INPS - ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI - CHIARIMENTI ISTITUTO - CIRCOLARE N. 124/09

 

Con la circolare n. 124/09, il cui testo si riporta in calce alla presente nota, l’Inps ha fornito una serie di indicazioni in ordine alla gestione delle richieste di autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi e/o dell’estensione di precedenti provvedimenti autorizzativi emessi.

Si rammenta a tal fine che, secondo gli attuali riferimenti normativi in materia di Libro unico del Lavoro, dallo scorso 1° gennaio non é più la D.P.L, ma direttamente l’Inps, a concedere il rilascio delle autorizzazioni all’accentramento degli adempimenti contributivi

l’Inps chiarisce che la posizione contributiva accentratrice, ossia quella in cui il datore di lavoro può essere autorizzato ad assolvere gli obblighi contributivi di tutti i lavoratori alle proprie dipendenze, di norma contraddistinta dalla matricola aziendale e dal codice azienda, si identifica con la sede legale dell’azienda che può coincidere anche con la sede amministrativa, con  la stessa sede amministrativa, evidentemente non coincidente con quella legale, oppure con la sede operativa intesa come centro di maggiore interesse.

Nel fornire indicazioni in merito alla definizione di unità locale, l’Inps conferma che tale terminologia deve essere utilizzata per identificare gli impianti operativi e/o amministrativi gestionali aventi ubicazione diversa rispetto alla sede principale o alla sede legale in cui l’azienda stabilmente effettua la produzione di beni o la distribuzione degli stessi. In tal senso, chiarisce la nota, non possono essere ricondotti nella definizione di unità locale i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro come, ad esempio, quelli concernenti l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o attività di installazione di impianti.

Le matricole già assegnate o che devono essere assegnate in base all’espansione dell’attività aziendale, relative alle diverse posizioni contributive aziendali, per essere accentrate devono essere riferite allo stesso codice fiscale ed avere la medesima classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali. Eventuali variazioni dell’attività, da cui possano scaturire una diversa classificazione, ovvero diversi obblighi contributivi, devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati dal provvedimento di accentramento.

Nel caso di operazioni societarie, ad esempio di fusione per incorporazione o cessione di ramo d’azienda, il datore di lavoro può richiedere l’accentramento contributivo con la stessa decorrenza fissata dalla data in cui si é determinata l’operazione societaria, ferma restando, ai fini della determinazione della posizione contributiva accentratrice, la possibilità di scegliere una delle posizioni contributive preesistenti a tale operazione.

L’accentramento contributivo potrà interessare diversi ambiti territoriali, provinciale, regionale e nazionale, a seconda delle diverse articolazioni in cui si caratterizza l’attività del datore di lavoro che ha presentato la domanda.

A tal proposito é stata predisposta una apposita procedura informatica che consente la trasmissione telematica delle istanze di accentramento, le cui istruzioni operative verranno riportate in una prossima nota dell’Istituto.

Ad oggi, comunque, sono presenti, nella sezione modulistica del portale Inps, i due formulari, identificati con le sigle SC46 e SC48, con cui é possibile inoltrare già da subito le richieste di accentramento.

L’Istituto ricorda che l’efficacia del provvedimento di autorizzazione decorre dal primo giorno del mese in cui é stato richiesto e che i datori di lavoro che hanno già ottenuto una autorizzazione rilasciata dalle DPL non devono ripetere la richiesta, salvo nel caso in cui siano intervenute modifiche rispetto a quando é stata ottenuta l’autorizzazione originaria.

 

Inps

 

Roma, 11 dicembre 2009

 

Circolare n. 124 

 

Oggetto: Accentramento degli adempimenti contributivi.

Sommario: Disposizioni in materia di accentramento degli adempimenti contributivi.

Validità dei provvedimenti di autorizzazione all’accentramento disposti dalle Direzioni provinciali del lavoro.

Modalità di inoltro delle richieste.

 

Quadro normativo di riferimento.

