provvedimenti citati all’interno della procedura delle denunce aziendali.