L’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto, tra l’altro, l’introduzione del Libro Unico del lavoro (allegato 1). In ragione delle finalità di semplificazione della norma stessa, al comma 10 del predetto articolo sono state soppresse alcune delle disposizioni normative che regolavano gli adempimenti formali richiesti nella gestione dei rapporti di lavoro.

Con particolare riferimento alla lettera k) della norma sopra citata, è stata disposta l’abrogazione del D.M. 30 ottobre 2002, riguardante le “Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola”. All’articolo 3 di tale decreto si dettavano le disposizioni in tema di accentramento della elaborazione dei libri paga e matricola in forza delle quali era previsto, su istanza del datore di lavoro, la concessione di apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del lavoro - Servizio ispezioni del lavoro - competente per territorio.

Tale facoltà ha trovato nel tempo un consistente utilizzo soprattutto da parte di imprese caratterizzate da assetti territoriali molto articolati che, attraverso le procedure di accentramento, hanno potuto fruire di un sistema di rapporti con l’Inps molto più agevoli in quanto concentrati in un unico punto di contatto ovvero la sede accentratrice degli adempimenti contributivi.

Poiché per effetto del nuovo quadro normativo viene meno la possibilità per le D.P.L. di continuare a concedere i suddetti provvedimenti di accentramento, ai sensi dell’abrogato D.M. 30 ottobre 2002, l’Istituto, tenuto conto di quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008 prot. 25/II/0017292 (allegato 2), a decorrere dal 1 gennaio 2009, provvede direttamente al rilascio delle autorizzazioni all’accentramento degli adempimenti contributivi dei datori di lavoro, secondo i principi civilistici fissati in tema di luogo dell’adempimento dell’obbligazione (art.1182 c.c.).

Le richieste di accentramento contributivo ancora eventualmente giacenti presso le sedi dell’Istituto dovranno essere inviate con la massima sollecitudine alla Direzione Centrale Entrate, che ne curerà la definizione secondo le modalità appresso indicate. Al riguardo si precisa che le istanze presentate dai datori di lavoro che operano con il sistema DM dovranno essere inoltrate all’Aera Lavoratori Dipendenti – Obbligo Assicurativo – Imponibile Contributivo; per i datori di lavoro agricolo le predette richieste cartacee dovranno essere inoltrate al Coordinamento Agricoltura.

Si precisa, infine, che le richieste di accentramento cartacee presentate dalle aziende agricole dal 1 gennaio 2009 fino alla data di pubblicazione della presente circolare e ancora giacenti presso le sedi, dovranno essere inviate immediatamente dalle sedi stesse alla Direzione Centrale Entrate – Coordinamento Agricoltura - che provvederà alla gestione secondo le stesse modalità già indicate.

In considerazione di quanto sopra esposto, con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni per la gestione delle richieste di autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi e/o delle estensione di precedenti provvedimenti autorizzativi emessi.

 

1) Accentramento degli adempimenti contributivi.

Occorre preliminarmente osservare che la soppressione delle disposizioni che attribuivano alle D.P.L. la competenza ad emanare il provvedimento di accentramento contributivo non ha innovato nulla rispetto alle condizioni che fino ad ora hanno regolato le autorizzazioni all’accentramento stesso.

Pertanto, per consentire la corretta formulazione delle istanze in esame, si riassumono di seguito le condizioni che devono ricorrere per il rilascio dei provvedimenti in trattazione.

1.1) Definizione della “posizione contributiva accentratrice”.

Nell’ambito dell’articolazione aziendale, al fine di consentire una maggiore coincidenza delle scelte organizzative con quelle di una semplificazione nei rapporti con l’Istituto, la posizione contributiva accentratrice, cioè quella nella quale il datore di lavoro può essere autorizzato all’assolvimento degli obblighi contributivi di tutti i lavoratori alle sue dipendenze, di norma si identifica con:

- la sede legale dell’azienda, coincidente anche con la sede amministrativa della stessa e nella quale sono occupati i lavoratori addetti alle previste attività gestionali della struttura aziendale;

- la sede amministrativa, intesa come sede non coincidente con quella legale, nella quale si svolgono le medesime attività individuate al punto precedente;

- la sede operativa che possa identificarsi come il centro di maggiore interesse (può farsi riferimento, ad esempio, ai risultati economici conseguiti o alla “mission” aziendale).

La posizione contributiva accentratrice è, di norma, contraddistinta dalla matricola aziendale (per le aziende che operano con il sistema DM) e dal codice azienda - composto da codice ISTAT provincia, codice ISTAT comune, progressivo e codice fiscale – per le aziende agricole.

Per le aziende che operano con il sistema DM è possibile l‘apertura di ulteriori posizioni aziendali rientranti nello stesso ambito territoriale, in relazione a particolari caratteristiche contributive.

1.2) Definizione di “Unità locale”.

Ai fini dell’adempimento in trattazione, per “unità locale” si intende l’impianto operativo e/o amministrativo/gestionale avente ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale nella quale l’azienda esercita stabilmente la produzione di beni e/o la distribuzione degli stessi o la prestazione di servizi. La stessa unità locale dovrà essere dotata di autonomia di gestione e di tutti quegli strumenti necessari per lo svolgimento di una finalità produttiva o di una sua fase intermedia.

Sono pertanto da ricomprendersi nella definizione di unità locale: la filiale, la succursale, l’agenzia, l’ufficio di rappresentanza, lo stabilimento, il laboratorio, l’officina, il deposito, il magazzino, il negozio, ecc.

Con particolare riferimento alle sedi secondarie dell’impresa, si rammenta quanto disciplinato in materia dall’articolo 2197 del codice civile, in forza del quale “L’imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell’impresa”.

Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità locale appena esaminata i cosiddetti “cantieri temporanei di lavoro” (si pensi, ad esempio, all’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o alle attività di installazione di impianti) per i quali intervengono specifici istituti contrattuali a tutela dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale.

 

2) Requisiti per la presentazione delle domande di accentramento degli adempimenti contributivi per le aziende che operano con il sistema DM.

La richiesta di accentramento degli adempimenti contributivi ha come presupposto che le diverse posizioni contributive aziendali, contraddistinte da matricole già assegnate (corrispondenti alle unità che occupano lavoratori dipendenti), o da assegnare (in relazione all’espansione dell’attività aziendale ed in ossequio ai principi di competenza territoriale esistenti per ciascuna delle Direzioni dell’Istituto presenti sul territorio nazionale), soddisfino le seguenti condizioni:

a) siano identificate dal medesimo codice fiscale;

b) presentino, ai sensi dell’articolo 49 legge n. 88/1989, identità di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali.

Si precisa altresì che, in relazione a specifiche esigenze contributive dell’azienda (esempio: personale di terra distinto dal personale iscritto al Fondo Volo), possono essere presenti presso una sede dell’Istituto anche più posizioni aziendali in capo al medesimo datore di lavoro, contraddistinte da codici statistico contributivi diversi.

Ricorrendo tale ipotesi, sarà concesso un unico provvedimento di accentramento contributivo con l’indicazione delle posizioni aziendali sulle quali sarà consentito il versamento di obbligazioni contributive omogenee.

Al riguardo si rammenta che tutti i datori di lavoro, destinatari o meno di un provvedimento di accentramento, sono obbligati a comunicare, con riferimento all’attività esercitata, eventuali variazioni della predetta attività, per effetto delle quali possa derivare o una diversa classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali (ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/1989) ovvero differenti obblighi contributivi.

 

3) Casi particolari.

In relazione a quanto precisato al precedente punto 2), si espongono di seguito alcune ipotesi maggiormente ricorrenti.

3.1) Datore di lavoro che esercita l’attività presso unità locali classificate ai fini previdenziali in settori diversi.

Può ricorrere l’ipotesi di un datore di lavoro esercente, nella stessa o nelle diverse unità locali denunciate al “Registro delle Imprese” presso le Camere di Commercio, un complesso di attività che, in quanto caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale, ai sensi del già citato articolo 49 della legge n. 88/1989, sono classificate in settori diversi.

Ricorrendo tale fattispecie, il medesimo datore di lavoro, ferme restando per ciascun gruppo di unità locali le condizioni di cui al precedente punto 2), potrà ugualmente richiedere l’accentramento degli adempimenti contributivi, ottenendo distinti provvedimenti di autorizzazione riferiti ai diversi settori assegnati.

3.2) Datore di lavoro che subentra nella gestione di appalti di servizi.

Il settore degli appalti di servizi, in particolare per l’attività di pulizie, si caratterizza per frequenti modifiche soggettive delle imprese aggiudicatarie.

In tale ipotesi, l’impresa che succede nell’appalto articolato su una pluralità di sedi territoriali, ferme restando le condizioni elencate al punto 2), potrà richiedere l’accentramento degli adempimenti contributivi in ragione del nuovo appalto.

3.3) Operazioni societarie.

Al fine di semplificare gli adempimenti previdenziali conseguenti ad operazioni societarie (es. fusione per incorporazione, cessione di ramo d’azienda, ecc.), analogamente a quanto previsto al punto precedente e ferme restando le condizioni elencate al punto 2), il datore di lavoro potrà richiedere l’accentramento degli adempimenti contributivi con la stessa decorrenza fissata dalla data di efficacia dell’operazione societaria stessa.

Per quanto attiene alla posizione contributiva accentratrice, si precisa che potrà essere scelta una delle posizione contributive sulla quale, anteriormente alla data dell’operazione societaria, venivano assolti gli obblighi contributivi.

Identica possibilità viene riconosciuta al datore di lavoro che, per effetto dell’operazione di societarizzazione, deve richiedere, sulla base delle disposizioni che regolano l’attribuzione delle matricole aziendali, l’apertura di una nuova posizione contributiva (l’ipotesi può ricorrere, ad esempio, nel caso di assegnazione di nuovo codice fiscale).

 

4) Provvedimento di accentramento degli adempimenti contributivi: ambito territoriale.

In via generale, il provvedimento di accentramento degli adempimenti contributivi può interessare ambiti territoriali diversi (provinciale, regionale, interregionale e/o nazionale), in relazione alla diversa articolazione caratterizzante l’attività del datore di lavoro che ha inoltrato l’istanza.

In ogni caso, il datore di lavoro potrà comunicare, con le modalità appresso indicate, tutte le unità locali presso le quali sono in forza lavoratori dipendenti, specificando gli indirizzi nelle quali le unità locali risiedono.

 

5) Datori di lavoro agricolo. Peculiarità.

(… omissis…)

 

6) Efficacia dei provvedimenti di accentramento degli adempimenti contributivi.

L’efficacia del provvedimento di autorizzazione decorre dal primo giorno del mese in cui viene richiesto.

 

7) Validità dei provvedimenti di autorizzazione all’accentramento disposti dalle Direzioni provinciali del lavoro.

L’abrogazione delle disposizioni in esame, in base alle quali le Direzioni Provinciali del Lavoro hanno provveduto, fino alla data del 3 dicembre 2008 (data di pubblicazione della circolare ministeriale di cui all’allegato 2), alla concessione dei provvedimenti di autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi, non comporta il venir meno della validità degli stessi.

Ciò al fine di garantire ai datori di lavoro il mantenimento del sistema di rapporti con l’Istituto definitosi sulla base dei provvedimenti già emessi.

I medesimi datori di lavoro, tenuto conto dei diversi ambiti di accentramento individuati al precedente punto 2), potranno richiedere un’estensione dell’autorizzazione rilasciata dalle D.P.L., in relazione alle modifiche intervenute nell’articolazione aziendale rispetto alle informazioni fornite a suo tempo in ragione delle quali era stato autorizzato il precedente provvedimento di accentramento.

 

8) Modalità di presentazione delle richieste di accentramento degli adempimenti contributivi.

Ai fini della gestione delle richieste di accentramento, è stata realizzata una procedura web che consente la trasmissione telematica delle istanze in esame. Sono in corso di completamento le attività per l’imminente rilascio in produzione del predetto applicativo.

Le specifiche tecniche e le istruzioni operative saranno fornite con apposito messaggio di prossima pubblicazione.

Nelle more del rilascio in sperimentazione della predetta procedura, al fine di consentire ai datori di lavoro DM e ai datori di lavoro agricolo (direttamente o tramite gli intermediari abilitati alle operazioni contributive) di inoltrare già da subito le richieste di accentramento contributivo, sono stati predisposti due nuovi moduli che si allegano alla presente circolare (allegati 3, 4, 5 e 6).

I nuovi formulari sono rinvenibili nella sezione “Modulistica” presente nella home page del sito internet dell’Istituto (www.inps.it) e sono identificati con le sigle SC46 (richiesta accentramento contributivo datore di lavoro DM) e SC48 (richiesta accentramento contributivo datore di lavoro agricolo).

I predetti moduli prevedono l’indicazione di un massimo di 5 unità locali per richiesta; qualora nell’ambito della stessa richiesta si dovesse rappresentare la necessità di comunicare un numero maggiore di unità locali da accentrare, sono stati realizzati due ulteriori formulari, aventi la sigla SC47 (allegato accentramento datore di lavoro DM) e SC49 (allegato accentramento datore di lavoro agricolo). I moduli, conformemente agli standards previsti dall’Istituto per la modulistica, sono stati realizzati in formato PDF; i campi sono editabili e consentono di inserire le informazioni aziendali necessarie per la gestione della richiesta.

8.1) Invio delle richieste di accentramento contributivo.

L’invio delle richieste di accentramento contributivo potrà avvenire esclusivamente con modalità telematica.

A tal fine, gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per “Aziende, Consulenti e Professionisti” e per “Associazioni di Categoria”, dovranno utilizzare, previa autenticazione, il servizio “Invio Moduli on-line” disponibile nella stessa sezione nella quale risiedono i formulari “SC46”, “SC47”, “SC48” e “SC49”.

Nella pagina “Servizi per modulistica on-line” è presente, nell’elenco di moduli già predisposti per l’invio telematico, anche il formulario “Richiesta di accentramento degli adempimenti contributivi” che dovrà essere selezionato per la trasmissione dei file.

I moduli potranno essere compilati on-line; potranno essere altresì allegati (se già scaricati in precedenza), utilizzando la funzione “Sfoglia”. In ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio.

 

9) Gestione delle richieste di accentramento contributivo

In questa prima fase, le richieste in argomento perverranno direttamente alla Direzione Centrale Entrate dell’INPS (Via Ciro il Grande 21 – 00144 Roma), che ne curerà la gestione e l’emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi che verranno trasmessi ai richiedenti.

Per quanto riguarda le richieste pervenute dai datori di lavoro DM, nelle more della pubblicazione della procedura indicata al precedente punto 8), una copia dei suddetti provvedimenti continuerà ad essere inviata anche alle sedi territoriali dell’Istituto competenti territorialmente in base alle matricole aziendali.

Le stesse provvederanno ad aggiornare le informazioni riguardanti sia il “Tipo Azienda” (“A1”, “B1”, ecc.) sia l’eventuale modifica dello “Stato azienda” (“Attiva”, Cessata”, ecc.) delle unità locali provviste di matricola

In merito, invece, alle richieste pervenute dai datori di lavoro agricoli, una copia del provvedimento autorizzativo verrà inviata anche alle sedi competenti individuate dal codice azienda in attesa del rilascio di una funzione di visualizzazione dei provvedimenti citati all’interno della procedura delle denunce aziendali.